HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriDipendenti di ambasciate e consolati: tassazione del reddito

Dipendenti di ambasciate e consolati: tassazione del reddito

I criteri di collegamento nazionali ed internazionali per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente di funzionari di ambasciate e consolati.

Applicazione dei criteri di collegamento nazionali (art. 4, co. 1 DPR n. 601/73) e convenzionali (art. 19 del modello OCSE) per la tassazione dei redditi dei dipendenti di ambasciate e consolati. In generale non sussiste esenzione fiscale per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate estere. L’unico caso di esenzione è dato da soggetti con cittadinanza non italiana impiegati nelle rappresentanze diplomatiche aventi sede in Italia. Vediamo, di seguito le principali informazioni utili su questo tema.

Le regole per la tassazione dei redditi di dipendenti di ambasciate e consolati

Una peculiarità all’interno dei criteri generali di tassazione dei redditi da lavoro dipendente riguarda il personale che opera per conto di ambasciate o consolati. Si tratta di un’attività lavorativa che affascina ed attrae molte persone. Per questo è importante andare ad individuare i criteri di collegamento per la tassazione di questi redditi, che solo in alcuni casi possono essere esenti da imposta. Come vedremo in questo articolo, infatti, non sussiste alcuna esenzione per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate aventi cittadinanza italiana impiegati delle Rappresentanze diplomatiche nel nostro Paese.

La stessa Agenzia delle Entrate negli ultimi anni è intervenuta sull’argomento. Andando ad effettuare controlli nei confronti di dipendenti di ambasciate e consolati degli Stati esteri presenti in Italia. Questo, in quanto, l’agevolazione data dall’esenzione fiscale non è valida per tutti i dipendenti di ambasciata.

Dipendenti di ambasciate e consolati
Ambasciata Svizzera in costa d’avorio

Tassazione di residenti e non residenti in Italia

Quando si vuole analizzare il regime fiscale di un soggetto è necessario sempre partire dai principi cardine dell’ordinamento tributario.

La normativa fiscale italiana prevede, come principio generale, la tassazione mondiale dei redditi percepiti da parte dei soggetti ivi fiscalmente residenti. Al contrario, i non residenti fiscalmente sono tassati soltanto per i redditi ivi prodotti.

In pratica, l’articolo 3 del DPR n. 917/86 prevede una tassazione “world-wide” per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Al contempo, è prevista una tassazione nel Paese della fonte per i non residenti fiscalmente.

L’assoggettamento ad imposizione fiscale in Italia, è quindi indipendente dalla nazionalità del soggetto. Esso, infatti, dipende esclusivamente dalla residenza fiscale. Tuttavia, questo principio generale di tassazione trova alcune particolari deroghe all’interno sia della normativa fiscale domestica, che all’interno di particolari convenzioni internazionali.

Una particolare deroga a questo principio è quella che riguarda la tassazione dei dipendenti di ambasciate e consolati. In particolare tutti i soggetti impiegati in Rappresentanze diplomatiche all’estero.

Per approfondire il concetto di residenza fiscale: “Residenza fiscale delle persone fisiche: la guida

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente per ambasciate e consolati: normativa internazionale

Tra le normative che si pongono in deroga al principio generale di tassazione dei redditi delle persone fisiche possiamo segnalare:

La convenzione di Vienna per i dipendenti di ambasciate

La Convenzione di Vienna rappresenta una fonte normativa speciale che deroga alla disciplina nazionale in tema di tassazione delle persone fisiche. In particolare, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (del 24.04.1963) è stata ratificata in Italia il 25.06.1969. I commi 1 e 2 dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna prevedono:

L’esenzione da imposizione è legata alla cittadinanza estera del funzionario rispetto allo Stato dove opera come dipendente di ambasciata o consolato.

Ad esempio, quindi, un cittadino straniero, che lavora alle dipendenze di una ambasciata estera in Italia è esente da tassazione. Questo anche se lo stesso e la sua famiglia sono residenti fiscalmente in Italia.

L’esenzione da tassazione riguarda esclusivamente i redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico di rappresentanza diplomatica. Di contro, non rientrano nel regime di esenzione i redditi derivanti dalla sfera privata. Come ad esempio gli investimenti immobiliari, derivanti da partecipazioni, investimenti finanziari, etc. Questi redditi rimangono sottoposti alla tassazione prevista dalla normativa fiscale domestica.

Il modello di convenzione OCSE per i dipendenti di ambasciate

Nel caso in cui tra lo Stato a cui appartiene la rappresentanza diplomatica e quello di residenza del funzionario vi sia stata la sottoscrizione di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il trattamento dei redditi percepiti dal funzionario deve essere conciliato con queste disposizioni.

In particolare, per gli Stati che hanno adottato il modello di Convenzione OCSE è necessario fare riferimento all’articolo 19 rubricato “funzioni pubbliche“. Questa disposizione, alla lettera a) e b) prevede quanto segue:

Di fatto questa disposizione vincola la potestà impositiva del reddito percepito dal funzionario di ambasciate e consolati al solo Stato di residenza dell’entità amministrativa che ha erogato il reddito. Tuttavia, la potestà impositiva è esclusivamente dello Stato di residenza qualora i servizi vengano resi in questo Stato ed il funzionario sia residente in questo Stato ed ha la nazionalità di questo Stato e non vi sia residente al solo scopo di rendervi i servizi.

In altre parole, possiamo dire che la norma condiziona la tassazione in Italia dei dipendenti di ambasciate e consolati quando:

  • Il lavoratore dipendente di ambasciata o consolato ha nazionalità italiana; o
  • Non sia divenuto residente nel nostro Paese al solo scopo di rendervi servizi.

Quindi, sostanzialmente il personale italiano che lavora in Italia per ambasciate o consolati esteri, è tenuto a tassare il reddito in Italia. Solo in questo caso i dipendenti di ambasciate estere in Italia possono essere soggetti alla disciplina fiscale italiana, altrimenti vige il criterio generale (di cui alla citata lettera a) di imposizione nel solo Stato dell’entità amministrativa che ha erogato il reddito.

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente per ambasciate e consolati: normativa nazionale

Quella descritta è la disciplina internazionale che riguarda l’esenzione fiscale per i dipendenti di ambasciate. Accanto a questa disciplina vi è anche la normativa nazionale di riferimento. La disposizione da analizzare è quella contenuta nell’art. 4, co. 1 del DPR n. 601/73:

Il comma 2, dello stesso articolo estende poi l’esenzione alla condizione di reciprocità. Ovvero, l’esenzione per essere applicata deve essere prevista anche nell’altro Stato. Quindi, anche i funzionari Italiani in quello Stato dovranno essere dotati di tale esenzione. Anche in questo caso l’esenzione è condizionata dal fatto che tali soggetti non siano cittadini italiani e che non appartengano alla Repubblica italiana.


Dipendenti di ambasciate e consolati: condizioni per l’esenzione fiscale

Da quanto esposto sinora possiamo riassumere alcuni aspetti fondamentali.

  1. Un cittadino estero, ancorché fiscalmente residente in Italia, non deve scontare le imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui è impiegato in Italia. A confermare questo è la predetta Convezione di Vienna del 1963, la Convenzione contro le doppie imposizioni (basata sul modello OCSE), ove esistente (ed al netto di deroghe), ma anche ai sensi della normativa interna italiana, di cui all’art. 4, co. 2, del DPR n. 601/1973;
  2. Un cittadino italiano, che lavora come dipendente in Italia per una ambasciata estera sarà soggetto a tassazione Italiana. Tassazione IRPEF dei redditi da dipendente;
  3. Un cittadino italiano che lavora per l’ambasciata italiana all’estero dovrà verificare la presenza di convenzioni o normative. Ovvero norme che consentano l’esenzione del suo reddito all’estero.

Sostanzialmente, i redditi erogati da una rappresentanza diplomatica estera ad un soggetto fiscalmente residente in Italia, per una prestazione svolta in Italia (nell’ambasciata italiana) sono redditi da considerare imponibili in Italia (a meno che il funzionario non possa essere considerato Rappresentante dello Stato estero). Sul punto vedasi l’interrogazione parlamentare n 05-01715 del 2019.


Dipendenti italiani di ambasciate estere in Italia: considerazioni pratiche

Un aspetto particolare è quello legato ai redditi dei dipendenti italiani di ambasciate estere in Italia. Come visto in precedenza tali redditi sono imponibili in Italia. Quindi, devono essere ivi assoggettati a tassazione.

La particolarità sta nel fatto che l’ambasciata estera in Italia non funge da sostituto di imposta italiano. Quindi, i redditi erogati a questi soggetti sono percepiti al lordo da ritenute fiscali. Questo non significa che tali redditi siano da considerare esenti da tassazione. Infatti, è compito del funzionario italiano presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi per il pagamento delle imposte.

Attenzione però. Non si deve dimenticare che l’ambasciata è obbligata ad effettuare ritenute previdenziali in Italia. Per questo tali redditi sono comunque conosciuti all’Amministrazione finanziaria italiana. Infatti, negli ultimi anni le cronache raccontano di molti casi di funzionari italiani che hanno provato a non dichiarare i loro redditi derivanti da lavoro per ambasciate o consolati esteri in Italia. Tuttavia, i risultati ottenuti sono stati scarsi. Per questo occorre prestare molta attenzione alla propria situazione personale.

Gli adempimenti delle ambasciate estere in Italia

Una volta chiariti i criteri di collegamento del reddito dei dipendenti italiani di ambasciate estere è opportuno andare a chiarire quali siano gli adempimenti previsti per le ambasciate. In particolare, in qualità di datori di lavoro, tali soggetti:

  • Predispongono il Libro Unico del Lavoro;
  • Provvedono al versamento dei contributi – a carico del datore di lavoro e del lavoratore – nei confronti dell’INPS tramite presentazione del modello F24;
  • Predispongono ed inviano gli UniEmens;
  • Presentano la Certificazione Unica nel rispetto degli ordinari termini, consegnandone copia ai lavoratori;
  • Versano i premi all’INAIL per il tramite dell’Autoliquidazione.

Come detto, quindi, dal punto di vista fiscale, la rappresentanza diplomatica non è qualificabile come sostituto d’imposta. Tuttavia, non è in contrasto con le ragioni erariali l’effettuazione, su base volontaria, delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendenti corrisposti dalle Rappresentanze medesime. In questo caso l’ambasciata può operare le ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/73, nel rispetto dell’articolo 51 del TUIR.


Dipendenti di ambasciate ed Agenzia delle Entrate

Periodicamente l’Agenzia delle Entrate effettua controlli nei confronti di dipendenti di ambasciate. Non essendoci sostituti di imposta a trattenere ritenute i dipendenti italiani delle ambasciate devono dichiarare autonomamente il reddito percepito.

Per questo motivo l’Agenzia ogni anno invia lettere di compliance ai funzionari delle varie ambasciate in Italia. I dati dei funzionari da sottoporre a verifica sono scelti in base alle banche dati INPS. Le ambasciate, infatti, sono tenute ad effettuare ritenute previdenziali.

Ritenute che sono oggetto di comunicazione periodica all’INPS. Per questo motivo a fine anno l’Agenzia delle Entrate nella sua banca dati a tutti i dati delle remunerazioni di questi soggetti.

Se vi trovate in uno di questi casi la prima cosa da fare è rivolgervi ad un Commercialista esperto. Insieme a lui potrete analizzare la vostra situazione. In particolare è necessario verificare le vostre funzioni. Solo in base a queste informazioni sarà possibile capire quale normativa applicare.


Caso particolare delle rappresentanze diplomatiche ubicate presso la Santa Sede (Vaticano)

Nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività a favore delle rappresentanze diplomatiche ubicate presso la Santa Sede potrebbe trovare applicazione il regime dei frontalieri. Si tratta di un regime tributario speciale volto a ridurre il carico fiscale, compensando il disagio derivante dal quotidiano spostamento del lavoratore tra due Stati diversi.

In estrema sintesi, possono qualificarsi come frontalieri i lavoratori dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (tra le quali è annoverato lo Stato della Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi per svolgere la prestazione di lavoro. Da un punto di vista fiscale il reddito da lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorra alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente i 10.000 euro. Pertanto, fermo restando il criterio di tassazione mondiale per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia, le imposte sono dovute, secondo i normali criteri, per le somme eccedenti la franchigia (di 10.000 euro).

Ad avviso di chi scrive, considerando che, come detto, il legislatore fiscale ha introdotto la franchigia al fine di compensare il disagio del quotidiano spostamento del lavoratore tra due Stati diversi, difficilmente nei casi di specie potrebbe applicarsi una tal disciplina. Infatti, trovandosi le rappresentanze nel territorio italiano e risultando assente, nella maggior parte dei casi, uno spostamento quotidiano nel territorio dello Stato della Città del Vaticano per prestare l’attività lavorativa. Tuttavia, su questo aspetto si attende un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho voluto raccogliere le modalità di tassazione dei dipendenti di ambasciate e consolati all’estero, e dei funzionari esteri che prestano la propria attività lavorativa presso amministrazioni estere nel nostro territorio.

Il regime di tassazione prevede una esenzione da tassazione italiana soltanto per i cittadini stranieri che operano su suolo italiano. L’esenzione avviene a patto che vi sia reciprocità di regime di tassazione.

Analizzare la propria situazione in questo contesto potrebbe non rivelarsi così semplice. Se hai bisogno di aiuto nel capire il corretto regime di tassazione nella tua situazione lavorativa contattami. Insieme analizzeremo il tuo caso e sapremo indirizzarti al meglio verso al soluzione migliore al tuo caso.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

9 COMMENTI

  1. Ciao …Sono dipendente della ambasciata di Egitto presso la santa sede. ….La mia residenza e domicilio sono in territorio egiziano….ambasciata appunto……..Sono tenuto a pagare l IRPEF? ……grazie

  2. Salve , sono citadino Messicano impiegato presso l’Ambasciata, ho bisogno di aiuto per capire la mia situazione di tassazione .

  3. Buongiorno Dott. Migliorini, sto valutando un impiego presso un’ambasciata estera in Italia, conosco la paga lorda annuale e vorrei capire a quanto ammonterebbe il mensile, in ambasciata non mi hanno dato una risposta sicura. Inoltre vorrei sapere se una sua risposta via email ha un costo e quale. Grazie.

  4. Salve Federico. Post molto interessante.
    Domandina: Residente in Italia con consorte diplomatica (svizzera). Cittadino dello stato estero della consorte ma anche cittadino italiano. Con reddito prodotto (fisicamente) all’estero (svizzera).
    Come mi considera il Fisco italiano? Come consorte di una diplomatica, che non produce alcun reddito in Italia?
    Come Frontaliere?
    Sono tassabile in Italia? Da Articolo 49 non si capisce…

  5. Salve Matteo, se tu vivi in Italia sei considerato ivi fiscalmente residente (non conta la nazionalità). Quindi avrai tassazione mondiale del reddito ex articolo 3 del TUIR. Per la tua consorte vedi le regole indicate nell’articolo.

  6. In passato ho lavorato per una missione Diplomatica presso il Quirinale che risultava sostituto d’imposta. Successivamente per una Missione Diplomatica presso la Santa Sede non qualificabile come sostituto d’imposta. Attualmente lavoro per la penultima Missione Diplomatica ma presso il Quirinale. Coloro i quali prestano servizio presso Missioni Diplomatiche (Quirinale o Santa Sede) non sono titolari di partita iva ma persone fisiche “dipendenti”. Nessuno scrive che non abbiamo possibilità di avere un sindacato o indire uno sciopero, pena il licenziamento il giorno stesso. L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per legge viene trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione e versata all’Erario per conto del dipendente. Il Ministero del Lavoro Italiano in collaborazione con il MAE Italiano e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL (raccogliendo organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi vigenti in Italia e le previsioni della contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato) ha definito la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia. E’ tutto scritto, firmato ed estremamente comprensibile se non altro per il fatto che le la maggior parte delle Missioni Diplomatiche in Italia se ne infischiano. Il fisco Italiano non avendo lo spessore adeguato per dialogare ed imporre tali normative alle Missioni, fa la cosa più semplice per fare cassa in modo rapido, ossia invia cartelle esattoriali ai dipendenti residenti in Italia. Non si rivale sul Datore ma sul dipendente. In prima battuta tale azione ebbe un effetto devastante visto che il fisco richiedeva 5 annualità arretrate. Allo stato attuale (Settembre 2020) i dipendenti delle Missioni Diplomatiche stanno denunciando i dirigenti della Agenzia delle Entrate che firmarono ed inviarono le cartelle. Il rovescio della medaglia è che attualmente i dirigenti si rifiutano di trattare le cartelle dei dipendenti delle Missioni. Il 21 Ottobre 2020 si terrà un incontro con il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ed il Presidente della Federazione Dipendenti Ambasciate Estere.

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