Esenzione IVA beni anti-Covid. A fornire chiarimenti è stata, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 ottobre 2020, 26/E.

L’art. 124 del Decreto Rilancio, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, trova applicazione all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner.

Vi rientrano anche, gli acquisti delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3, ma anche quelle riutilizzabili.

Le piantane contenenti dispenser per disinfettanti rientrano nell’agevolazione come i dispenser a muro per disinfettanti.

Esenzione IVA

Vi rientrano poi, anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 15 ottobre ha risolto qualche dubbio interpretativo circa l’ambito applicativo.

Esenzione IVA beni anti Covid

L’art. 124 del Decreto Rilancio ha previsto un’esenzione IVA fino al 2020 ed un’aliquota ridotta del 5% dal 2021 per una serie di prodotti, i cosiddetti beni anti Covid.

La lista è tassativa, pertanto soltanto i beni nell’elenco possono beneficiare dell’esenzione e dell’aliquota ridotta del 5%.

Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di domande ricevute dall’Amministrazione finanziaria

Con le indicazioni dall’Agenzia delle Entrate, l’elenco di cui all’art. 124 del Decreto Rilancio è sempre tassativo, con i seguenti chiarimenti:

  • Termoscanner rientrano tra i termometri;
  • Le piantane contenenti dispenser per disinfettanti rientrano nell’agevolazione al pari dei dispenser a muro per disinfettanti, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro;
  • Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli;
  • La lista di mascherine incluse nel regime agevolato si amplia, oltre a quelle chirurgiche o Ffp2 e Ffp3, si includono anche le mascherine riutilizzabili, vendute insieme al relativo filtro e i filtri stessi.

Lascia una Risposta