Arriva dall’Agenzia delle Entrate il via alla richiesta per il contributo a fondo perduto rivolto ai titolari in possesso di Partita IVA che esercitano attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei Comuni nei quali sono situati santuari religiosi. Si avrà tempo fino all’8 novembre per inoltrare la richiesta ed ottenere un importo che parte da un minimo di 1,000€ fino a raggiungere 150,000€.

Le imprese e gli esercenti che si trovano in città santuario come Assisi, Pompei, Roma, Milano, etc… e rientrano nei requisiti prestabiliti, potranno aver accesso al fondo.

Le specifiche di questa formula le troviamo nel provvedimento n. 230686 dell’8 settembre 2021 pubblicato sul sito dell‘Agenzia delle Entrate.

Fra i requisiti richiesti non si dovrà solo dimostrare di aver avuto un calo del fatturato e dei corrispettivi pari al 33% nel paragone fra giugno 2020 e giugno 2019; le attività dovranno trovarsi in comuni che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • avere registrato una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Qualora vi trovaste in dubbio, non temete, nella Guida alla Richiesta vengono elencati tutti i comuni che rientrano nella normativa per la domanda del Contributo a Fondo Perduto.


Nuovo contributo a fondo perduto: i beneficiari

Sono ben chiari i destinatari del fondo perduto che si è attivato il 9 settembre 2021. Si tratta di tutti i lavoratori in possesso di Partita IVA e che svolgono le loro attività offrendo:

Vendita di beni e servizi al pubblico in zona A o equivalenti in Comuni che posseggono Santuari Religiosi.

L’elenco dei comuni e delle città che rientrano nella normativa si possono trovare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel fascicolo dedicato alla Guida per l’applicazione alla domanda.

Inoltre, viene specificato espressamente dal braccio esecutivo del Fisco che chiunque abbia una Partita IVA ed in passato abbia percepito un contributo a fondo perduto, potrà ugualmente presentare la richiesta per questo nuovo aiuto.

Potranno beneficiare del bonus tutti coloro che hanno avuto un calo del fatturato e dei corrispettivi del 33% mettendo a confronto il mese di Giugno 2020 con quello di Giugno 2019.

Le eccezioni

A chiunque abbia aperto l’attività dal luglio 2019 non verrà richiesta la prova della perdita del 33%.

Cosa si intende per zona A

Viene specificato direttamente dal Ministero del Tesoro con testuali parole:

la zona A è spesso identificata con l’ambito storico del Comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali”

Nuovo contributo a fondo perduto: come compilare la domanda

Come per molti altri bonus ed incentivi che abbiamo visto nei mesi scorsi, la richiesta consiste nell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modulo pre-scaricato.

Il modello lo troverete direttamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove vi verrà richiesta l‘approvazione al trattamento dei dati personali.

Nel documento vi verrà richiesto di compilare i seguenti punti:

  • il codice catastale dei Comuni;
  • il codice fiscale del soggetto che richiede il fondo;
  • IBAN identificato del conto corrente del richiedente;
  • i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019;
  • la determinazione dell’importo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2021.

Quest’ultimo punto servirà per decidere quanto rilasciarvi in ambito di soldi.

Per inviare la domanda per l’ottenimento del nuovo contributo a fondo perduto per i possessori di partita IVA, dovrete accedere all’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito agenziaentrate.gov.it

Chi può inviare la domanda

La scelta della compilazione e dell’invio della richiesta può essere effettuata in modo autonomo dal diretto interessato oppure quest’ultimo può decidere di appoggiarsi ad un intermediario.

L’intermediario deve avere la delega per la consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente.

In questo caso, come nel precedente, l’istanza conterrà:

  • il codice catastale dei Comuni;
  • l’ IBAN del conto corrente intestato al richiedente e corrispondente al suo codice fiscale;
  • il codice fiscale dell’intermediario ;
  • la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’anno 2019;
  • la dichiarazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019

Soggetto diverso dalla persona fisica, cosa fare

Qualora il soggetto richiedente la compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto fosse diverso dalla persona fisica, sarà necessario riportare i dati identificativi del suo rappresentante legale.

Erogazione del contributo a fondo perduto

Una volta terminato il processo e l’Agenzia dell’Entrate avrà effettuato tutti i controlli del caso, vi verrà erogato il fondo in base alle informazioni ricevute ed inviando un bonifico al conto corrente indicato al momento della richiesta.

Se dovesse presentarsi il caso in cui il contributo dovesse risultare non spettante, sia interamente sia in parte, l’Agenzia provvederà al recupero delle somme non dovute sfruttando sanzioni comminate in misura corrispondente.

Nel caso in cui il contributo risulti interamente o solo in parte non spettante allora l’Agenzia si occuperà del recupero delle somme non dovute attraverso sanzioni comminate in misura corrispondente.

Verrà comunque data l’opportunità al contribuente di regolarizzare la propria posizione sfruttando la restituzione del contributo a fondo perduto non spettante e dei relativi interessi utilizzando versamenti all’ente.

In ogni caso il contribuente avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso la restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante il versamento delle sanzioni alle quali possono essere applicate le riduzioni.

A quanto ammonta il nuovo contributo a fondo perduto

Come annunciato e ripetuto nei paragrafi precedenti, questo nuovo contributo è valido solo per i soggetti con partita IVA che esercitano attività commerciali per la vendita di beni o servizi al pubblico nelle zona A o equipollenti dei comuni con le seguenti restrizioni:

  • presenza di santuari religiosi;
  • popolazione superiore ai 10 mila abitanti;
  • presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti.

La tabella degli importi

Per poter stabilire quanto erogare ai richiedenti bisogne applicare una percentuale alla differenza fra gli importi del fatturato e corrispettivi del mese di giugno 2020 e quelli del mese di giugno 2019.

A seguire, come potrete vedere sul sito dell’Agenzia delle entrate, la tabella relativa alle variazioni della percentuale in base ai ricavi ottenuti:

  • 15% della differenza per soggetti coni ricavi o compensi che non superano i 400 mila euro;
  • 10% della differenza nel caso di ricavi o compensi che superano i 400 mila euro;
  • 5% della differenza nel caso di ricavi o compensi fino a 1 milione di euro e superiori a 1 milione i euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è entrato in vigore il decreto.

Gli importi minimi sono:

  • 1,000€ per le persone fisiche;
  • 2,000€ per i soggetti differenti dalle persone fisiche.

Il tetto massimo raggiungibile sono 150,000€.

Il valore dell’importo verrà calcolato in base rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l‘importo complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

L’Agenzia delle Entrate calcolerà quindi la percentuale in base all’importo complessivo dei contributi richiesti una volta accolto tutte le domande e tenendo a mente il finanziamento a disposizione.

La percentuale verrà stabilita di conseguenza ed annunciata tramite un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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