Contributi a fondo perduto. Qualora, i chiarimenti istituzionali che rendono la percezione delle somme indebita, arrivino, dopo averle percepite, non sono previste sanzioni. Risposta all’Interpello n. 427 del 2 ottobre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i contribuenti che hanno percepito gli importi indebitamente devono restituirli tempestivamente con gli interessi. Tuttavia, la restituzione non deve essere maggiorata di sanzioni.

Contributi a fondo perduto

Contributi a fondo perduto

L’istante fa parte di un consorzio di imprese ed aveva fatto domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, sulla base delle disposizioni vigenti.

Tuttavia, sulla Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 ha stabilito che, i consorzi di imprese sono esclusi dal beneficio:

“I consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.”.”

L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa e chiarisce che, la circolare n. 25 chiarisce prevede che, i consorzi, precedentemente esclusi dal fondo perduto, possono accedervi se:

“svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.”

I consorzi quindi possono beneficiare dei contributi se svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza esterna.

Nel presupposto che l’istante non sia un consorzio che svolge un’attività
autonoma rispetto alle consorziate e che, dunque, abbia indebitamente percepito il
contributo a fondo perduto, condividendo la soluzione proposta, esso
può restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione
delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, i contributi a fondo perduto possono essere restituiti senza pagare le sanzioni, qualora, i chiarimenti che rendono indebita la percezione delle somme siano successivi all’accredito.

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