Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito alcuni chiarimenti con le FAQ del 6 ottobre 2020, sul credito di imposta per i servizi digitali.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

Le domande dovranno essere presentate, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020.

Quando sarà disponibile la procedura per accedere al credito d’imposta, sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet.

Credito di imposta per i servizi

Non sarà prevista la possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante.

I Requisiti di accesso al Credito di imposta per i servizi digitali

Uno dei requisiti di accesso è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.

Essendo, la testata iscritta soltanto come testata “a stampa“, l’impresa editrice deve provvedere ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato “elettronico” mediante l’apposito modello, presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC”.

Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata.

L’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.

Quali sono i requisiti?

Le agenzie di stampa, anche se, editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020.

L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO :

  • 58.13 (edizione di quotidiani);
  • 58.14 (edizione di riviste e periodici).

Lascia una Risposta