Cessione del credito legato al Superbonus 110%: aggiornato il modulo dell’Agenzia delle Entrate. Nel provvedimento del 12 ottobre 2020 le nuove istruzioni.

E’ stato aggiornato il modello per la comunicazione alle Entrate dell’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito che i beneficiari del Superbonus 110% possono esercitare a partire dal 15 ottobre 2020.

Rispetto alla versione del modulo pubblicata l’8 agosto, la nuova modulistica contiene alcune modifiche. Vediamo insieme in questo articolo le principali variazioni sul modello.

Cessione del credito

Cessione del credito Superbonus: vediamo il nuovo modello

Le disposizioni attuative per l’esercizio delle predette opzioni sono state adottate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.

La novità più rilevante del provvedimento consiste nella messa a disposizione delle specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione per la cessione del credito.

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito partirà dal 15 ottobre 2020.

Nel nuovo modulo cambiano i dati relativi al quadro A, relativo all’intervento effettuato.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il campo “Intervento trainato Superbonus” è rinominato “Intervento Superbonus” e nelle istruzioni è riportato che la casella dovrà essere barrata se l’intervento selezionato nel campo “Tipologia intervento” rientri tra i lavori trainati, eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti ammessi al superbonus 110% o sia un lavoro di adeguamento antisismico eseguito in zone 1, 2 o 3.

L’aggiornamento al modello per la cessione del credito è affiancato alla messa a disposizione delle specifiche tecniche per l’invio della comunicazione telematica.

La scadenza per comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione della detrazione.

La cessione del credito, sia per il superbonus 110% che per i bonus ordinari, può essere disposta per:

  • Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Dopo l’invio della comunicazione per la cessione del credito sarà possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva, compilando i campi 32 e 33 del record B nei quali andranno riportati gli estremi del protocollo telematico della comunicazione che precedentemente inviata.

La sostituzione di un comunicazione può essere richiesta entro il 5 del mese successivo quello di invio della Comunicazione da sostituire. Le richieste di sostituzione pervenute successivamente a tale data saranno scartate in fase di accoglienza.

E’ inoltre, possibile, annullare integralmente una comunicazione precedentemente inviata, dovranno risultare compilati i campi 32, 33 e 34 del record B nei quali andranno riportati gli estremi del protocollo telematico della comunicazione che si intende annullare e non dovranno essere compilati i dati dei quadri A, B, C e D.

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