Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione, acquisto prima casa. Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali del 110%.

Il caso proposto all’Agenzia delle Entrate, riguarda l’acquisto di un edificio residenziale unifamiliare esistente, costruito negli anni ’50, di classe energetica F, e l’Istante ha intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta ristrutturato, come previsto dalle norme per l’agevolazione prima casa.

Si tratta, di un’abitazione non principale sulla quale si vuole effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento energetico e strutturale.

L’istante chiarisce che, dopo l’intervento l’edificio avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore miglioramento di più di due classi ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore, miglioramento di più di due classi.

Superbonus

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, nel caso di demolizione e ricostruzione, con lavori che comportano un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, come il miglioramento del rischio sismico, trova applicazione il Superbonus, anche nel caso in cui l’immobile non sia l’abitazione principale..

Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione

L’Agenzia delle Entrate ha ripercorso i presupposti normativi delle nuove detrazioni ricordando che sono state introdotte dall’art. 119 del Decreto Rilancio che disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica.

Il Superbonus del 110% trova applicazione anche per immobili diversi dall’abitazione principale del contribuente che intende fruire dell’agevolazione.

Resta fermo, il limite delle due unità immobiliari.

Il vincolo dei due immobili, tuttavia, non trova applicazione nel caso di esecuzione di lavori sulle parti comuni in condominio, cappotto termico e sostituzione della caldaia, nonché per i lavori antisismici effettuati su unità immobiliari in zone sismiche 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che, il Superbonus del 110% spetta, anche nel caso di interventi inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001.

In casi specifici è ammesso anche l’incremento della volumetria dell’immobile.

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