Il Decreto Agosto è stato convertito in legge. Sono molte, le misure fiscali contenute nel testo definitivo del decreto Agosto: Cassa integrazione, smart working, bonus e divieto di licenziamenti.

Il Decreto Agosto è legge, l’approvazione definitiva della Camera dei deputati è arrivata ieri, 12 ottobre 2020. Con 294 voti favorevoli e 217 contrari, la Camera, ha approvato in via definitiva il testo senza emendamenti e articoli aggiuntivi rispetto a quello licenziato dal Senato.

Il decreto è stato, quindi, convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126 entrato in vigore lo scorso 14 ottobre. Il provvedimento è una misura di oltre 25 miliardi che servono per la promozione di misure economiche che hanno come obiettivo quello di mitigare gli effetti negati sull’economia dell’emergenza Coronavirus.

Vediamo, quindi, di seguito i principali provvedimenti del decreto Agosto.

Il decreto agosto

Testo in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto

Di seguito puoi scaricare il testo del decreto Agosto, Legge 13 ottobre 2020 n. 126 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 14 agosto 2020.

Si tratta del testo della legge di conversione (Legge 13 ottobre 2020, n. 126) coordinato con le modifiche approvate dal Parlamento ed in vigore dal 14 agosto 2020.

Il decreto Agosto è legge: Cassa integrazione

Il decreto Agosto interviene nell’ambito della disciplina sulla cassa integrazione. Questa, infatti, viene prorogata ulteriormente per un periodo massimo di 18 settimane. Si tratta dell’ipotesi di cassa integrazione rubricata con il codice “Covid-19“.

In particolare, le prime 9 settimane comprendono anche le integrazioni salariali autorizzate in precedenza, sono tutte a carico dell’INPS.

Le seconde 9 settimane, resteranno gratuite per i datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e 2019 hanno registrato almeno il 20% di perdite di fatturato.

Qualora, le imprese perdano meno del 20% dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività. Il contributo ammonta al 18% qualora non vi sia stata nessuna perdita.

In questo contesto deve essere indicato che la cassa integrazione è prevista anche per i professionisti dello sport con retribuzioni lorde non superiori a 50.000 euro, ai dipendenti del settore mensa e pulizia e agli operai agricoli.

Il Decreto Agosto è legge: assunzioni e decontribuzioni

Il decreto Agosto interviene anche per quanto riguarda le ipotesi di decontribuzione, soprattutto per le aziende del Sud d’Italia. La legge n. 126/20 prevede, infatti, l’applicazione di uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende del Sud, ovvero quelle collocate in particolari aree svantaggiate di diverse regioni dell’Italia meridionale.

La decontribuzione in commento è applicabile per tutti i contratti di lavoro nuovi o preesistenti, a tempo determinato o indeterminato. Il periodo dell’agevolazione è compreso tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Successivamente, lo sgravio varierà nelle misure del:

  • 30% fino al 2025;
  • 20% dal 2026 fino al 2027, e
  • 10% dal 2028 e fino al 2029.

Naturalmente, queste ipotesi di sgravio sono soggette alla successiva autorizzazione dell’Unione Europea.

Da sottolineare, infine, che non è possibile per i datori di lavoro chiedere lo sgravio contributivo per contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.

Invariato il bonus assunzioni

Rimane invariato il bonus assunzioni 2020, per i datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020.

Previsto l’esonero sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per massimo 4 mesi ed entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che dimostrano perdite.

Il limite da rispettare è di 8.060 euro annui e l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della cassa integrazione e che abbiano usato l’integrazione salariale a maggio e giugno 2020.

Il Decreto Agosto è legge: divieto di licenziamento

Il decreto Agosto interviene anche sui licenziamenti. Il testo di legge prevede la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020.

La misura prevede il divieto per i datori di lavoro che non abbiano fruito totalmente dell’integrazione salariale e dell’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali, delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo.

I licenziamenti dei lavoratori dipendenti, quindi, da adesso alla fine dell’anno possono essere effettuati soltanto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • Cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • Fallimento;
  • Accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Il Decreto Agosto è legge: Slittamento acconto imposte

Per quanto riguarda l’ambito fiscale il decreto Agosto conferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Pertanto, per i soggetti solari, sia persone fisiche (soggette ad IRPEF) che enti societari (soggetti ad IRPEF o IRES/IRAP), il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Per i soggetti non solari, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta a cavallo, tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.

Sono interessate dalla proroga di versamento del secondo acconto imposte 2020 le seguenti tipologie di imposta:

  • Imposta sul reddito delle società, IRES;
  • Imposta regionale sulle attività produttive, IRAP;
  • Imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • Imposte sostitutive, quindi:
  • Addizionali (maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto (IVIE IVAFE).

Sono destinatari del differimento i soggetti che:

  • Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Inoltre, la proroga spetta a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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