In ottemperanza alla direttiva europea entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme di vendita online devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni degli utenti iscritti.


La direttiva Dac7 (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, ha introdotto una novità che riguarda coloro che utilizzano piattaforme online per vendere oggetti, beni e servizi. In presenza di precisi requisiti infatti gli utenti saranno costretti ad aprire partite Iva. Questa previsione è stata introdotta allo scopo di contribuire alla lotta all’evasione fiscale sul web.

Gli stati membri UE, Italia inclusa, dovranno dare attuazione alla citata direttiva europea. A tal proposito con provvedimento del 20 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, contenente le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 32/2023 di attuazione della direttiva DAC 7, ha individuato modalità e termini di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo) dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app da parte.

Parte dunque il censimento dell’evasione fiscale sul web. Le piattaforme online dovranno comunicare tutti i dati delle vendite degli utenti entro il 31 gennaio 2024. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Cosa dice la direttiva DAC 7

La DAC7 è una Direttiva in materia fiscale dell’Unione europea che impone alle piattaforme online di comunicare alle autorità fiscali locali le informazioni riguardanti le vendite e i guadagni degli utenti. Si tratta di una misura importante che ha come obiettivo la creazione di un quadro normativo comune a livello europeo per la tassazione delle attività di commercio elettronico.

I gestori delle piattaforme per poter trasmettere i dati alle autorità fiscali, chiederanno di compilare un determinato modulo una volta che l’utente abbia raggiunto una di queste due condizioni:

  • Ha concluso 30 vendite o più in un anno solare o
  • Ha guadagnato più di 2.000€ con le tue vendite in un anno solare;

Chi non dovesse soddisfare questi requisiti potrà ritenersi escluso dalle previsioni. Di contro, il venditore che invece rientra tra questi requisiti e non dovesse fornire le informazioni dopo la richiesta iniziale e due ulteriori solleciti, a 60 giorni di distanza dal secondo il gestore della piattaforma potrà chiudere il suo conto e impedirgli di registrarsi nuovamente o trattenere il corrispettivo dovuto al venditore finché questi non gli avrà fornito tutti i dati.

Quanto agli obblighi in capo ai gestori delle piattaforme questi dovranno acquisire periodicamente, anche attraverso soggetti terzi, informazioni specifiche sui venditori. Per le persone fisiche, i dati richiesti saranno semplicemente nome, cognome, data di nascita, indirizzo principale e codice fiscale o eventuale partita Iva. Delle persone giuridiche devono essere invece segnalati ragione sociale, indirizzo principale, numero di identificazione fiscale con indicazione del paese membro di rilascio, eventuale partita IVA e stabile organizzazione.

Una volta raccolti i dati dei venditori, le piattaforme comunicheranno alle autorità fiscali di ciascun paese dell’UE alcuni precisi dati: i dati del conto corrente usato per i trasferimenti, il titolare del conto corrente, l’importo del reddito proveniente dalle vendite effettuate e il numero delle operazioni concluse sulla piattaforma.

La comunicazione dei dati in un primo momento doveva avvenire entro il 31 dicembre del periodo di riferimento ma, solo per il 2023, tale termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024.

Quali sono le attività monitorate e interessate dal censimento sull’evasione fiscale online

La Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

Tra le note piattaforme online interessate possiamo citare ad esempio Vinted, Subito, Wallapop, Ebay, Booking.

Cosa cambia per chi guadagna online?

Per chi guadagna online, la nuova Direttiva DAC7 comporta una serie di cambiamenti significativi, dal momento che le piattaforme online saranno obbligate a inviare i dati di tutti i venditori. Tutta questa serie di dati consentirà alle autorità fiscali, in particolare all’Agenzia delle Entrate, di aumentare i controlli sulle vendite on-line e sui redditi da questi prodotti.

Per tutti coloro che ad oggi effettuano vendite tramite piattaforma digitali risulterà quindi essenziale verificare l’obbligo di aprire partita IVA per questa attività qualora venga svolta con modalità professionali e continuative.

Nulla cambierà, invece, per tutte quelle persone che effettuano vendite sporadiche, magari di oggetti usati, che non saranno assoggettati a tassazione e che non prevedono pertanto l’apertura della partita IVA.

Al via il censimento all’evasione fiscale sul web

Alla luce di quanto spiegato l’Agenzia delle Entrate ha dato il via al censimento all’evasione fiscale sul web. Entro il 31 gennaio 2024 dovrà quindi acquisire tutti i dati delle vendite online da parte dei gestori delle piattaforme digitali a ciò dedicate.

Come abbiamo detto una volta acquisiti i dati, le 27 amministrazioni fiscali dell’Unione europea condivideranno i dati relativi agli utenti residenti in un determinato paese. Come spiega Italia Oggi, prendendo ad esempio la piattaforma di vendita di vestiti usati Vinted (società residente in Lituania), questa invierà i dati relativi agli utenti all’amministrazione fiscale lituana, che a sua volta invierà i dati relativi agli utenti italiani all’Italia, quelli relativi agli utenti francesi alla Francia, ecc. Il primo scambio di questo tipo sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. La direttiva ha l’obiettivo primario di fare luce sulla situazione reddituale degli utenti che operano online, con l’obiettivo di abolire un’area grigia su cui, ad oggi, le amministrazioni fiscali hanno un accesso carente sui dati.

Tuttavia, l’eventuale riscossione di imposte da parte dell’Agenzia delle entrate non è immediata. Ad esempio, quando si tratta di redditi percepiti da locazione di immobili, sicuramente l’obiettivo dell’Agenzia sarà quello di valutare l’esistenza di evasione totale sui redditi percepiti per i quali non è stata versata la cedolare secca sugli affitti brevi.

Altro discorso, invece, è quello relativo all’attività di e-commerce, legato alla vendita di oggetti su piattaforme quali Vinted o eBay. In questo caso specifico, sarà un’attenta valutazione da parte dell’Agenzia quella di verificare la sussistenza di un’attività commerciale svolta in forma di impresa e quindi abituale che richiederebbe l’apertura della partita Iva, il versamento delle imposte sul reddito e l’Iva. Diverse sentenze tributarie, ma anche della Corte dei Cassazione hanno già stabilito come il numero delle transazioni e l’entità degli importi sono elementi che evidenziano l’abitualità dell’attività posta in essere. Tuttavia, questi numeri non sono definiti attraverso la Dac7.

Sarà compito dell’amministrazione o del legislatore quello di stabilire se necessario un nuovo intervento per definire i parametri di definizione di un’attività in forma imprenditoriale attraverso portali online.

Conclusioni

Cambia tutto per chi finora vendeva beni e servizi avvalendosi delle piattaforme online a ciò dedicate. In ottemperanza infatti alla direttiva europea nota come DAC 7, l’Agenzia delle Entrate, dando seguito al decreto legislativo di attuazione, ha avviato le operazioni di censimento sull’evasione fiscale sul web. Per cui i gestori delle varie piattaforme dovranno comunicare tutti i dati delle vendite degli utenti entro il 31 gennaio 2024. Dal canto loro, questi ultimi, se raggiungeranno i requisiti richiesti, dovranno compilare un apposito modulo, fornito dalla piattaforma stessa, e saranno tenuti all’apertura della partita Iva.

Chi non dovesse compilare il citato modulo potrà vedersi chiudere il profilo. E la mancata apertura della partita Iva potrà comportare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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