L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, ha chiarito che il bonus affitto trova applicazione a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile locato.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 giugno 2020 n. 14 ha slegato il credito di imposta sulla locazione di immobili dalla classificazione catastale dell’immobile locato.

Il Bonus affitti, consiste, per i locatari esercenti attività economica con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno, per le strutture turistico ricettive stagionali), in un credito di imposta:

  • Del 60% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili;
  • Del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile.
Bonus affitto

Il credito spetta solo per gli immobili:

“ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Per avere maggiori informazioni sul Bonus affitti:

“Bonus affitti per imprese e professionisti”

Bonus affitto anche per immobili abitativi

L’espressione utilizzata dalla norma, “uso non abitativo, nel definire il campo di applicazione del bonus affitto, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale degli immobili locati (o compresi nell’affitto di azienda), con il rischio di escludere dalla norma gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione degli A/10. 

Nella Circolare sopra citata, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che il credito di imposta trova applicazione indipendentemente dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.

Inoltre, per quanto concerne gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti “promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente”.

Il credito non spetta sull’intero canone, ma sul 50% del canone.

Bonus affitto del 50% del canone per immobili a uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, fornisce, tuttavia, un’interpretazione restrittiva sui contratti di leasing.

Essa, ritiene che, possa essere ammesso al credito di imposta solo il leasing operativo (o di godimento), escludendo, invece, il leasing finanziario (o traslativo).

Tale scelta è giustificata dalla circostanza che, mentre il leasing operativo “ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»”, il leasing finanziario è assimilabile “ai contratti di compravendita con annesso finanziamento” e, pertanto, dovrebbe essere escluso dal credito.

Sublocazione

Non è stato effettuato nessun chiarimento sulla possibilità di ammettere al credito di imposta la sublocazione.

Coworking

Per quanto riguarda il coworking, è ricondotto tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito di imposta nella misura del 30%.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esso include le situazioni in cui viene posta:

“in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso”

come, ad esempio, per gli:

“immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ovvero dei contratti cd. coworking”.

Il credito spetta, a seguito del pagamento.

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