Le principali misure del Decreto Rilancio per famiglie e lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

Il Decreto Rilancio contiene una serie di misure a sostegno dell’economia italiana colpita dall’emergenza COVID-19.

Vediamo quali sono i principali interventi in favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori previsti dal Decreto Rilancio.

Le principali misure

Le principali misure previste dal Decreto Rilancio a sostegno delle imprese

Il Decreto Rilancio contiene misure imponenti, per un importo complessivo vicino ai 100 miliardi di euro, volte a garantire liquidità e sostegno alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19.

Contributo a fondo perduto

Sono stati stanziati 6,2 miliardi di euro per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020.

soggetti beneficiari previsti dalla norma sono i titolari di partita IVA che:

  • Nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • Coloro che hanno subito una riduzione del 33% tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019;
  • Hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • Hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).

Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro.

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per avere maggiori informazioni sul contributo a fondo perduto:

“Decreto rilancio: i beneficiari dei contributi a fondo perduto”

“Bonus e fondo perduto cumulabili solo per gli iscritti alla gestione ago”

Rafforzamento patrimoniale

Per le imprese con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro con un calo del fatturato del 33% sono previsti interventi di defiscalizzazione degli aumenti di capitale e di sostegno finanziario effettuati entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, è prevista una detrazione del 20% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (deduzione del 20% per le società) in caso di aumento di capitale a pagamento, con un limite massimo del beneficio fissato a 2 milioni di euro.

E’ previsto, poi, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di 800.000 euro).

Per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuino aumenti di capitale superiori ai 250.000 euro è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (di ammontare compreso fra 250.000 euro e il minore fra l’importo dell’aumento di capitale e 3 milioni di euro) che possono venire acquistati dal Fondo Patrimonio Pmi gestito da Invitalia, di 6 anni di durata senza il pagamento di interessi.

Il valore di rimborso da parte della società che ha effettuato l’aumento di capitale è ridotto del 30% (con limite a 800.000 euro) nel caso in cui il valore del patrimonio netto sia superiore a quello del momento della sottoscrizione e la società non abbia, fra le altre cose, versato dividendi o fatto aumenti di capitale gratuiti.

Ricapitalizzazione delle imprese

Fra le principali misure del Decreto Rilancio, troviamo anche, l’istituzione di un patrimonio destinato in CDP di 45 miliardi per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro.

Gli interventi sono rivolti a SpA con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea, e saranno preferibilmente effettuati secondo modalità standardizzate, nella forma della sottoscrizione di prestiti convertibili o subordinati.

La sottoscrizione di capitale richiederà invece un’istruttoria specifica, non porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio.

Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

Agevolazioni in tema Irap

In tema di IRAP:

  • Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • L’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II rata dell’acconto ed il saldo;
  • Le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati. Per cui la norma in commento esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, esercizi c.d. a cavallo. Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento

Infatti:

  • Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l’acconto per il periodo d’imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per avere maggiori informazioni:

“Le agevolazioni fiscali in tema irap”

“Irap: i chiarimenti sulla modalità di versamento dell’imposta”

Bonus affitti

Le imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo.

Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato.

Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Un intervento che prevede uno stanziamento di 1,5 miliardi.

Per avere maggiori informazioni:

“Bonus affitti per imprese e professionisti”

Start-up innovative

Sono state introdotte, inoltre, misure aventi l’obiettivo di sostenere la nascita e allo sviluppo delle start-up innovative.

Per avere maggiori informazioni:

“Incentivi start up innovative”

Decreto Rilancio: le principali misure per famiglie e lavoratori

Il Decreto-Legge Rilancio contiene, inoltre, misure volte a sostenere direttamente o indirettamente il reddito di famiglie, lavoratori e imprese di qualsiasi dimensione, ecco nel dettaglio le più importanti.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga

Il Decreto Rilancio (art. 68 e seguenti) aggiunge cinque settimane nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020 per le aziende che abbiano interamente fruito delle nove settimane previste dal Decreto Cura Italia. Di conseguenza, il totale delle settimane fruibili nel suddetto periodo passa a 14.

Chi esaurirà le settimane di Cassa ma avrà ancora necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa potrà godere di quattro settimane aggiuntive dal 1º settembre al 31 ottobre 2020.

Per le aziende dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, sale cinematografiche e spettacoli dal vivo, le 4 settimane potranno decorrere anche prima di inizio settembre.

L’estensione degli ammortizzatori sociali si applica a:

  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • Assegno ordinario erogato dal FIS;
  • Aziende già in Cassa integrazione straordinaria che a seguito dell’emergenza hanno fatto ricorso alla CIGO per COVID-19;
  • Cassa integrazione in deroga.

A beneficio delle imprese che accedono agli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’INPS è previsto un meccanismo di anticipazione della Cassa pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

L’azienda inoltra la domanda di intervento entro 14 giorni dalla sospensione / riduzione di orario.

Nei 15 giorni successivi l’INPS eroga un anticipo delle ore di Cassa nel limite del 40% di quelle autorizzate per l’intero periodo.

Entro i 30 giorni successivi l’erogazione dell’anticipo, l’azienda invia all’INPS i dati per il pagamento del saldo delle ore di Cassa.

Per le aziende che accedono alla Cassa integrazione in deroga, le future domande dovranno essere inoltrate direttamente all’INPS.

Per avere maggiori informazioni:

“Cassa integrazione in deroga: nuove istruzioni inps”

“Cassa integrazione estesa fino a 18 settimane”

Congedo straordinario

Il congedo straordinario Covid-19 è stato ampliato di ulteriori 15 giornate portando il totale a 30.

I dipendenti privati genitori di figli fino a 12 anni di età, potranno fruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020 del congedo straordinario retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della normale retribuzione. Il trattamento viene anticipato dall’azienda in busta paga e successivamente recuperato dai contributi che la stessa è tenuta a versare con modello F24.

Il diritto al congedo è esteso anche a lavoratori autonomi iscritti all’INPS, collaboratori iscritti alla Gestione separata e dipendenti pubblici.

Non possono beneficiare del congedo straordinario, qualora sussista:

  • La fruizione del bonus per servizi di baby-sitting;
  • L’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.

“Bonus baby sitter e congedo straordinario: le novità”

Bonus Babysitter e centri estivi

Il contributo, alternativo al congedo straordinario, è erogato dall’INPS attraverso il Libretto di famiglia ed utilizzato per il pagamento delle prestazioni dei baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Il bonus, destinato ai soli genitori di figli fino a 12 anni di età, viene aumentato a 1.200 euro.

Per i dipendenti pubblici dei settori sanità, forze di polizia e soccorso pubblico il contributo passa a 2.000 euro.

Possono richiedere il bonus i dipendenti privati nonché:

  • Soggetti iscritti alla Gestione separata;
  • Autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza;
  • Dipendenti pubblici.

Il bonus non può essere usufruito, qualora, l’altro genitore sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.

E’ possibile, inoltre, utilizzare il bonus (in alternativa ai baby sitter) per il pagamento dell’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Permessi 104

I 12 giorni di permessi 104, vengono riproposti a maggio e giugno ad opera dell’articolo 73 del Decreto Rilancio.

Coloro che non hanno l’autorizzazione INPS devono attendere l’esito dell’istruttoria o attivarsi per presentare la domanda.

I 12 giorni di permesso aggiuntivi possono essere fruiti solo una volta che siano stati esauriti i tre giorni ordinari di assenza.

I dipendenti autorizzati ai permessi 104 avranno diritto a:

  • Tre giorni di permessi ordinari per maggio;
  • Tre giorni di permessi ordinari per giugno;
  • Dodici giorni di permessi aggiuntivi per maggio e giugno.

Il totale delle potenziali assenze per permessi Legge 104 è pari a diciotto giorni.

Reddito di emergenza

Il Decreto Rilancio introduce il Reddito di emergenza per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Il Reddito di Emergenza può essere beneficiato qualora:

  • Il richiedente risieda in Italia;
  • Reddito familiare non superiore all’importo mensile del REM;
  • Patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro accresciuti di 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro (previsti ulteriori 5 mila euro se un componente del nucleo è affetto da disabilità grave o non autosufficienza);
  • ISEE non superiore a 15 mila euro.

Il Reddito di emergenza è riconosciuto dall’INPS previa domanda entro la fine del mese di giugno, attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Istituto.

Per avere maggiori informazioni:

“Reddito di emergenza: definiti i requisiti di accesso”

Le principali misure del Decreto Rilancio: indennità per lavoratori danneggiati dalla situazione per COVID-19

Tra le principali misure previste dal Decreto Rilancio, figurano anche, i bonus previsti dal Decreto Cura Italia a beneficio di particolari fasce lavorative particolarmente danneggiate dagli effetti economici del virus COVID-19.

In particolare è riconosciuto il Bonus di 600 euro per il mese di aprile a coloro che già ne hanno beneficiato a marzo in quanto:

  • Autonomi iscritti alla gestione separata INPS (600 euro ad aprile e 1.000 a maggio a determinate condizioni di reddito)
  • Collaboratori iscritti alla Gestione separata (600 euro ad aprile e 1.000 euro a maggio);
  • Autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (600 euro ad aprile);
  • Lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali (600 euro ad aprile e 1.000 euro a maggio);
  • Settore agricolo, nei cui confronti l’indennità scende per aprile a 500 euro;
  • Iscritti al Fondo pensione dello spettacolo nonché coloro che, iscritti al medesimo Fondo, hanno totalizzato almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e ricavato redditi non superiori a 35 mila euro (prevista nei confronti di queste due categorie un’indennità di 600 euro anche per il mese di maggio).

Per avere maggiori informazioni:

“Bonus 1000 euro professionisti, autonomi e partite iva”

Bonus 600 euro ai lavoratori esclusi dal Dl cura Italia

Tra le principali misure previste dal Decreto Rilancio troviamo anche, il Bonus di 600 euro mensili per aprile e maggio, è erogato anche per le categorie escluse dal Decreto Cura Italia:

  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che abbiano perduto involontariamente il lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e altresì totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
  • I lavoratori intermittenti con almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Lavoratori autonomi occasionali nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 febbraio 2020, privi di un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 (derivante dalla predetta attività) superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata.

Le principali misure fiscali

Tra le principali misure fiscali previste dal Decreto Rilancio troviamo:

  • Differimento al 31 agosto 2020 della sospensione del versamento delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito in scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto;
  • Ecobonus e Sismabonus 110% per interventi di risparmio energetico come isolamento termico e sostituzione di impianti di climatizzazione invernali;
  • Bonus vacanze per famiglie con ISEE fino a 40 mila euro (da 150 a 500 euro in base al numero dei familiari);
  • Abolizione della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2020 per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • Differimento al 16 settembre della ripresa dei versamenti sospesi di IRPEF, INPS e INAIL;
  • Le imprese con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019 non sono tenute al versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dellìIRAP.

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