Vietati i licenziamenti individuali fino al 31 marzo 2021. Il termine trova applicazione anche per le procedure in corso. A prevederlo è la Legge di Bilancio 2021.

La Legge di bilancio 2021 blocca i licenziamenti e le procedure in corso fino al 31 marzo 2021. Il provvedimento mira a salvaguardare l’occupazione in Italia. Il divieto di effettuare licenziamenti riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal requisito dimensionale

Vediamo come funziona il divieto ai licenziamenti.

Blocco dei licenziamenti

Blocco dei licenziamenti al 31 marzo 2021

Il blocco dei licenziamenti è previsto dai commi 11 fino al 13 dell’articolo 54 della Legge di Bilancio, la quale prevede anche l’estensione della Cassa Integrazione fino a marzo.

Qualora il datore di lavoro chieda la Cassa integrazione con causale COVID-19, i licenziamenti restano sospesi. La sospensione trova applicazione finché esiste la possibilità di fruire della Cassa Integrazione, ovvero fino al 31 marzo.

Fino al 31 marzo 2021, restano sospese:

  • Dei licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
  • Le procedure in corso ovvero nel momento in cui, il datore di lavoro dichiara di voler procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione.

Quali sono i licenziamenti consentiti?

Il blocco dei licenziamenti non trova applicazione in alcuni casi, per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, non trova applicazione il divieto, nel caso in cui:

 “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.

Il divieto di licenziamento non trova applicazione neanche nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, perchè il legislatore lo ha escluso dalle fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stessa cosa per la fine del periodo di prova.

Restano esclusi anche i licenziamenti per giusta causa che sono quelli che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Ma non solo: anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Inoltre, restano escluse le procedure di licenziamento legate alla cessazione di attività di impresa, come i casi di messa in liquidazione e fallimento.

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