La Legge Delega di Riforma Fiscale interviene sulla Residenza Fiscale per garantire che le leggi nazionali siano in linea con i principi dell’ordinamento tributario e con i livelli di tutela dei diritti stabiliti dall’Unione Europea. Quali saranno le novità? Al momento nessuna modifica è prevista in caso di smart working.


La definizione di residenza fiscale gioca un ruolo cruciale nella precisa determinazione dell’autorità fiscale. I contribuenti residenti sono soggetti a tassazione su tutte le fonti di reddito, ovunque generate, mentre coloro che non sono residenti vengono tassati solo sui redditi prodotti all’interno del territorio nazionale. Ecco perché la corretta determinazione della residenza fiscale rappresenta un pilastro essenziale per una tassazione accurata.

La Legge Delega, che entrerà in vigore tra pochi giorni il 29 agosto, punta a riformare le leggi fiscali nazionali allo scopo di uniformarle ai principi dell’UE. L’articolo 3 – punto c) della Delega rappresenta il punto cruciale e indica la necessità di rielaborare il concetto di residenza fiscale, con l’obiettivo di allinearla agli standard internazionali, alle convenzioni contro le doppie imposizioni e alle dinamiche del lavoro agile. Saranno coinvolte più categorie, ovvero persone fisiche, aziende ed enti diversi dalle aziende.

In questo scenario complesso, in cui il lavoro agile ha ormai preso piede, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per delineare l’impatto dello smart working sulla residenza fiscale. Le Entrate confermano che le regole di determinazione della residenza non cambiano anche in caso di lavoro agile.

Per comprendere al meglio i cambiamenti in arrivo, è importante mettere a confronto la disciplina attuale della residenza fiscale con le novità introdotte dalla Legge Delega. È giunto il momento di iniziare insieme la nostra analisi.

Residenza fiscale: come funziona la normativa attuale

La residenza fiscale in Italia è un concetto di fondamentale importanza nel sistema fiscale nazionale ed è disciplinato dall’art. 2 del TUIR. Una corretta comprensione dei requisiti di residenza fiscale è essenziale per adempiere agli obblighi correttamente ed evitare potenziali complicazioni o controversie con le autorità tributarie.

Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del TUIR, un individuo è considerato fiscalmente residente in Italia se risulta presente sul territorio nazionale per la maggior parte del periodo di imposta, ovvero per un periodo continuativo o frazionato di almeno 183 giorni durante l’anno solare (184 nel caso di anno bisestile).

Tuttavia, la residenza fiscale può essere stabilita anche in assenza di tale presenza fisica, qualora emergano i seguenti elementi a dimostrazione di un legame stabile con il Paese:

  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di uno dei Comuni italiani;
  • residenza in Italia, il luogo dove si dimora abitualmente;
  • domicilio in Italia, ovvero il centro degli interessi vitali;

È sufficiente che la persona soddisfi almeno uno dei requisiti per essere considerato fiscalmente residente in Italia.

Qualora il soggetto contribuente venga altresì riconosciuto come residente in un altro Stato, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni forniscono linee guida per risolvere tale potenziale conflitto.

Come impatterà la riforma fiscale sulla residenza fiscale

La Legge Delega al Governo stabilisce un intervento sulla residenza fiscale, al fine di assicurare la conformità delle norme fiscali nazionali ai principi dell’ordinamento tributario e ai livelli di salvaguardia dei diritti stabiliti dall’Unione Europea.

L’articolo 3 – punto c) della Delega al Governo per la riforma fiscale delinea la necessità di una riforma della residenza fiscale e indica gli interventi necessari:

provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile

La Riforma Fiscale richiede quindi un importante aggiornamento della normativa relativa alla residenza fiscale, con l’obiettivo di allinearla ai seguenti elementi:

  • prassi internazionali all’avanguardia;
  • convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia contro le doppie imposizioni;
  • disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che spostano la propria residenza in Italia.

Inoltre, la Delega Fiscale definisce le categorie che saranno coinvolte dalla revisione della disciplina della residenza fiscale, ovvero:

• le persone fisiche;
• le aziende;
• gli enti diversi dalle aziende.

Lo Smart working e i chiarimenti dell’Entrate

Il fenomeno dello smart working potrebbe impattare sulla questione della residenza fiscale. È sempre l’articolo 3 – punto c) della Delega al Governo a indicare la necessità di una revisione della disciplina della residenza fiscale in modo da adattarla alle dinamiche del lavoro svolto in modalità agile. L’obiettivo in questione consiste nell’analizzare la possibilità di adattare la normativa al fine di rispecchiare l’approccio del lavoro in modalità agile e di semplificare il processo in maniera trasparente e virtuosa.

Per quanto riguarda la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, interviene anche l’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, che conferma nessun cambiamento in arrivo.

Al punto 2 la Circolare del 18 agosto 2023 indica quanto segue:

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 del TUIR e, al riguardo, nessuna valenza rettificativa va ascritta alla modalità con la quale viene prestata l’attività lavorativa (i.e. lavoro da remoto o smart working)

L’Agenzia delle Entrate afferma quindi che i parametri stabiliti dal TUIR, relativi alla connessione con il territorio nazionale, rimangono invariati anche nel contesto in cui il lavoratore eserciti la propria attività attraverso lo smart working.

In conclusione, la residenza fiscale gioca un ruolo fondamentale e subirà l’influenza della Riforma Fiscale. Ad oggi non sono previste novità a fronte delle nuove dinamiche di lavoro agile o da remoto.

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