Esterometro

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    L’esterometro (Art. 1 Comma 3-Bis Del D.Lgs. N. 127/2015) È La Comunicazione Periodica Di Tutte Le Operazioni Rilevanti In Cui Una Delle Parti È Estera, (Non Rilevando Se L’operazione Compiuta È Rilevante, O Meno, Ai Fini IVA).

    Chi deve compilare l’esterometro

    L’esterometro deve essere predisposto da tutti i soggetti passivi Iva registrati in Italia che ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in Italia. La comunicazione, quindi, riguarda tutti gli operatori economici obbligati all’emissione della fattura elettronica. Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime speciale degli agricoltori. Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia. Rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione i contribuenti che applicano il c.d. “regime forfettario“, i quali rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/15, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri (Circolare n. 26/E/2022 § 1.3). Rientrano tra i soggetti obbligati anche gli enti non commerciali ma, esclusivamente, per le operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

    Contenuto della comunicazione

    Il file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7), approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 374343 del 23.12.2021. Il SdI è tenuto a verificare l’avvenuta corretta compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura ex art. 21 del DPR n. 633/72. Deve essere evidenziato che nel caso in cui venga emesso documento al di fuori del SdI, è necessario che i dati obbligatori siano coerenti rispetto ai dati contenuti nel file che deve essere trasmesso al SdI. Per quanto riguarda la natura, quantità e qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati, è possibile valorizzare il campo “Descrizione” riportando la parola “beni” ovvero la parola “servizi“, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura già emessa al di fuori del SdI (Circolare n. 26/E/2022). Ciò vale anche per le operazioni passive, nel caso di integrazione del documento ricevuto.

    Acquisti da soggetti non residenti

    Per gli acquisti effettuati da soggetti non stabiliti in Italia, il cessionario o committente nazionale è chiamato ad effettuare la comunicazione in esame compilando il file XML con il codice:

    • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero“), nel caso di servizi ricevuti;
    • TD18 (“Integrazione per acquisto di beni intracomunitari“), nel caso di acquisti intracomunitari di beni;
    • TD19 (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR n. 633/72“), per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR n. 633/72.

    Operazioni escluse dall’esterometro

    L’esterometro deve essere compilato per tutte quelle operazioni, fatture attive o passive, riguardanti soggetti esteri. Sono escluse dalla comunicazione dell’esterometro tutte le operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (quindi è stata emessa una bolletta doganale) e tutte le operazioni per cui è stata emessa la fattura elettronica.

    Codici natura transazione per la trasmissione dei documenti via SdI

    Codice Natura dell’operazione
    N1 Esclusa ex art. 15 del DPR n. 633/72
    N2 Non soggetta
    N2.1 Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72
    N2.2 Non soggette – Altri casi
    N3 Non imponibili
    N3.1 Non imponibili – Esportazioni
    N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
    N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
    N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazione
    N3.5 Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento
    N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
    N4 Esenti
    N5 Regime del margine – IVA non esposta in fattura
    N6.1 Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
    N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
    N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile
    N6.4 Inversione contabile – Cessione di fabbricati
    N6.5 Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari
    N6.6 Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici
    N6.7 Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi
    N6.8 Inversione contabile – Operazioni settore energetico
    N6.9 Inversione contabile – Altri casi
    N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici)

    Regime sanzionatorio

    In caso di omessa o errata comunicazione dei dati relativi all’effettuazione di operazioni con controparti estere è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97. Tale sanzione è modulata nel modo seguente:

    • 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese;
    • 1 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 200 euro, se la comunicazione è trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

    Per approfondire:


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