Per il momento l’ipotesi è lontana ma, considerato che se ne sta parlando, la novità potrebbe potenzialmente diventare realtà: alcuni emendamenti delle opposizioni stanno infatti cercando di modificare il quadro normativo (in evoluzione) del Regime forfettario, rendendolo un po’ meno conveniente e introducendo dei meccanismi di graduale traghettamento verso il regime ordinario.

Easy tax al 25%: come funzionerebbe

In questo panorama mutevole, uno degli emendamenti di cui si parla con maggiore insistenza è quello legato alla c.d. Easy tax. Ma di cosa si tratta?

In sintesi, si tratterebbe di una imposta sostitutiva che si applicherebbe nell’annualità in cui il contribuente supera i 65.000 euro (soglia attuale della flat tax al 15%), a patto che non si siano superati i 100.000 euro.

Il meccanismo andrebbe pertanto a gravare il contribuente che sta uscendo dal forfettario e sta entrando nel regime ordinario, abituandolo a un’imposta sostitutiva opzionale maggiorata e, dunque, non così conveniente come la flat tax al 15%, ma nemmeno così penalizzante come l’aliquota IRPEF dello scaglione corrispondente.

Al momento si parla di un’imposta sostitutiva maggiorata al 25% ma, evidentemente, il provvedimento è ancora in discussione.

Un accompagnamento graduale al regime ordinario

Non è questa, peraltro, l’unica ipotesi che dagli emendamenti sta emergendo per favorire il traghettamento dei contribuenti forfettari verso il regime ordinario.

Un altro provvedimento in discussione sta infatti valutando la possibilità di introdurre uno scivolo agevolato nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, applicando per i due periodi di imposta successivi a quello di superamento della soglia dei 65.000 euro, ma entro gli 85.000 euro, un’imposta opzionale e sostitutiva che possa accompagnare il contribuente verso il regime ordinario.

In questa ipotesi l’aliquota è ancora da definire ma, intuibilmente, sarà certamente maggiore dell’attuale 15%.

Gli altri emendamenti fiscali in discussione

Non sono questi, comunque, gli unici emendamenti di carattere fiscale di cui si sta discutendo. Proviamo di seguito a riassumere i principali.

Norma salva bilanci

Già mediaticamente ribattezzata come norma salva bilanci, tra gli emendamenti presentati c’è un intervento che dovrebbe consentire alle società di capitali di capitalizzare in una posta dell’attivo, tra le immobilizzazioni immateriali da ammortizzare in 10 anni (e, dunque, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile), le perdite che sono risultate dal bilancio d’esercizio depositato al Registro delle imprese negli anni 2020, 2021 e 2022, ovvero nel periodo che è stato interessato dall’avvento della crisi pandemica.

La deduzione delle quote di perdita, riporta l’emendamento in discussione, avverrà sempre nel limite massimo dell’80% dell’utile generato.

Trasformazione neutrale in STP e STA

Un altro emendamento dal contenuto piuttosto interessante è quello che introdurrebbe una condizione di neutralità fiscale per le operazioni di trasformazione in società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA), che sono invece ora considerate realizzative.

Dunque, a tali tipologie di transazioni straordinarie potrebbe trovare applicazione il regime di neutralità ex ‘articolo 170 del DPR 917/1986. Rimane intesa la condizione secondo la quale i beni, i crediti e le attività devono permanere, anche al termine dell’operazione di trasformazione, nella sfera commerciale della società.

Abolizione dei microtributi

Altro emendamento in discussione è quello che, con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2023, potrebbe introdurre l’abolizione di una serie di c.d. microtributi, come:

  • diritti di contratto sul risone relativi alle campagne di commercializzazione, come determinati ogni anno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi
  • imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1
  • imposte di registro, ipotecaria e catastale sul contratto di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
  • imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Vedremo, nel corso dei prossimi giorni, se e quali di questi emendamenti verranno approvati, a modifica del tenore della legge di Bilancio che avevamo condiviso nelle ultime settimane.

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