Buone notizie da parte dell’Agenzia dell’Entrate, grazie al provvedimento del 18 aprile 2023, a supporto dei contribuenti con limitata capacità fiscale. È stata introdotta la rateizzazione in 10 anni, a favore dei contribuenti, che non hanno ancora beneficiato dei crediti dei bonus edilizi derivanti da cessione e sconto in fattura, non ancora usati.

L’Agenzia dell’Entrate prevede la possibilità di usufruire in dieci rate annuali, dello stesso importo, dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto Aiuti quater.

Le novità non finiscono qui. È in partenza anche la nuova funzionalità informatica, che scatta dal 2 maggio e permette la rateizzazione lunga di questi crediti, in modo da non perderli. I contribuenti possono fare un sospiro di sollievo.

Crediti residui dei bonus edilizi: rateizzazione in 10 anni

Il Decreto Aiuti quater stabilisce che i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche possano suddividere in dieci rate annuali di pari importo i crediti non ancora utilizzati, purché la prima opzione sia stata comunicata entro il 31 marzo 2023.

La rateizzazione in 10 anni è un’opzione vantaggiosa e flessibile, che però non è revocabile. La comunicazione di rateizzazione potrà riguardare anche solo una parte della rata della quota disponibile. Inoltre, potranno essere rateizzati, mediante successive comunicazioni, sia la restante parte della rata, che i crediti acquisiti per cessioni successive alla prima, a partire dall’anno dopo a quello di riferimento della rata originaria, relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La richiesta di rateizzazione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti, che si riferiscono esclusivamente:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate: dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus e fino al 31 marzo 2023 per il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche.

Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. Difatti, un eventuale residuo nell’anno non può essere utilizzato successivamente o richiederne il relativo rimborso, né tanto meno cedere la quota a terzi o ripartirla tra più soggetti.

Rateizzazione dei crediti residui: domande online dal 2 maggio

Per poter usufruire della rateizzazione, è necessaria la comunicazione preventiva telematica all’amministrazione finanziaria. Il fornitore o il cessionario, in questo passaggio, dovrà necessariamente indicare:

  • la tipologia di credito;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
  • il relativo importo della rata.

Il provvedimento del 18 aprile 2023 ha introdotto una nuova funzionalità sul portale, attiva dal 2 maggio, che semplifica notevolmente il processo di comunicazione con l’Agenzia delle Entrate. Infatti, i fornitori e i cessionari dovranno comunicare online la scelta di una rateizzazione lunga, mediante l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia e la nuova funzione “Piattaforma cessione crediti”.

Il servizio sarà attivo, invece, dal 3 luglio 2023, per gli intermediari in possesso di delega per la consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti. Non ci resta che attendere gli appositi codici tributi, che saranno in seguito resi noti.

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