HomeFisco NazionaleCrisi di impresaComposizione negoziata crisi di impresa

Composizione negoziata crisi di impresa

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è una modalità di risoluzione del dissesto di un’attività imprenditoriale per consentire alle imprese di avere supporto utile a contenere e superare gli effetti negati della crisi economico/finanziaria. Questa modalità è particolarmente snella in quanto attività stragiudiziale (Legge 21 ottobre 2021 n. 147 di conversione del D.L. n. 118/2021).

Che cos’è la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa?

La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Si tratta di no degli strumenti maggiormente innovativi introdotto con il codice della Crisi di impresa. Predetto strumento assolve alla funzione di giungere al risanamento del dissesto dell’attività imprenditoriale, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, quindi prevenendo l’adozione delle procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare.

La pandemia da Covid 19 è stata, infatti, la causa della crisi di numerosi imprenditori. Proprio per tale ragione il legislatore ha dovuto introdurre degli strumenti validi che possano sostenere gli imprenditori al fine di prevenire il fallimento. Il D.L. del 24 agosto 2021, n. 118, ha previsto, quindi, un percorso guidato per proporre una soluzione alla crisi, operando una serie di “rinegoziazione” dei contratti con i creditori e fornitori.

Tramite la figura di un esperto negoziatore, dunque, sono avviate delle trattative con i creditore dell’impresa stessa. All’esito del quale, ove si giunga ad un accordo, si adotta un piano di risanamento, mediante il ricorso ad uno o più contratti e accordi tra le parti. Una delle principali novità introdotte, inoltre, è che tale possibilità di accesso è contemplata nell’interesse di qualsiasi tipologia di imprenditore, anche agricolo, purché siano rispettati i relativi requisiti.

Quali gli obiettivi della procedura?

Gli obiettivi principali perseguiti dalla procedura, per l’imprenditore, sono essenzialmente due:

  • Garantire la continuità aziendale;
  • Far emergere i primi sintomi della crisi, al fine di consentire un intervento tempestivo, prima che gli effetti della stessa si ripercuotano irreparabilmente sull’impresa e sul mercato.

Indirettamente, quindi, la ratio di questa norma è quella di portare l’impresa ad individuare un professionista esperto che possa guidare l’impresa verso il superamento della crisi prima che questi diventi stabile nel tempo e critica al punto di dove attività strumenti giudiziali, sicuramente più complessi e con conseguenze più pesanti per l’impresa e tutti i suoi interlocutori.

Deve essere evidenziato che si tratta di un proceduta del tutto volontaria, che l’imprenditore può attivare qualora lo ritenga necessario, senza alcuna natura coattiva. L’imprenditore che si trova in condizione di squilibrio finanziario può decidere di ricorrere a tale strumento, al fine di prevenire eventuale procedure concorsuali. In particolare, si legge nella Direttiva n. 1023/2019/UE che il principale obiettivo della normativa suddetta è quella di:

contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.”.

Pertanto, in ultima analisi, l’obiettivo di questa procedura stragiudiziale è quello di permettere all’imprenditore di salvaguardare la continuità aziendale. Tale obiettivo è perseguito grazie alla collaborazione di un esperto, che ha la funzione di prestare assistenza al fine di elaborare e attuare un piano di risanamento, mediante accordo con i creditori.

Quali i vantaggi della procedura?

La composizione negoziata della crisi è una procedura che comporta indubbi vantaggi, che andiamo a riepilogare di seguito:

Applicabile a molteplici categorie di imprenditoriPossono accedere alla procedura molteplici categorie di imprenditori, tra cui anche quelli agricoli. Questi ultimi, ricordiamo non sono normalmente soggetti alle ordinarie procedure concorsuali.
Semplicitàsi connota per una certa semplicità, non è burocraticamente complessa. Infatti, non devono essere adempiute specifiche formalità al fine di procedere a concludere l’accordo con i creditori, in tal modo agevolando l’imprenditore. Il tribunale interviene solo in via eventuale e, in particolare, su richiesta della parte.
Elevati livelli di tutelaL’imprenditore, che può confidare in adeguati livelli di tutela. Infatti, è possibile richiedere al giudice delle misure protettive del patrimonio o cautelari, in costanza della procedura. Inoltre, potrà anche esser fatta richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Non inibisce il potenziale successivo ricorso al concordato preventivoLaddove, poi, non ci giunga ad un accordo con i creditore, è comunque possibile far ricorso all’istituto del concordato preventivo con cessione dei beni. Questo istituto, invero, opererà in via semplificata, rispetto a quella che è l’ordinaria disciplina prevista dalla legge. Difatti, è esclusa la regola che prevede il voto dei creditori. Sarà dunque possibile procedere ad un’immediata omologazione da parte del Tribunale.

Chi può accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi?

Uno dei vantaggi principali della composizione negoziata della crisi è che possono accedervi tutte le figure imprenditoriali. In tal senso sono però previsti specifici requisiti che questi devono possedere. Possono ricorrere alla composizione negoziata le generalità degli imprenditori sia commerciali che agricoli, senza limiti dimensionali, siano essi imprenditori individuali o società, laddove non sia pendente un:

  • Procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;
  • Procedimento introdotto con ricorso per ammissione al concordato preventivo con riserva;
  • Procedimento introdotto con ricorso per il pre-accordo di ristrutturazione del debito;
  • Procedimento introdotto con ricorso per accesso alle procedure di sovra-indebitamento;

Alle sopra indicate condizioni vi deve essere evidenza anche del fatto che la crisi non presenti carattere di irreversibilità (ovvero condizioni per le quali non sono configurabili concrete possibilità di risanamento). In quest’ultimo caso occorre procedere con procedure di tipo concorsuale.

Quando è possibile accedere alla procedura?

L’art. 2 del D.L. n. 118/2021 dispone che l’accesso alla procedura è riservato a “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. La domanda può essere presentata se:

  • Si versa nella fase pre-crisi, ossia quando deve ancora esser accertata la probabilità di entrare in crisi, quindi sia ancora possibile evitare l’insorgenza della stessa;
  • Durante la crisi, quando l’insolvenza è probabile ma non certa;
  • Quando l’impresa già è insolvente, purché sia risanabile.

Lo squilibrio economico e test di controllo

Uno dei presupposti per l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa è lo squilibrio economico e finanziario. Ma cosa si intende con il termine “squilibro economico”? Molto semplicemente, il codice della Crisi di impresa sostiene che con squilibrio si intenda l’inadeguatezza dei flussi di cassa a coprire i debiti assunti. Da un punto di vista prettamente economico, un’impresa è in squilibrio quando presenta un patrimonio netto negativo, sebbene appaia ancora capace di creare flussi che siano positivi e quindi possano ripristinare una situazione di equilibrio.

Nel lungo periodo, tuttavia, uno squilibrio economico comporta anche uno finanziario. Sebbene le due nozione spesso sono sovrapposte, esse, invero si distinguono. Lo squilibrio finanziario è la conseguenza di un patrimonio netto costantemente in negativo. L’impresa, in tale condizione, non sarà in grado di produrre risorse finanziarie per far fronte alle obbligazioni assunte. Ciononostante, nel breve periodo non necessariamente ad uno squilibrio economico presuppone la contestuale presenza di uno finanziario.

Il legislatore della riforma, con il D.L. 118 ha espressamente previsto uno strumento, a disposizione dell’imprenditore, per procedere a verificare lo stato di “salute” dell’impresa. Infatti, è necessario appurare che, nonostante l’evidente squilibrio, vi sono ancora i margini per un risanamento. In precedenza, tale fattore era valutato in base ad una serie di indici sintomatici. Ad oggi, la riforma abbandona questo sistema presuntivo, in quanto sovente gli indici “evidenziano in realtà una situazione di difficoltà economico-finanziaria già molto prossima all’insolvenza, che mina di fatto la funzione di prevenzione che dovrebbe essere sottesa a talli istituti.

Per tale ragione, il legislatore della novella ha introdotto la facoltà di compiere un test sullo stato dell’impresa. E’ stata, invero, istituita una piattaforma telematica nazionale, a cui può accedere l’imprenditore autonomamente. Il sito consente di operare un test pratico di verifica che consenta di affermare la possibilità di risanamento.

Test di controllo

Il test di controllo, che può esser effettuato su piattaforma online gestita dal Ministero della Giustizia, è stato introdotto con il decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni, datato 28 settembre 2021. Questo decreto ha individuato la disciplina del test preliminare finalizzato a valutare le opportunità di risanamento dell’impresa stessa.

Nel decreto si afferma: “Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

In particolare, predetto strumento è volto a verificare l’indebito dell’impresa stessa e i dati sull’andamento attuale dell’attività imprenditoriale. Il test consente di stabilirà il grado di difficoltà che dovrà esser affrontato al fine di superare la crisi di impresa. Non è equiparabile ad agli indici, di cui poc’anzi si faceva cenno. Tuttavia, l’effettiva facoltà di risanare l’economia generale dell’impresa dipende anche dalla capacità dell’imprenditore stesso di adottare iniziative in discontinuità con le precedenti scelte compiute.

Il test, dunque, ha ad oggetto i dati di flusso a regime ordinario, cioè non si valuteranno eventi eccezionali che hanno potuto incidere sull’attività stessa. Quindi, possono corrispondere a quelli correnti o derivanti dall’esito delle nuove operazioni intraprese.

Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

La procedura di composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa

L’accesso alla procedure per la composizione negoziata della crisi presuppone una prima fase di verifica delle condizioni dell’impresa stessa. All’esito della valutazione, mediante test pratico, delle possibilità di risanamento, si procede ad avviare l’inter per la composizione negoziata.

La procedura ha avvio tramite istanza sul portale online, allegando alcuni fondamentali documenti. La piattaforma presenta diverse aree e sezioni, tramite le quali accedere ai diversi servizi. Le aree sono quattro: aree pubblica, tramite la quale si procede alla divulgazione di informazioni; area privata, che consente l’accesso solo ai soggetti autorizzati, mediante uso di credenziali; area secretata tramite la quale si può procedere alla cessione dei rami di azienda i altri beni; data room individuale, dove si gestiscono le offerte di cessione di beni e azienda.

Per fare istanza per avviare la composizione negoziata, è necessario accedere all’area riservata. A tal fine è necessario avere a disposizione uno Spid e la firma digitale. Tale operazione può essere compiuta solo dal rappresentante legale e alle parti interessata dalla procedura negoziale.

Documenti da allegare

Per presentare la domanda sarà necessario allegare una serie di documenti. In particolare dovrà contenere:

  • Un documento che descriva la situazione attuale dell’impresa, le difficoltà economiche riscontrate, il piano predisposto da adottare nei successivo semestre, nonché le iniziative industriali che si intendono adottare, come ad esempio l’individuazione di nuovi canali di vendita, la chiusura di linee produttive, ecc;
  • Ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese. Mentre, per quanto riguarda gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, potrà allegare le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;
  • Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
  • L’elenco dei creditori. Dovranno anche essere indicati i crediti, dando precedenza ai dipendenti, fornitori banche e soggetti pubblici, come l’ente previdenziale. Dovranno anche essere indicati i diritti reali e personali di garanzia di cui si dispone;
  • Una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • Il Modello RD1 dell’Agenzia delle Entrate che indica la situazione debitoria complessive;
  • Un relazione dettagliata sulla struttura del gruppo e i vincoli contrattuali, oltre che partecipativi. Dovranno anche essere i Registri delle impresa in cui è effettuata la dichiarazione di cui all’art. 2497 bis c.c., oltre che il bilancio di gruppo;
  • Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • Estratto dei dati presenti nel CRIF degli ultimi 3 mesi.

Inoltre, facoltativamente, il richiedente potrà indicare anche l’esito del test di controllo.

La figura dell’esperto indipendente

Una delle figure fondamentali della composizione negoziata della crisi di impresa è quella dell’esperto che procederà a condurre la negoziazione stessa. Tale figura, invero, assolve a molteplici esigenze. In primo luogo, è una forma di tutela per l’imprenditore stesso, il quale potrebbe non avere le competenze necessarie ad affrontare in autonomia tale attività di negoziazione.

La figura dell’esperto è stata introdotta al fine di assicurare, quindi, supporto all’imprenditore in difficoltà. Egli presta la propria professionalità e le proprie competenze. Provvederà ad accompagnarlo nel corso della procedura. Egli interverrà ogniqualvolta sia necessario adottare misure al fine di garantire la continuità aziendale.

L’esperto, infatti, garantirà un’adeguata assistenza all’imprenditore, non potendo, invero, assumere contemporaneamente più di due incarichi. Egli, inoltre, assicura professionalità nello svolgimento delle trattative. La scelta dell’esperto è effettuata, in primo luogo, fuori dal mero ambito regionale, tenendo in considerazione sia la formazione che l’esperienza lavorativa del soggetto in questione. La selezione ha, poi, come obiettivo quello di individuare il professionista più adatto alle esigenze specifiche dell’imprenditore e della sua attività imprenditoriale.

Deve essere, inoltre, garante di trasparenza. La disciplina prevede l’onere di provvedere ad adeguata pubblicità, dando notizia sul sito della CCIAA, del luogo della nomina e dove si trova l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.

L’esperto, inoltre, si impegna a garantire riservatezza. I dati e i riferimenti dell’imprenditore non sono oggetto di divulgazione. Inoltre, deve attestare anche il possesso di specifici requisiti di indipendenza per tutta la durata delle trattative. Tale possesso deve protrarsi per le due annualità successive all’archiviazione della composizione negoziata.

Chi può essere nominato esperto?

I soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • Gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • Gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • Coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Nomina dell’esperto

Uno dei momenti fondamentali della composizione negoziale della crisi di impresa è la nomina dell’esperto. Premesso che la scelta di quest’ultimo deve essere effettuata dalla Regione, questo però potrà esser scelto anche al di fuori della regione stessa.

A tal proposito l’articolo 3, comma 6, D.L. 118/2021, ha disposto che sia istituita una commissione permanente per un biennio, che si occupa di tale procedura. Questa è composta sia da un magistrato, un membro nominato dal Presidente della Regione e un membro nominato dal Prefetto.

Il segretario generale della CCIAA, una volta ricevuta la predetta istanza, procede entro 2 giorni, a comunicarla alla commissione. Quest’ultima riporta una nota sintetica che indica:

  • Volume degli affari dell’impresa;
  • Numero dei dipendenti;
  • Settore in cui essa opera.

Entro 5 giorni dal ricevimento, la commissione provvede alla nomina l’esperto, scegliendo tra gli iscritti ad apposito elenco. In tal senso, dovrà deliberare a maggioranza, sotto il coordinamento del membro più anziano. Come affermato poc’anzi, la nomina viene poi pubblicata sul sito della CCIAA, senza riferimenti all’imprenditore. Invero l’articolo 4, D.L. 118/2021, prevede poi delle ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità dell’esperto, che in tal modo non potrà assumere l’incarico.

Laddove non sussistano predette condizione, egli ha un periodo di tempo di due giorni lavorativi per accettare la nomina. Trascorso il termine, l’esperto provvede a:

  • Comunicare all’imprenditore l’accettazione dell’incarico;
  • Contestualmente inserire l’accettazione nella piattaforma.

L’attività di negoziazione dell’esperto

A seguito della nomina dell’esperto, si dà avvio alla fase fondamentale della composizione negoziata della crisi di impresa. L’esperto, successivamente all’accettazione, provvede a convocare l’imprenditore al fine di raccogliere le informazioni essenziali e stabilire quali sono gli obiettivi da conseguire.

Per adempiere al meglio a questa procedura procederà anche a chiedere informazioni all’organo di controllo e al revisore legale, nonché a qualsiasi altro soggetto che ritiene di dover ascoltare. Al termine di tale attività convoca anche le parti interessate, quindi imprenditore e creditori. Queste, entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione della data della riunione, possono muovere eccezioni circa l’assenza del requisito di indipendenza dell’esperto, motivando adeguatamente. Tale eccezione è presentata alla Commissione, che provvede ad accertare la questione e ad ascoltare anche l’esperto.

Laddove, invece, emerga dalle consultazioni che non vi sono margini per il risanamento dell’impresa, dovrà esser data comunicazione all’imprenditore e al segretario generale della CCIAA. Quest’ultimo provvederà all’archiviazione della procedura di composizione negoziata.

L’incarico, che ricordiamo essere a tempo indeterminato, si conclude quando entro 180 giorni dall’accettazione, le parti non giungano ad individuare una proposta di risanamento. Potrebbe anche accadere che si debba procedere alla sostituzione dell’esperto. In questo caso il termine decorre dalla nuova nomina.

Se le parti presentino espressa richiesta, l’esperto può procedere alla dilazione del termini. Il termine è esteso oltre i 180 giorni anche ove l’imprenditore faccia richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all’art. 5 del D.L. 118/2021.

Conclusione delle trattative

La fase conclusiva della composizione negoziale della crisi di impresa prevede la redazione di una relazione finale dell’esperto sugli esiti delle negoziazioni. All’esito di tale fase negoziale, è possibile che si concretizzino due ipotesi di scenario. Se le parti hanno raggiunto un accordo nel termine di 180 giorni per il superamento della crisi. In tal caso, queste possono o concludere un contratto, o più contratti, con i quali si disciplina il rapporto con i creditori, oppure si conclude una convenzione di moratoria, che dispone una dilazione delle scadenze dei pagamenti, la sospensione di eventuali azione esecutive o conservative; od anche concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto con il quale si afferma che non verrà intrapresa un’azione revocatoria.

L’accordo raggiunto può essere, su istanza dell’imprenditore, oggetto di omologazione dal tribunale, secondo le disposizioni della legge fallimentare di cui agli art. 182-bis, 182-septies e 182-novies. In caso di accordo, si ricorda che i crediti esistenti sono ridotto al 60%.

Se invece le trattative hanno dato esiti negativi è data, altresì, la possibilità all’imprenditore di:

  • Proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • Accedere ad una delle procedure concorsuali della crisi disciplinate dalla legge fallimentare.

Le misure preventive e cautelari

Come affermato già nei paragrafi precedenti, durante la composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può far richiesta di applicazione delle misure di protezione o cautelari, previste dall’art. 6 del D.L. 118/2021.

La norma in questione dispone che è possibile fare richiesta sia all’avvio della procedura che in una fase successiva della stessa, su istanza dell’imprenditore. Questa verrà poi pubblicata nel Registro delle imprese. Le misure comportano una serie di conseguenze:

  • Il divieto di acquisire diritti di prelazione, salvo accordo con l’imprenditore;
  • Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa;
  • Rifiutare l’adempimento ad obbligazioni esistenti;
  • Provocare la risoluzione dei contratti;
  • Anticipare la scadenza dei contratti pendenti o modificarli in danno dell’imprenditore, in conseguenza del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
  • A tali misure di protezione non sono, invece, soggetti i diritti di credito dei lavoratori.

Tale istanza di accesso alle misure deve esser poi pubblicata, dall’imprenditore, sulla piattaforma telematica della CCIAA. Anche i relativi aggiornamenti dovranno esser necessariamente indicati, così come la dichiarazione di fallimento o l’accertamento dello stato di insolvenza. In costanza delle predette misure, si ricorda, inoltre, che sono sospesi gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza. Tale sospensione perdura fino al termine delle trattative o all’archiviazione dell’istanza.

La procedura

La procedura per ottenere le misure, invero, è molto semplice. L’imprenditore, come affermato nel paragrafo precedente, deve in primo luogo provvedere alla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese. Inoltre, tramite ricordo, potrà chiedere al Tribunale del luogo dove ha l’impresa ha la sede principale:

  • La conferma o la modifica delle misure protettive;
  • Eventualmente l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Il ricorso deve essere depositato e nel termine di 30 giorni deve provvedere anche alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di R.G. del procedimento instaurato. Laddove, non adempia ai predetti oneri, la misura protettiva è inefficace, a ciò segue poi la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza, con conseguente aggredibilità del proprio patrimonio da parte dei creditori.

Il ricorso deve contenere i seguenti documenti:

  • Bilanci degli ultimi tre esercizi oppure le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta (laddove non sia obbligatoria la tenuta dei bilanci;
  • Relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
  • L’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi pec;
  • Un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
  • Dichiarazione avente valore di autocertificazione laddove si affermi che vi sono margini di risanamento dell’impresa;
  • Accettazione dell’esperto con la sua PEC.

Il giudice, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, fissa l’udienza. In genere, tale udienza è tenuta in videoconferenza. In tal sede:

  • Sentirà le parti e l’esperto;
  • Si procede in assenza di specifiche formalità;
  • Nomina un ausiliario;
  • Adotta gli atti di istruzione necessari all’adozione dei provvedimenti cautelari

All’esito dell’udienza provvede con ordinanza, confermando, revocando o modificando le misure. Egli provvederà anche a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 240 giorni.

Le misure premiali

Il ricorso alla composizione negoziata delle crisi, invero, comporta molteplici vantaggi, tra i quali la possibilità di accedere a una serie di misure premiali. La disciplina normativa del D.L. 118/2021 è, infatti, principalmente volta ad incentivare il ricorso a tale sistema, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, al fine di sostenere gli imprenditori in difficoltà.

Le misure premiali introdotte sono le seguenti:

  • Riduzione del tasso di interessi sui debiti tributari in misura legale con decorrenza dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino a conclusione della composizione negoziata;
  • Riduzione delle sanzioni tributarie e possibile rateizzazione in 72 rate;
  • L’imprenditore non incorre il rischio di condanne per reati di bancarotta fraudolenta e semplice per atti e pagamenti effettuati nel rispetto del piano di risanamento;
  • Esonero da azione revocatoria per gli atti di cui sopra;
  • Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimenti previste da legge in caso di riduzione del capitale sociale o perdite;
  • Sono fatti salvi gli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale in caso di esito negativo della composizione, ove successivamente si acceda alle procedure fallimentari.

Clelia Tesone
Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

Lascia una Risposta