Fattura

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    Che cos’è la fattura?

    La fattura è un documento fiscale obbligatorio che viene emessa per regolare una cessione di beni e/o una prestazione di servizi. Si tratta di un documento emesso (quasi nella totalità dei casi) in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio (SdI) che il venditore trasmette al compratore al momento della consegna o spedizione della merce o al momento del pagamento per le prestazioni di servizi (ex art. 6 del DPR n. 633/72).

    Quali gli elementi obbligatori della fattura?

    Gli elementi obbligatori della fattura sono indicati nell’articolo 21, comma 2, del DPR n. 633/1972, ovvero, i seguenti:

    a) data di emissione; 

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 

    c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; 

    g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; 

     g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; 

    h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2; 

    i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 

    l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; 

    m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

    n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

    Secondo orientamento prevalente, nella fattura devono trovare spazio anche i dati previsti dall’art. 2250 c.c. previsti per gli atti e la corrispondenza (capitale sociale versato, provincia e numero di iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.). Inoltre, sul punto, la R.M. 36/E/2008 (§ 3.4), prevede quanto segue:

    «La fattura, ai sensi del comma 2, dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene: i dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, il numero di partita IVA e codice fiscale del cedente o prestatore, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, la base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, indicazioni aggiuntive obbligatorie per ipotesi particolari (es. operazioni non imponibili, esenti, cessione intracomunitaria, cessione ad esportatori abituali, sconto, premio o abbuono, ecc), per le società occorre indicare ulteriori elementi quali l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società, il numero dell’iscrizione, il Capitale Sociale ecc.)».

    Ciò è anche confermato dai dati che sono indicati nelle specifiche tecniche elaborate per il sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

    Se desideri approfondire le modalità di emissione della fattura da parte di imprese e professionisti ti lascio a questi articoli di approfondimento dedicati:

    Fattura proforma

    La fattura proforma emessa da un professionista è un documento contabile che non possiede valore fiscale. Solitamente, viene utilizzata dal professionista per comunicare al cliente l’importo del compenso legato alla prestazione professionale prima dell’emissione della fattura fiscale ufficiale. La fattura proforma, quindi, non genera obblighi né per la determinazione dei ricavi né per la liquidazione dell’IVA. È importante notare che una volta ricevuto il pagamento per una fattura proforma, deve essere emessa la fattura fiscale riportante la data di avvenuto pagamento. Questa pratica aiuta a evitare il pagamento dell’IVA prima del ricevimento effettivo del compenso

    Fattura cointestata

    Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto non plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi IVA (B2B). Di contro, è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C), riportando i dati di uno solo dei soggetti nella sezione Identificativi Fiscali. In riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario e riportare nell’XML della fattura elettronica i dati degli altri contestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. In tal modo, verrà data evidenza in fattura della presenza degli altri soggetti destinatari.

    Fattura elettronica verso soggetti esteri

    Le operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE) drvono essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica emessa in formato XML e trasmessa tramite SdI.

    Le operazioni legate alla cessioni di beni e alla prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, devono essere documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018. Per tali operazioni, dunque, la fattura è emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio. In merito all’applicazione della fattura elettronica l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

    Sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica

    Le sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica in Italia sono state delineate in base alla normativa vigente e possono variare a seconda della specifica situazione. Ecco una panoramica delle sanzioni principali:

    • Sanzioni per violazioni non influente sull’IVA: Per violazioni e registrazioni che non influenzano la liquidazione periodica dell’IVA, sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro, come stabilito dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.
    • Sanzioni per fatturazione tardiva, ommessa o errata: In caso di fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata, la sanzione ammonta a una soglia minima di 500 euro per un totale tra il 90% e il 180% dell’imposta non corrisposta, nell’interesse di liquidazione periodica IVA.
    • Importo del 5% al 10%: Per importi soggetti a esenzione, non soggetti a imposizione fiscale di alcun tipo e fatture reverse charge, la sanzione varia dal 5% al 10% del corrispettivo, con un importo minimo di 500 euro.
    • Cumulo giuridico: In caso di più obblighi differenti non saldati, verrà applicata una sola sanzione. Il cumulo giuridico è una rimodulazione della sanzione per invio tardivo di fattura elettronica, che può portare la sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo di 750 euro.
    • Ravvedimento operoso: L’istituto del ravvedimento operoso permette una riduzione delle sanzioni in caso di emissioni di fatturazione elettronica avvenute con ritardo, errate o addirittura omesse, con una riduzione che varia in base alla rapidità con cui si cerca di regolarizzare la situazione.
    • Codici tributo per il pagamento delle sanzioni: Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.
    • Sanzioni tardiva emissione della Fattura Elettronica

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