La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27088/2022 ha sancito che il coniuge non può beneficiare dell’agevolazione prima casa se all’ex moglie o all’ex marito è stato assegnato l’immobile familiare. Con questa pronuncia la Cassazione ha cambiato orientamento rispetto al passato in cui il coniuge separato poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali sull’acquisto di un immobile perché l’immobile familiare era stato assegnato all’altro coniuge. In particolare, ha affermato che:


“in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne”.

Quindi il coniuge può restare proprietario della prima casa anche se non ne può disporre in quanto assegnata all’ex coniuge.

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Agevolazione acquisto prima casa: l’orientamento della Cassazione

In precedenza, la Cassazione riteneva che se, in sede di separazione o divorzio, il Giudice assegnava la casa coniugale ad uno dei due coniugi non precludeva la possibilità per l’altro coniuge di richiedere l’agevolazione prima casa per l’acquisto di un altro immobile. Tale tesi era stata avallata anche dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E/2019, in cui veniva esclusa la possibilità di decadere dall’agevolazione, la cessione dell’immobile in virtù delle clausole contenute negli accordi di separazione.  In questo senso troviamo anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 162/2021 e della prima Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 18/2019. Questa interpretazione della norma aveva l’obiettivo di far raggiungere con più facilità un accordo tra i coniugi sulla casa coniugale in fase di separazione e divorzio.

Con l’ordinanza n. 27088/2022, la Cassazione ha cambiato idea, sancendo che, il coniuge non può beneficiare dell’agevolazione prima casa se all’ex moglie o all’ex marito è stato assegnato l’immobile familiare. Tale spiegazione è da rinvenirsi anche dal tenore letterale della norma, in quanto, secondo quanto precisato dall’ordinanza:

“in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne”.

Inoltre, la legge esclude la possibilità di beneficiare del bonus prima casa a chi è già titolare di un’altra casa nello stesso Comune in cui è situato l’immobile che intende acquistare. Chi ha beneficiato dell’agevolazione una volta non può farlo ancora.

Di seguito vediamo quali sono attualmente le cause della perdita dell’agevolazione.

Cause della perdita dell’agevolazione

L’acquirente dell’immobile può decadere dalla agevolazione qualora:

  • Le dichiarazioni previste dalla legge da inserire nell’atto di acquisto sono false;
  • Non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
  • Vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto. A meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Ai sensi del comma 4 della suddetta nota II-bis), in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con l’agevolazione in oggetto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’agevolazione è revocata e sono dovute le imposte nella misura ordinaria, oltre ad una sanzione del 30%.

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