Nuovo passo in avanti verso la fruizione del Bonus Turismo. A effettuarlo è l’Agenzia delle entrate che, mediante Risoluzione n.70/E, ha istituito il codice tributo per l’uso, mediante modello F24, del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’art. 79 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, successivamente convertito in legge 13 ottobre, n. 126.

Cos’è il Bonus Turismo

Il Bonus Turismo è un credito di imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore turistico, per stimolare la realizzazione di interventi come quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica e, ancora, adozione di misure antisismiche, acquisto di complementi e mobili d’arredo e, per i soli stabilimenti terminali, piscine termali, attrezzature e apparecchi necessari per lo svolgimento delle relative attività.

Il credito è stato oggetto di diversi interventi nel corso degli ultimi due anni. Dalla sua forma “originaria”, relativa a un credito di imposta pari al 65% delle spese sostenute entro il 6 novembre 2021 ed entro il limite massimo di 200.000 euro, si è arrivati a una nuova formulazione influenzata dalla misura 4.2.1 del PNRR, che ha introdotto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili per:

  • efficienza energetica e riqualificazione antisismiche
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • interventi edilizi funzionali ai suddetti interventi
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
  • digitalizzazione.

Gli interventi agevolabili sono in questo caso quelli realizzati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino alla data del 31 dicembre 2024. Oltre al Bonus, è stato altresì previsto il riconoscimento di un Cfp per un importo massimo pari a 40.000 euro, anche indipendentemente dal credito di imposta.

Ricordiamo con l’occasione che l’importo può essere incrementato nelle seguenti ipotesi, anche cumulativamente di altri:

  • 30.000 euro in caso di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento
  • 20.000 euro se l’impresa dispone dei requisiti previsti per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani di età non superiore ai 35 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • 10.000 euro per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura massima del contributo a fondo perduto non può comunque superare il limite massimo di 100.000 euro ed essere superiore al 50% dei costi dell’investimento.

Come usare il Bonus Turismo

In relazione al Bonus Turismo introdotto dall’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’Agenzia delle Entrate informa ora che ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare delle agevolazioni fruibili in compensazione mediante il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, per permettere l’uso in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato istituito il nuovo codice tributo 6991, denominato

credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli importi a credito compensati o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli importi a debito versati.

Il campo anno di riferimento dovrà essere valorizzato inserendo l’anno di concessione del credito, su quattro campi.

Infine, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate condivide che ai sensi dell’art. 5 co. 7 del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate, in fase di rielaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari precedentemente trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito di imposta usato in compensazione non sia superiore a quanto indicato in tale elenco.

In caso di controllo negativo, il modello F24 sarà scartato, tenendo altresì in considerazione eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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