Home Fisco Nazionale Professioni Compilazione della fattura nel regime forfettario

Compilazione della fattura nel regime forfettario

Compilazione della fattura per i soggetti che adottano il regime forfettario: le indicazioni obbligatorie, i riferimenti normativi da indicare e la compilazione numerica della fattura.

4

La Legge n. 190/2014 (così come modificata dalla Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 111 a 113) ha introdotto un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (comprese le imprese familiari), che rispettano determinati requisiti. Si tratta del c.d. “regime forfettario“, che è l’unico regime agevolato per i soggetti che intendono avviare una nuova attività.

Il regime ha come peculiarità la determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali. La tassazione avviene con aliquota fissata al 15%. Tuttavia, al verificarsi di alcuni requisiti può essere ridotta fino al 5%, per i primi cinque periodi di imposta). Se desideri approfondire l’applicazione, i requisiti di accesso e i requisiti di permanenza nel regime, ti segnalo il nostro articolo di approfondimento sul regime forfettario, disponibile a questo link: “Regime forfettario: requisiti e vantaggi“. In questo articolo, invece, andiamo ad analizzare le corrette modalità di compilazione della fattura per i contribuenti che adottano il regime forfettario.

Emissione della fattura in regime forfettario

Il regime forfettario ha il vantaggio di essere un regime fiscale semplificato, in quanto non vi sono obblighi di tenuta della contabilità, se non quello legato alla conservazione e numerazione delle fatture attive e passive emesse e ricevute. Tuttavia, tra gli adempimenti dai quali il contribuente non è esonerato vi rientra la necessità di continuare ad emettere fattura per le operazioni attive poste in essere: sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. In fattura non deve essere addebitata l’Iva, in quanto il regime forfettario, è fuori dal campo di applicazione dell’Iva, e non si deve neppure applicare la ritenuta d’acconto.

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 36/22 i soggetti che applicano il regime forfettario sono obbligati, dal 1° gennaio 2024 ad emettere fatture in formato elettronico. Pertanto, è necessaria la trasmissione della fattura attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). In questo contesto, si rende applicabile il regime previsto dall’art. 1, co. 74, Legge n. 190/14. Si tratta della riduzione di un anno degli ordinari termini di accertamento per le imposte sui redditi.

Aspetti pratici legati all’emissione della fattura in regime forfettario

Vediamo, di seguito, alcuni elementi che caratterizzano l’emissione della fattura in regime forfettario. Di seguito potrai capire come emettere una fattura in formato elettronico con il regime forfettario e le peculiarità che caratterizzano la fatturazione con il regime forfettari.

Il software per l’emissione delle fatture elettroniche

Il primo passo per l’emissione della fattura elettronica in regime forfettario riguarda il software di fatturazione elettronica da utilizzare. Si tratta di un software in grado di generare la fattura in formato XML ed inviarla telematicamente al Sistema di Interscambio (SdI), che riceve la fattura, verifica la sua corretta emissione e la notifica al destinatario. A questo scopo è possibile utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “fatture e corrispettivi“, oppure utilizzare uno dei software presenti sul mercato.

Il mittente della fattura

Devi inserire il tuo nome e cognome o quello della ditta (denominazione/ragione sociale), il tuo indirizzo di residenza, ma anche il numero della tua partita Iva.

Cassa professionale

In fattura è possibile inserire l’applicazione del contributo soggettivo dovuto alle casse professionali di appartenenza dei professionisti, oppure l’applicazione della rivalsa del contributo previdenziale INPS alla gestione separata. Mentre il contributo soggettivo dei professionisti iscritti a ruoli o ordini professionali è obbligatorio, la rivalsa INPS della gestione separata è facoltativa.

I dati del destinatario della fattura

In merito al destinatario della fattura è necessario inserire i seguenti elementi:

  • Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo;
  • Numero di partita Iva (se controparte UE, verificare l’iscrizione al VIES);
  • Codice destinatario o codice univoco: ecco il primo dato (e uno dei pochi) che differenzia la fattura elettronica da quella cartacea.
    È un codice che identifica il destinatario della fattura e aiuta il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura; ha 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista, oppure 7 se si tratta di una Pubblica Amministrazione. Invece, se stai emettendo fattura verso un privato senza partita Iva, dovrai inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) e specificare solo ed esclusivamente il “CodiceFiscale”.

Compilazione dei dati della fattura

A questo punto è necessario inserirei i dati che caratterizzano la fattura:

  • Numero progressivo: è il numero progressivo annuale di emissione della fattura;
  • Data: corrisponde, solitamente, alla data di incasso del corrispettivo;
  • Prodotti e servizi: con unità vendute, prezzo e natura Iva N2.2 (prodotti o servizi non soggetti ad Iva, in quanto il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’Iva).

Reverse charge

Vale la pena soffermarsi sul fatto che il contribuente in regime forfettario è escluso dall’applicazione del c.d. “reverse charge interno“, ma è tenuto ad effettuare il “reverse charge” per le operazioni intracomunitarie che risultano essere territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi del D.L. n. 331/93 e del DPR n. 633/72. Per i contribuenti in regime forfettario non trova applicazione l’esclusione dall’effettuazione delle operazioni di cessione all’esportazione.

Dicitura obbligatoria per la fattura regime forfettario

Al fine di completare la compilazione della fattura in regime forfettario è necessario riportare la seguente dicitura:

Imposta di bollo in fattura

Quando si emette una fattura in regime forfettario è necessario tenere presente che deve essere assolta l’imposta di bollo. In particolare è dovuta l’applicazione del contrassegno relativo all’imposta di bollo di 2,00 euro se il compenso fatturato è superiore alla soglia di  77,47 euro. In base all’articolo 6 del DPR n. 633/72, l’Iva e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quindi, l’imposta di bollo deve essere assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’Iva (come nel caso del regime forfettario).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo da parte dei contribuenti in regime forfettario si rimanda a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E/2008. L’imposta di bollo, come detto, deve essere assolta mediante contrassegno telematico da applicare in fattura. L’applicazione del contrassegno è a carico del soggetto emittente la fattura, tuttavia il costo del bollo, può essere addebito al soggetto committente direttamente in fattura. Ricordo che l’assolvimento del bollo può essere effettuato anche in modo virtuale ed in tal caso sulla fattura deve essere riportata la seguente dicitura:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 17/06/2014

Risultano essere esenti dall’applicazione del bollo, le fatture che riguardano acquisti intracomunitari di beni e servizi e quelle per le quali il soggetto, in regime forfettario risulta essere debitore di Iva. Classico caso è quello del ricevimento di fatture intracomunitarie, per le quali deve essere assolta l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Riaddebito al cliente dell’imposta di bollo è assimilato al reddito

Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al comma 64 della Legge n. 190/14 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

In linea con la predetta assimilazione, si osserva che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria. In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 190/14 (questo è quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 428/2022).

Operazioni estere in regime forfettario (cenni)

Andiamo adesso ad  analizzare le regole di fatturazione che i soggetti che adottano il regime forfettario sono tenuti ad osservare quando effettuano operazioni estere:

  • Sia per le operazioni intracomunitarie, e quindi per i relativi obblighi intrastat,
  • Sia per le operazioni estere verso operatori extra-UE. Di seguito tutte le varie casistiche possibili.

Cessione di beni in ambito UE

Operazioni B2B

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93. Infatti, qualora il soggetto che aderisce al regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo IVA comunitario, la stessa è considerata come “cessione interna“, e per questo non deve essere applicata l’IVA. La fattura deve contenere la seguente dicitura:

la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“,

e pertanto non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat, per le cessioni di beni, relativamente a questo tipo di operazioni.

Operazioni B2C

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura:

la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“,

e non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat.

Esportazioni di beni

Per le operazioni estere di esportazione di beni il contribuente che aderisce al regime forfettario è tenuto ad osservare le regole disciplinate dal DPR n. 633/72 in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. In pratica, nel caso di esportazione di beni, il contribuente in regime forfettario deve procedere alla compilazione della fattura senza addebitare alcuna imposta. Questo in quanto tale operazione risulta essere “non imponibile” Iva, ai sensi dell’articolo del DPR n. 633/72.

Prestazione di servizi in ambito UE ed Extra-UE

Per le operazioni estere riguardanti le prestazioni di servizi attivi e passivi operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Si tratta della normativa che disciplina la “territorialità” dei servizi generici resi dai contribuenti. Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea dovrà effettuare la compilazione della fattura senza addebito di Iva. Nella fattura riporterà al dicitura:

Reverse charge“, o “inversione contabile“.

La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario, sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, avendo cura di indicare come annotazione obbligatoria:

operazione non soggetta

Ricordo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna, per la quale non vi è applicazione dell’Iva. In ogni caso, qualora la controparte della prestazione di servizi sia un soggetto passivo avente sede all’interno della comunità europea è obbligatorio, per il contribuente forfettario, compilare il modello Intrastat, relativamente alle prestazioni di servizi rese o ricevute (Circolare n. 36/E/2010, Agenzia delle Entrate). Di seguito una tabella riepilogativa con tutte le modalità relative alle operazioni estere dei contribuenti in regime forfettario:

Per approfondire: “Le operazioni estere nel regime forfettario“.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riassumere quali sono le principali indicazioni obbligatorie legate all’emissione della fattura in regime forfettario. Si tratta di indicazioni che all’inizio possono sembrare complesse, ed è per questo che è importante confrontarsi da subito con un dottore Commercialista esperto. La cosa più importante è individuare quali sono le caratteristiche peculiari dell’attività che intendi svolgere e che si andranno a riflettere nella modalità di emissione della fattura.

Se vuoi ricevere una consulenza sulla possibilità di aderire al regime forfettario, oppure su la corretta compilazione della fattura in regime forfettario, contattami!

Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai interagire con un professionista preparato! Forniamo anche un servizio di consulenza continuativa annuale. Non lasciarti sfuggire le nostre offerte di consulenza, contattami subito! Ecco di seguito il form di contatto. Riceverai sicuramente l’assistenza che cerchi.

Domande frequenti

Chi è in regime forfettario deve fare fattura elettronica?

Chi opera in regime forfettario non deve emettere fattura elettronica nei rapporti con le imprese (B2B) e con i consumatori privati (B2C), ma è obbligato a farlo verso la Pubblica Amministrazione. Queste disposizioni si trovano nell’articolo art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e nella circolare n. 9/E/2019. Tuttavia, il Consiglio UE ha approvato la richiesta dell’Italia di estendere l’obbligo di fattura elettronica ai forfettari. L’obbligo non è ancora in vigore in attesa della pubblicazione di una legge specifica.

Il forfettario deve ricevere fatture in formato elettronico?

No, il contribuente in regime forfettario non è obbligato a ricevere fatture in formato elettronico. Questi può ricevere dal fornitore una copia analogica della fattura (cartacea o in pdf), a mano o via email. In alternativa può dotarsi di un indirizzo PEC o di un Codice Destinatario, comunicarlo al proprio fornitore e ricevere la fattura in formato elettronico.

La PEC o il codice destinatario sono obbligatori per il regime forfettario?

No, la PEC ed il codice destinatario non sono obbligatori, almeno fino a quando resterà in vigore la possibilità di emettere e ricevere fatture in formato analogico.

Quali le indicazioni obbligatorie del regime forfettario in fattura?

La dicitura corretta per i professionisti in regime forfettario è: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.

Quando deve essere emessa la fattura in regime forfettario?

La fattura deve essere emessa quando si verifica l’effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72. La fattura deve essere poi trasmessa elettronicamente nei dodici giorni successivi. La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.

Quali sono gli elementi obbligatori della fattura?

La parte descrittiva della fattura contiene i dati del venditore:
– indirizzo;
– partita IVA;
– nome;
– cognome;
– ditta;
– gli stessi dati per il compratore;
– la data di emissione;
– il numero di fattura;
– le condizioni generali di vendita: tipo consegna, imballaggio, e modalità di pagamento;
La parte tabellare della fattura, invece, contiene:
– quantità e descrizione delle merci;
– il prezzo unitario e l’importo complessivo della merce;
– gli sconti concessi al compratore;
– le spese accessorie;
– la base imponibile su cui calcolare l’IVA, l’aliquota IVA ed il totale fattura;

4 COMMENTI

  1. Buona sera

    rispetto alla domanda precedente, nella fattura SEMPLIFICATA di un forfettario devo sempre indicare le seguenti voci?

    – Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89.
    – Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.
    – Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

    Grazie
    Dott.Marco Tabata

Lascia una Risposta

Exit mobile version