Home IVA nei rapporti con l'estero Come funzione l’iscrizione al VIES? – verifica partite IVA comunitarie

Come funzione l’iscrizione al VIES? – verifica partite IVA comunitarie

Strumento di verifica delle partite IVA comunitarie per l'effettuazione di operazioni con controparti residenti nella UE (cessione di beni e prestazione di servizi).

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L’iscrizione al VIES serve ad autorizzarti a compiere operazioni intracomunitarie, ossia vendita/acquisto di beni o acquisto/cessione di servizi da e verso altri paesi della Comunità Europea.

Per effettuare operazioni intracomunitarie senza l’applicazione dell’IVA, i soggetti titolari di partita IVA (imprese o professionisti) devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system) tenuto dall’Agenzia delle Entrate. Soltanto le partite IVA iscritte in questo registro hanno la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie. Pertanto, quando il soggetto passivo IVA residente effettua operazioni attive o passive con controparti residenti nella UE è tenuto, preliminarmente, a verificare che la partita IVA della controparte sia iscritta nell’archivio VIES. Il sistema di verifica delle partita IVA comunitaria avviene online attraverso un portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una procedura molto simile rispetto a quella già a disposizione per la verifica del codice fiscale di una personale fisica, in questo caso è possibile verificare la validità dei dati di una partita IVA comunitaria attraverso l’iscrizione all’archivio VIES.

Indice degli Argomenti

A che cosa serve l’iscrizione al VIES?

L’iscrizione al VIES serve ad autorizzarti a compiere operazioni intracomunitarie, ossia vendita/acquisto di beni o acquisto/cessione di servizi da e verso altri paesi della Comunità Europea. L’archivio VIES contiene tutte le partite IVA della Comunità Europea autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie, senza l’addebito di IVA nelle operazioni B2B.

Quando ci si deve iscrivere al VIES?

La registrazione su VIES è obbligatoria per effettuare operazioni tra Paesi della UE. E’ possibile iscriversi al VIES direttamente al momento di apertura della partita IVA, oppure successivamente attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Solo dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile compiere operazioni intracomunitarie. L’iscrizione può essere revocata in qualsiasi momento, oppure nel caso in cui non vi siano operazioni per un periodo prolungato. La revoca deve sempre avvenire comunicando per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di effettuare la cancellazione dall’archivio delle partite IVA comunitarie.

Chi si deve iscrivere al VIES?

Hanno la possibilità di iscriversi al VIES tutte le partite IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Il VIES non è obbligatorio, se non si vogliono effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi possono iscriversi tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione“.

Che cosa succede se non mi iscrivo?

L’adempimento dell’iscrizione al VIES è un requisito di natura formale per la realizzazione dell’operazione. In una situazione del genere, la mancata iscrizione non comporta la non applicabilità del regime di non imponibilità IVA delle operazioni.

L’iscrizione ha una scadenza?

No, l’iscrizione VIES abbia una scadenza: la risposta è negativa, anche se è necessario svolgere alcune operazioni per rimanere in regola. L’iscrizione all’archivio infatti rimane valida e non deve essere rinnovata. Solo in caso di mancata effettuazione di operazioni intracomunitarie per un periodo prolungato può esserci la cancellazione dall’archivio delle partite IVA comunitarie.

Come si fa a sapere se si è iscritti al VIES? Il controllo delle partite IVA comunitarie

Ogni volta che effettui una operazione intracomunitaria ti consiglio di verificare che la controparte dell’operazione sia iscritta al VIES. Per farlo prendi la sua partita IVA ed inseriscila nel software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo puoi scoprire se la controparte è autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie. Questo è il link al sito dell’Agenzia delle Entrate per effettuare il controllo.

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Partita IVA ed iscrizione al VIES

Quando ci si accinge all’apertura di una partita IVA è necessario conoscere alcuni aspetti collegati. Ho già approfondito tutti gli aspetti legati all’apertura della partita IVA in questo contributo, al quale ti rimando: “Aprire partita IVA: guida a tutte le casistiche“. Una volta individuato come aprire la partita IVA non devi dimenticare che se hai intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie devi verificare il requisito oggetto legato all’iscrizione all’archivio VIES.

La possibilità di effettuare operazioni in ambito UE riguarda sia i professionisti (le c.d. “professioni intellettuali“), che gli imprenditori. Per effettuare operazioni in ambito UE è richiesta l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES). Sono soggette all’iscrizione anche le stabili organizzazioni in Italia di enti esteri. Stessa cosa anche per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia. Si tratta del modello ANR che ho trattato in questo contributo dedicato: “Identificazione diretta in Italia: procedura” L’obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall’articolo 27 del D.L. n. 78/10. Andiamo ad analizzare, quindi, come funziona l’archivio VIES e la verifica delle Partite IVA comunitarie.


Le operazioni intracomunitarie

Un’operazione di acquisto o vendita di beni o servizi è considerata intracomunitaria quando rispetta i seguenti requisiti:

  • Implica l’acquisto o la cessione di un bene nella Comunità Europea;
  • Le due parti sono entrambi soggetti passivi IVA nel loro Paese di origine;
  • L’operazione prevede il trasferimento materiale del bene da uno Stato membro all’altro.

Le cessioni di beni risultano ai fini IVA “non imponibili” nel Paese del venditore. La territorialità di queste operazioni è nel Paese del committente, nel caso di operazioni tra soggetti economici.

Le prestazioni di servizi intracomunitarie, invece, sono operazioni “non soggette” ad IVA nel Paese del prestatore, ma soggette ad IVA nel Paese del committente. Anche in questo caso mi riferisco ad operazioni concluse tra operatori economici.

In entrambi i casi (cessione di beni e prestazione di servizi), l’IVA è territorialmente rilevante nel Paese del committente. Questo avviene tramite il meccanismo del “reverse charge“. Quando, invece, siamo di fronte a cessione di veni o prestazione di servizi tra privati, oppure tra enti a titolo gratuito, non si parla di operazioni intracomunitarie. Per poter effettuare operazioni intracomunitarie è necessario che gli operatori, residenti UE, siano iscritti al VIES.


Archivio VIES per le operazioni intracomunitarie

L’articolo 35 del DPR n. 633/72 è quello che identifica l’obbligo di iscrizione al VIES per le operazioni intracomunitarie. La norma prevede la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia fiscale competente, per l’effettuazione di operazioni in ambito UE. Questa norma è stata introdotta per effettuare un contrasto alle frodi IVA. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il VIES è presupposto indispensabile per essere identificati come controparte comunitaria in una operazione economica. Per questo motivo al fine di qualificare correttamente cessioni e prestazioni, come effettuate in ambito UE, è necessario che le parti coinvolte siano iscritte al VIES. Per questo motivo puoi capire come questa iscrizione possa essere importante.


Come ci si iscrive al VIES?

Le modalità messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare queste operazioni dipendono da alcune variabili. In particolare l’iscrizione varia a seconda che l’operatore economico si trovi all’inizio della propria attività, oppure in un momento successivo. Vediamo entrambe le possibilità.

Iscrizione al VIES in caso di inizio attività

La manifestazione di volontà va comunicata direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione UnicaLe modalità di compilazione variano a seconda che del soggetto che predispone la comunicazione. Se si tratta di imprese individuali o di lavoratori autonomi, dovrà essere compilato il modello:

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:

  • AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

Inoltre, in tutti i casi deve comunque essere compilato il campo Operazioni Intracomunitarie”, indicando l’ammontare delle operazioni presunte anche nel caso in cui le stesse risultino costituite da sole prestazioni di servizi intra-UE, soggette ad IVA nello Stato di destinazione. Si tratta delle operazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 331/93 oppure di cui all’articolo articolo 7-ter del DPR n. 633/72.

Iscrizione al VIES in caso di attività in corso

Per effettuare l’iscrizione VIES ad attività già iniziata è necessario attivare una specifica procedura. Il contribuente è chiamato a comunicare la sua volontà all’Agenzia delle Entrate. Per poter effettuare operazioni intracomunitarie dovrà presentare una specifica istanza. I soggetti che sono già in attività devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline). Ovvero tramite un intermediario abilitato. Questa modalità di iscrizione è stata confermata con il Provvedimento del 15.12.2014. Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente. A mezzo raccomandata o mediante PEC.

Quanto costa l’iscrizione al VIES?

Con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES è gratuita. Nessuna somma può essere richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita IVA. La precisazione si è resa necessaria dopo le diverse segnalazioni giunte all’Agenzia delle Entrate, relative a società che offrono il servizio a pagamento.


VIES: i controlli da parte dell’Agenzia delle Entate

L’amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare dei controlli nei confronti dei titolari di partita IVA. Questo per quanto riguarda l’esattezza e completezza dei dati da loro forniti relativi alla loro identificazione IVA. Questo è quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010. E dell’art. 35 comma 15-bis del DPR n. 633/72. Tali controlli sono effettuati sulla base di una valutazione del rischio, svolta attraverso procedure automatizzate. Una volta individuati i soggetti, su di essi vengono effettuati controlli periodici. Anche attraverso accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Si tratta, in particolare, di controlli tesi a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva/inclusione nella banca dati VIES.

Esecuzione dei controlli VIES

I riscontri e i controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA/inclusione nella banca dati VIES. Essi possono essere ripetuti ogni volta in cui si verificano mutamenti relativi agli elementi di rischio considerati. Oppure si manifestino incoerenze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli che risultano all’Agenzia delle Entrate.

Esito negativo dei controlli

Se, in base a questi controlli, si constata che il soggetto titolare di partita Iva è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di cessazione di partita IVA. Provvedimento che comporta automaticamente l’esclusione dalla banca dati VIES. La cessazione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

Se, invece, in base ai controlli effettuati, si constata che il soggetto titolare di partita IVA, pur in possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES. L’effetto è quello di rendere invalida la partita IVA. L’esclusione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

Il contribuente escluso dalla banca dati VIES può presentare una specifica istanza di inclusione (direttamente o mediate Pec) all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione. L’ufficio, valutate le motivazioni del contribuente, e verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano portato l’esclusione dalla banca dati, può procedere ad una nuova inclusione.


Cancellazione dal VIES

L’Agenzia delle Entrate evidenzia la possibilità in capo agli operatori inclusi nell’archivio VIES di retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intra-UE. In tal caso il soggetto interessato deve presentare una specifica istanza di cancellazione ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nel caso in cui un soggetto regolarmente iscritto al VIES non compia operazioni intra-UE per 12 mesi consecutivi è soggetto a cancellazione automatica da parte dell’Amministrazione finanziaria dall’archivio VIES. La cancellazione è di tipo temporaneo, fino alla presentazione di una nuova istanza di ammissione, nel momento precedente a quello in cui andrà ad effettuare nuove operazioni intracomunitarie (attive o passive).


Iscrizione al VIES: consulenza fiscale

Vuoi avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e di cancellazione dall’archivio Vies?

Sarò lieto di offrirti la mia consulenza. Compila il form sottostante, sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai interagire con un professionista preparato.

Iscrizione al VIES: domande frequenti

Q1 : Cos’è il sistema VIES (VAT Information Exchange System – sistema di scambio di informazioni relative all’IVA) sul web?

Si tratta di uno strumento elettronico per la convalida del numero di partita IVA degli operatori economici registrati nell’UE per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi.

Q2 : Come si possono ottenere queste informazioni?

Quando occorre verificare il numero di partita IVA di un cliente in un altro Stato membro / Irlanda del Nord attraverso il VIES sul web, la richiesta viene inviata attraverso una connessione sicura alla pertinente base di dati nazionale per controllare se il numero indicato vi è registrato. In caso affermativo sarà visualizzata l’indicazione “Valido” In caso negativo, sarà visualizzata l’indicazione “Non valido”.

A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri / Irlanda del Nord forniranno anche il nome e l’indirizzo collegati al numero di partita IVA indicato poiché sono registrati nella base dati nazionale.

Q3 : Perché alcuni fornitori di software richiedono un numero di partita IVA quando faccio acquisti su Internet?

I fornitori di servizi elettronici, come gli aggiornamenti degli antivirus, sono tenuti a imputare l’IVA sul servizio. Se l’acquirente di tali servizi è un soggetto passivo in talune circostanze è il cliente anziché il fornitore a dover versare l’IVA. Per questo motivo il fornitore può richiedere il numero di partita IVA del cliente, in modo da poter stabilire se à lui che à tenuto ad applicare l’IVA o se è il cliente stesso a doverla versare. Se il cliente non possiede un numero valido di partita IVA, il fornitore deve applicare l’IVA. Per ulteriori informazioni si veda VAT on e-commerce (FAQ).

Q4 : Le informazioni disponibili in VIES sul web non sono corrette; come si possono rettificare?

Le basi di dati che contengono i numeri di partita IVA sono gestite dalle amministrazioni fiscali nazionali. Se le informazioni riportate da VIES sul web non sono aggiornate occorre contattare la propria amministrazione fiscale. Una volta effettuato, l’aggiornamento sarà immediatamente visibile su VIES sul web. Le modifiche non sono convalidate dalla Commissione europea.

Q5 : Si possono sottoporre più richieste contemporaneamente al sistema VIES sul Web?

No. Il sistema è predisposto per rispondere ad una richiesta alla volta.

Q6 : Sono fornite informazioni aggiuntive?

No. Viene solo è confermata la validità o meno del numero. Non è possibile confermare la validità del numero di partita IVA per un periodo precedente. È possibile confermarla solo per la data corrente.

Q7 : Il sistema rileva che il numero non è valido. Cosa fare?

Se il sistema rileva che un numero di partita IVA non è valido, in primo luogo occorre verificare se il numero fornito dal cliente è corretto (numero di caratteri, lunghezza e prefisso del paese esatti). Se il numero inserito continua a non essere valido, anche dopo la verifica, il cliente andrebbe invitato a mettersi in contatto con la sua amministrazione fiscale per chiedere l’aggiornamento dei dati nel sistema VIES (VAT Information Exchange System, sistema di scambio di informazioni relative all’IVA). Soltanto le amministrazioni fiscali nazionali possono aggiornare i dati del sistema VIES.

Se si riscontrano inesattezze nei dati relativi alla propria azienda o se tali dati non sono aggiornati, rivolgersi alla propria amministrazione fiscale per chiedere che vengano corretti. Le amministrazioni fiscali di alcuni paesi dell’UE richiedono l’invio di tali richieste per iscritto o mediante compilazione di un modulo.

Alcuni Stati membri / Irlanda del Nord richiedono un’ulteriore registrazione per le transazioni intracomunitarie e registrano nelle rispettive basi di dati nazionali VIES solo tali numeri di partita IVA; pertanto, è possibile che un numero di partita IVA, anche se corretto, non venga convalidato attraverso VIES, perché il suo possessore non effettua transazioni intracomunitarie o non è registrato a tal fine presso la sua amministrazione fiscale.

L’amministrazione fiscale da contattare è sempre quella che ha assegnato il numero di identificazione IVA per il quale sono stati riscontrati errori o inesattezze. È possibile individuarla grazie al codice del paese che precede il numero di partita IVA. Le rettifiche sono effettuate conformemente alle procedure interne dello Stato membro / Irlanda del Nord interessato.

In allegato è possibile consultare un elenco dei link alle homepage delle amministrazioni fiscali nazionali che si possono contattare per una rettifica.

Q8 : È necessario disporre di un numero di partita IVA del cliente valido prima di effettuare una fornitura intracomunitaria?

Occorre assicurarsi che la persona alla quale si forniscono le merci sia un soggetto passivo in un altro Stato membro / Irlanda del Nord poiché questo è uno degli elementi che definiscono il corretto trattamento dell’IVA. Tutti i soggetti passivi sono tenuti a informare le rispettive amministrazioni fiscali del fatto che effettuano transazioni soggette a IVA; a loro volta, le amministrazioni fiscali forniscono loro un unico numero di partita IVA. VIES sul web consente di confermare se il numero di partita IVA fornito da un cliente è registrato nella base di dati nazionale pertinente.

Il numero di partita IVA valido del cliente dovrebbe anche comparire nella fattura.

Q9 : È necessario un numero di partita IVA valido per gli elenchi riepilogativi?

Sì. Il numero del cliente inserito nell’elenco riepilogativo da trasmettere all’amministrazione fiscale dev’essere giusto.

Q10 : Che cos’è un elenco riepilogativo?

I soggetti passivi che effettuano forniture intracomunitarie annotano l’importo complessivo delle forniture effettuate, nel corso del trimestre di cui trattasi, a ciascun soggetto passivo stabilito in un diverso Stato membro / Irlanda del Nord nell’elenco riepilogativo da inviare all’amministrazione fiscale del soggetto passivo che ha effettuato le forniture.

Q11 : È possibile conoscere gli algoritmi usati dagli Stati membri / Irlanda del Nord per costruire il numero di partita IVA?

La Commissione europea non può divulgare tali algoritmi. Comunque, la struttura del numero di partita IVA è esposta nella tabella qui sotto.
Struttura del numero di partita IVA
Search:

Stato membro / Irlanda del NordStrutturaFormato*
AT-AustriaATU999999991 gruppo di 9 caratteri
BE-BelgioBE0999999999
BE1999999999
1 gruppo di 10 cifre
BG-BulgariaBG999999999 o
BG9999999999
1 gruppo di 9 cifre o 1 gruppo di 10 cifre
CY-CiproCY99999999L1 gruppo di 9 caratteri
CZ-Repubblica cecaCZ99999999 o
CZ999999999 o
CZ9999999999
1 gruppo di 8 cifre o 1 gruppo di 9 cifre o 1 gruppo di 10 cifre
DE-GermaniaDE9999999991 gruppo di 9 cifre
DK-DanimarcaDK99 99 99 994 gruppi di 2 cifre
EE-EstoniaEE9999999991 gruppo di 9 cifre
EL-GreciaEL9999999991 gruppo di 9 cifre
ES-SpagnaESX9999999X41 gruppo di 9 caratteri
FI-FinlandiaFI999999991 gruppo di 8 cifre
FR-FranciaFRXX 9999999991 gruppo di 2 caratteri, 1 gruppo di 9 cifre
HR-CroaziaHR999999999991 gruppo di 11 cifre
HU-UngheriaHU999999991 gruppo di 8 cifre
IE-IrlandaIE9S99999L
IE9999999WI
1 gruppo di 8 caratteri o 1 gruppo di 9 caratteri
IT-ItaliaIT999999999991 gruppo di 11 cifre
LT-LituaniaLT999999999 o
LT999999999999
1 gruppo di 9 cifre o 1 gruppo di 12 cifre
LU-LussemburgoLU999999991 gruppo di 8 cifre
LV-LettoniaLV999999999991 gruppo di 11 cifre
MT-MaltaMT999999991 gruppo di 8 cifre
NL-Paesi BassiNLSSSSSSSSSSSS1 gruppo di 12 caratteri
PL-PoloniaPL99999999991 gruppo di 10 cifre
PT-PortogalloPT9999999991 gruppo di 9 cifre
RO-RomaniaRO9999999991 gruppo di minimo 2 cifre e massimo 10 cifre
SE-SveziaSE9999999999991 gruppo di 12 cifre
SI-SloveniaSI999999991 gruppo di 8 cifre
SK-SlovacchiaSK99999999991 gruppo di 10 cifre
XI-Irlanda del NordXI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

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Annotazioni:

*: Il formato non comprende le due lettere del prefisso
9: Una cifra
X: Una lettera o una cifra
S: Una lettera; una cifra; “+” o “*”
L: una lettera

Note:

1: In 1a posizione dopo il prefisso c’è sempre “U”.
2: La prima cifra dopo il prefisso è sempre zero (‘0’).
3: Il (nuovo) formato a 10 cifre risulta dall’aggiunta di uno zero davanti al (vecchio) formato a 9 cifre.
4: Il primo e l’ultimo carattere possono essere alfanumerici o numerici, ma non possono essere entrambi numerici.
5: Identifica gli operatori del settore.
6: Identifica i ministeri.
7: Identifica le autorità sanitarie.
8: Per tutte le lettere distinguere tra maiuscola e minuscola. Seguire esattamente la sintassi del numero di partita IVA indicato.

Q12 : Cosa fare se la propria partita IVA non risulta valida?

Il sito della Commissione è un sistema in tempo reale che controlla la validità del numero di partita IVA sulle basi di dati aggiornate dagli Stati membri / Irlanda del Nord.Se il numero non risulta valido, è necessario rivolgersi all’amministrazione fiscale del paese in questione.

Q13 : Cosa fare se la partita IVA di un cliente non risulta valida?

Il sito della Commissione è un sistema in tempo reale che controlla la validità del numero di partita IVA sulle basi di dati aggiornate dagli Stati membri / Irlanda del Nord. In pratica, quando si verifica una partita IVA, si controlla la base dati dello Stato membro / Irlanda del Nord.

Se la partita IVA del cliente si rivela non valida, il cliente deve rivolgersi alla propria amministrazione fiscale.

Q14 : Cosa fare se il sito non funziona?

Il sito della Commissione è un sistema in tempo reale che controlla la validità del numero di partita IVA sulle basi di dati aggiornate dagli Stati membri / Irlanda del Nord. In pratica, quando si verifica una partita IVA, si controlla la base dati dello Stato membro / Irlanda del Nord.Alcune parti del sistema possono non essere accessibili in determinati periodi perché si sta procedendo ad un back-up delle basi dati.

Il problema è noto e la Commissione sta collaborando con gli Stati membri / Irlanda del Nord affinché i tempi di aggiornamento siano ridotti al minimo.

Q15 : Cosa fare se la proprio indirizzo IP è stato bloccato?

Nei casi in cui certe azioni vengono riconosciute come un abuso del servizio il richiedente (indirizzo IP specifico) viene bloccato. Se si ritiene che un indirizzo IP sia stato bloccato erroneamente dal servizio, contattare TAXUD-VIESWEB.

Q16 : Cosa fare se si riceve un messaggio di errore?

Si prega di consultare la Help page per un elenco di possibili risposte da parte del servizio. Se l’errore indicato non compare nell’elenco, contattare TAXUD-VIESWEB.

Q17 : Si può ottenere il nome e/o l’indirizzo corrispondenti alla partita IVA?

Alcuni Stati membri / Irlanda del Nord consentono di visualizzare il nome e l’indirizzo del soggetto passivo se la partita IVA è in corso di validità. Se non si visualizza il nome o l’indirizzo, significa che lo Stato membro / Irlanda del Nord in questione non consente l’accesso a questi dati. I clienti possono rivolgersi alla propria amministrazione fiscale per sapere se una partita IVA è associata ad un certo nome o ad un certo indirizzo.

Q18 : È possibile disporre di un’interfaccia aperta con il sito della Commissione?

È disponibile un servizio SOAP con le stesse funzionalità di un servizio interattivo. Le pagine Clausola di esclusione della responsabilità Aiuto e Domande più frequenti si applicano anche a questo servizio. Il relativo archivio WSDL è reperibile qui: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Qualsiasi domanda tecnica relativa a questo servizio può essere inviata a TAXUD – Vies on Internet.

Q19 : È possibile risalire alla partita IVA di un cliente / fornitore disponendo del nome e dell’indirizzo?

Non è possibile risalire a una partita IVA a partire da un nome o da un indirizzo.

Q20 : Cosa fare se non è possibile verificare la validità della partita IVA di un cliente?

Se si ritiene che il cliente non sia tassabile, non bisogna esonerare la fornitura, ma applicare l’IVA.

Q21 : Le partite IVA austriache hanno il prefisso “ATU”, ma sul sito della Commissione il prefisso è “AT”.

Il prefisso corretto per l’Austria è “AT” e il primo carattere delle partite IVA austriache è sempre “U”. Quando si verifica una partita IVA austriaca è necessario inserire il carattere “U” all’inizio.

Q22 : Se cerco di convalidare una partita IVA spagnola, il numero è valido ma il nome e l’indirizzo non vengono forniti.

Per quanto riguarda le partite IVA spagnole, il nome, l’indirizzo e il tipo di società devono essere inseriti insieme alla partita IVA da convalidare; La base di dati spagnola non li fornisce automaticamente.

Q23 : Esiste un elenco accessibile in cui figurano tutte le persone che hanno la partita IVA?

Il sito della Commissione è collegato con le basi dati IVA degli Stati membri / Irlanda del Nord e la verifica si basa sulle informazioni ivi contenute. Non esiste una base dati centrale.

Q24 : Dove trovare ulteriori informazioni sull’amministrazione fiscale competente per l’IVA dell’Unione europea?

È possibile trovare queste informazioni nella pubblicazione VAT in the European Community.

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