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Modello Intrastat: cos’è, come si compila e scadenze

Disciplina regole e sistema sanzionatorio relativo alla presentazione degli elenchi Intrastat per gli operatori economici residenti.

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Che cos’è il modello intrastat?

Gli operatori economici che effettuano operazioni con controparti residenti nella UE (operazioni intracomunitarie) attive e/o passive sono tenuti alla presentazione dei modelli intrastat. A prevedere tale adempimento è l’art. 50, co. 6 del D.L. n. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea.

Gli elenchi Intrastat rappresentano un insieme di procedure atte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti  intracomunitari. È obbligatorio presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat con riferimento a cessioni e acquisti intracomunitari di beni. Nonché prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’Iva spetta al committente in applicazione della regola generale sulla territorialità (articolo 50, D.L. n. 331/93). Tali elenchi sono l’INTRA 1 e l’INTRA 2, ciascuno dei quali contiene due distinte categorie di operazioni:

  • Le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi resi (INTRA1);
  • Gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti (INTRA 2).

Quali i soggetti obbligati alla presentazione?

Sono tenuti a presentare il modello intrastat riepilogativo i soggetti passivi Iva (imprenditori, professionisti o imprese) che effettuano le seguenti operazioni:

  1. Cessioni e acquisti di beni intracomunitari;
  2. Prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter DPR n. 633/72):
    1. Rese da parte di soggetti passivi Iva stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE;
    2. Ricevute da soggetti passivi Iva in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE.

L’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat va adempiuto anche dagli enti non commerciali, ma soltanto ove si siano identificati ai fini Iva. Poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente di 10.000 euro o hanno optato per l’applicazione dell’Iva nel territorio dello Stato.

L’obbligo di presentazione riguarda anche i contribuenti aderenti al “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” e ai soggetti che operano nel regime forfettario. Tuttavia, soltanto con riferimento agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni ricevute da un soggetto passivo di un altro Stato UE.

Elenchi Intrastat per il Regime Forfetario

Come anticipato anche i soggetti che operano in regime forfettario, ex Legge n. 190/14 e ss. mm. sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat. Tuttavia, in questo caso la presentazione riguarda le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Paese della UE.

Quali operazioni da rilevare nel modello intrastat?

Nei modelli intrastat devono essere incluse le seguenti operazioni:

  1. Cessioni e gli acquisti intracomunitari;
  2. Le prestazioni rese da soggetti passivi Iva italiani a soggetti passivi comunitari, che in virtù del principio di territorialità (articolo 7-ter DPR n. 633/72) risultano tassabili nel paese del committente;
  3. Le prestazioni ricevute da soggetti passivi Iva stabiliti in Italia e tassabili in Italia in virtù del principio generale di territorialità.

Per quanto riguarda i servizi restano escluse le operazioni oggetto di specifiche deroghe come ad esempio le operazioni relative ad immobili, trasporti di persone, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto, ristorazione e catering, servizi per l’accesso a manifestazioni culturali ecc. Se un soggetto passivo Iva riceve una fattura contenente sia cessione di beni che prestazioni di servizi, tali operazioni effettuate vanno distintamente indicate e riportate separatamente, secondo la loro natura, negli elenchi Intrastat.

Operazioni da rilevare: cessioni di beni e servizi resi

Negli elenchi intrastat devono essere indicate le seguenti operazioni:

  • Le cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA-1 bis);
  • Le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater).

Deve essere evidenziato che la comunicazione negli elenchi intrastat riguarda le sole operazioni registrate (o comunque soggette a registrazione contabile) nel periodo di riferimento del modello (mensile o trimestrale). Questo è quanto previsto dal comma 1, dell’art. 5 del D.M. 22.02.2010.

Non rientrano tra le operazioni da comunicare, le seguenti:

  • Le prestazioni di servizi, che non rientrano nella definizione di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva. Mi riferisco alle operazioni di cui all’art. 7-quater e art. 7-quinquies del DPR n. 633/72;
  • Tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di posizioni Iva (cd “privati consumatori“);
  • Le operazioni (“extraterritoriali“) effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE. Non devono essere comunicate nemmeno le operazioni effettuate nei confronti di posizioni Iva nella UE (identificazione diretta o stabile organizzazione) di un soggetto stabilito al di fuori della UE. Sul punto vedasi la Circolare n. 36/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate.

Modello Intrastat per le cessioni intracomunitarie di beni

I dati da indicare in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio sono suddivisi su 13 distinte colonne, nelle quali occorre specificare:

  1. Colonna 1, il numero progressivo della riga;
  2. Colonna 2, il codice ISO dello Stato membro ove è localizzato l’acquirente;
  3. In colonna 3, il codice di identificazione IVA dell’acquirente;
  4. Colonna 4, il valore in euro delle cessioni effettuate, quale rilevante ai fini IVA;
  5. Colonna 5, il codice corrispondente alla natura della transazione;
  6. In colonna 6, il codice (di 8 cifre) delle merci secondo la “nomenclatura combinata” della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l’elenco;
  7. Colonna 7, il peso in chilogrammi delle merci, al netto degli imballaggi;
  8. Colonna 8, la quantità della merce espressa nell’unità di misura supplementare (rispetto al peso in kg. di cui alla colonna 7) eventualmente prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale;
  9. In colonna 9, il valore in euro delle cessioni effettuate, quale rilevante ai fini statistici;
  10. Colonna 10, il codice che individua le condizioni alle quali sono stati consegnati i beni;
  11. Colonna 11, il codice che individua le modalità di trasporto utilizzate per l’uscita delle merci dall’Italia;
  12. In colonna 12, il codice ISO del Paese comunitario di destinazione delle merci;
  13. Colonna 13, la sigla automobilistica della Provincia italiana di origine/produzione delle merci (o della Provincia di spedizione, se quella di origine/produzione non è nota).

Per i soggetti passivi che presentano i modelli con periodicità trimestrale, le righe relative alle operazioni riepilogate solo ai fini fiscali devono essere compilate dalla colonna 1 alla colonna 4, salvo che si tratti di operazioni triangolari, nel qual caso le righe vanno compilate dalla colonna 1 alla colonna 5.

Modello Intrastat per prestazioni di servizi rese

L’art. 23 del D.Lgs. n. 175/2014 ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi “generici” in modo da allinearlo all’art. 264 della Direttiva 2006/112/CE. Ne discende l’obbligo di comunicare i soli dati riguardanti:

  • Il numero di identificazione IVA della controparte (colonna 3);
  • L’ammontare delle operazioni in euro (colonna 4);
  • Il codice identificativo del tipo di prestazione resa (colonna 7);
  • Il Paese di pagamento (colonna 10).

Operazioni da rilevare: acquisti di beni e servizi ricevuti

Gli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA-2 bis) e le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, ricevute da soggetti passivi Iva residenti nella UE (modello INTRA 2 quater) sono rilevanti ai soli fini statistici.

Questa disposizione, valida a partire dal 2018, riguarda tutti i contribuenti. Sono tenuti, alla compilazione degli elenchi Intrastat ai soli fini statistici i soggetti passivi Iva che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie individuate dal provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2 bis)

I soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Inoltre, in considerazione dell’interesse statistico dei dati, gli acquisti intracomunitari di beni sono riepilogati con riferimento al periodo in cui i beni medesimi arrivano nel territorio dello Stato, restando esclusi gli acquisti di beni che non entrano fisicamente in Italia.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2 quater)

I soggetti passivi Iva presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Le operazioni esenti o non imponibili Iva devono essere inserite negli elenchi Intrastat?

Un aspetto che molto spesso è frutto di errore riguarda la gestione delle operazioni esenti Iva, o delle operazioni non imponibili, per carenza del requisito di territorialità. E’ opportuno sapere, infatti, che non devono essere comunicate negli elenchi Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta Iva nello Stato del committente (vedasi il comma 4, dell’art. 5 del D.M. 22.02.2010). Seguendo questa regola, se il committente è stabilito in Italia, non è dovuta la presentazione degli elenchi Intra in caso di prestazioni che sono (secondo la normativa nazionale):

  • Non imponibili;
  • Esenti.

Al contrario, nel caso il cui il committente sia stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano è chiamato a verificare la prestazione in commento possa essere qualificata come esente o non imponibile Iva nello Stato del committente (verifica operativamente non sempre semplice da svolgere). Per l’ottenimento di questa verifica il prestatore deve chiedere ed ottenere dal committente UE una dichiarazione che attesti che l’operazione è qualificata nel suo Paese come esente o non imponibile.

Modalità e termini di presentazione

I modelli intrastat devono essere presentati esclusivamente con modalità telematica. La trasmissione deve avvenire attraverso i servizi ENTRATEL e FISCONLINE. La trasmissione può essere effettuata sia direttamente sia attraverso intermediari abilitati, o soggetti delegati.

Intr@web:
Per la presentazione dei modelli è possibile usufruire dell’applicazione Intr@web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane. L’applicazione permette la compilazione dei modelli ed il controllo degli stessi prima della trasmissione telematica. Questa applicazione è rivolta sia ai soggetti passivi Iva (obbligati), sia per gli intermediari (commercialisti, doganisti, etc) per la presentazione dei modelli per conto di altri soggetti mediante delega.

Termine di presentazione e cadenza mensile o trimestrale

Il termine di presentazione degli elenchi Intrastat è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi è diversificata a seconda del tipo di modello, considerando che nel caso di elenchi per acquisti di beni e servizi ricevuti la cadenza trimestrale non è più contemplata.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi la periodicità è:

  • Trimestrale, per chi ha realizzato, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, operazioni intracomunitarie per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • Mensile, per coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente, ferme restando le eventuali maggiori soglie previste.

Per le operazioni intracomunitarie, relative ad acquisti di beni e a servizi ricevuti la frequenza di presentazione è mensile e ai soli fini statistici e riguarda:

  • Il modello INTRA 2-bis (“Beni”) per ammontare di acquisti superiori a 350.000 euro di acquisti di beni;
  • Il modello INTRA 2-quater (“Servizi”) per ammontare trimestrale superiore a 100.000 euro di servizi ricevuti.

Non dovranno, invece, presentare la dichiarazione modello INTRA 2 coloro che non superano i valori sopra esposti.

ModelloSoglia di presentazionePeriodicità
Cessioni beni (INTRA 1-bis)se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni è stato uguale o superiore a 50.000 euroMensile o trimestrale se non si rientra nella condizione
Servizi resi (INTRA 1-quater)se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare dei servizi resi è stato uguale o superiore a 50.000 euroMensile o trimestrale se non si rientra nella condizione
Acquisti beni (INTRA 2-bis)se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare degli acquisti intracomunitari è stato uguale o superiore a 350.000 euroMensile
Servizi ricevuti (INTRA 2-quater)se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare dei servizi intracomunitari ricevuti è stato uguale o superiore a 100.000 euroMensile

Esempio di sforamento soglia periodicità degli elenchi Intrastat

  • La regola generale diviene quella della presentazione degli elenchi con cadenza mensile;
  • I singoli Stati possono prevedere la periodicità trimestrale, a condizione che l’ammontare delle operazioni intracomunitarie (cessioni di beni e prestazioni di servizi), non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti a 50.000,00 euro.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2010 (§ 2) ha chiarito che:

  • Il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato, distintamente, per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1) e per quello degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2). È, quindi, possibile che la periodicità sia trimestrale per un elenco e mensile per l’altro;
  • All’interno di ciascun elenco, l’ammontare delle singole categorie di operazioni resta distinto ai fini della verifica del superamento della soglia. La periodicità resta, pertanto, trimestrale se, per esempio, le cessioni di beni sono pari a 30.000,00 euro, mentre le prestazioni di servizi rese sono pari a 40.000,00 euro;
  • Gli elenchi devono essere presentati mensilmente se, per una singola categoria di operazioni, è stata superata la soglia di 50.000,00 euro.

Se, per esempio, nel trimestre gennaio-marzo è stata superata la soglia di €. 50.000,00 solo rispetto alle cessioni di beni, i modelli INTRA-1 devono essere presentati con periodicità mensile, mentre i modelli INTRA-2 mantengono la periodicità trimestrale.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2010 (Parte II, § 5 e 6) ha, inoltre, chiarito che:

  • In base all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 22.2.2010, se la soglia di €. 50.000,00 è stata superata anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, la periodicità mensile deve essere osservata per almeno quattro trimestri consecutivi. Di conseguenza, per ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, è necessario che la soglia di €. 50.000,00 non sia stata superata per almeno quattro trimestri consecutivi;
  • I modelli non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento.

La gestione del cambio di periodicità

In caso di presentazione con periodicità trimestrale, se il soggetto passivo supera, nel corso di un trimestre, la soglia di 50.000,00 euro, è obbligato a presentare gli elenchi con periodicità mensile dal mese successivo. In tal caso, per i mesi già trascorsi, è prevista la presentazione degli elenchi appositamente “contrassegnati“. Sul punto, la Circolare n. 14/E/2010 (§ 2) ha chiarito che:

  • L’obbligo di presentazione mensile decorre in relazione mese successivo a quello in cui la soglia viene superata;
  • Gli elenchi relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile.

 In caso, quindi, di superamento della soglia di 50.000,00 euro (Circolare 36/E/2010, Parte II, § 1):

  • Nel primo mese del trimestre, occorre presentare il modello trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre“;
  • Nel secondo mese del trimestre, occorre presentare il modello trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre“;
  • Infine, nel terzo mese del trimestre, occorre presentare il modello trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “trimestre completo“.

Esempio di cambio periodicità

Per esemplificare, il soggetto passivo con periodicità trimestrale che, nel primo trimestre dell’anno, ha superato nel mese di febbraio la soglia di €. 50.000,00 rispetto alle cessioni di beni, doveva presentare il modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio entro il 25 marzo. Mentre entro il 26 aprile (in quanto il 25 aprile è festivo) doveva presentare il modello INTRA-1 per il mese di marzo.

Se, invece, la soglia fosse stata superata, per esempio, il 29 marzo, entro il 26 aprile avrebbe dovuto essere presentato il modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2010, § 2).

Tabelle riepilogative: termini di presentazione

Periodicità mensile

MESESCADENZA
Gennaio25/02
Febbraio25/03
Marzo26/04
Aprile25/05
Maggio25/06
Giugno25/07
Luglio25/08
Agosto25/09
Settembre25/10
Ottobre25/11
Novembre25/12
Dicembre25/01

Periodicità trimestrale

TRIMESTRESCADENZA
1° Trimestre25/04
2° Trimestre25/07
3° Trimestre25/10
4° Trimestre25/01

Il regime sanzionatorio del modello intrastat

Le sanzioni in materia di Intrastat sono diverse a seconda che si tratti di violazioni di natura statistica o violazione di natura fiscale. Le due diverse fattispecie sono così disciplinate dalla normativa attualmente in vigore:

  • Violazioni di natura statistica – sono disciplinate dall’articolo 11, D.Lgs. n. 322/1989;
  • Violazioni di natura fiscale – sono disciplinate dall’articolo 34, comma 5, D.L. n. 41/1995.

Violazioni fiscali

L’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 500,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. In pratica, in base alla richiamata disposizione normativa:

  • Se gli elenchi sono stati omessi si applica la sanzione da 500,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà (da 250,00 euro a 500,00 euro) in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo;
  • Se gli elenchi sono stati presentati in maniera incompleta, inesatta o irregolare si applica la sanzione da 500,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuno di essi, salvo che non si provveda spontaneamente alla correzione o che la correzione avvenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio.
ViolazioniSanzioni
Omessa presentazione elenco riepilogativoda 500 a 1.000 euro
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficioda 250 a 500 euro
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolareda 500 a 1.000 euro
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessatonessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione100 euro (1/5 del minimo)

Ravvedimento operoso Intrastat

Per rimediare all’omessa presentazione o alla incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat, è possibile usufruire

Le sanzioni sopra indicate, relative alla tardiva od omessa presentazione dei modelli Intrastat possono essere regolarizzate autonomamente dal contribuente con lo strumento del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97. La regolarizzazione della posizione del contribuente avviene esclusivamente seguendo una precisa procedura che prevede i seguenti passaggi:

  • La presentazione del modello Intrastat precedentemente omesso;
  • Il versamento delle sanzioni ridotte, secondo le regole del ravvedimento operoso, in relazione al tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione;
  • L’effettuazione dell’operazione entro i termini di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi.

Il termine iniziale per computare la riduzione da ravvedimento operoso coincide con il termine entro cui bisognava inviare l’elenco Intrastat, quindi con lo spirare del giorno 25 del mese o trimestre successivo al periodo di riferimento.

La tardiva presentazione degli elenchi Intrastat può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso:

  • Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a 1/9 del minimo, ovvero 55,56 euro;
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a 1/8 del minimo, ovvero 62,50 euro;
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/7 del minimo, ovvero 71,42 euro;
  • Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/6 del minimo, ovvero 83,33 euro.

Tabella riepilogativa sanzioni ridotte modelli Intrastat

Tempo di regolarizzazioneRiduzione sanzioneImporto della sanzione
Entro 90 giorni dalla violazione1/9 del minimo55,56 euro
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione1/8 del minimo62,50 euro
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione1/7 del minimo71,42 euro
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione1/6 del minimo83,33 euro

Esempio di calcolo della sanzione ridotta con ravvedimento operoso

Ipotizza un contribuente che non presenta l’elenco Intrastat relativo al mese di gennaio, che doveva essere trasmesso entro il 25 febbraio. Se si ravvede entro il 30 aprile dell’anno successivo (termine per la dichiarazione Iva relativa all’anno precedente), la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo. L’importo numerico della sanzione da versare è pari a 62,50 euro per ciascun elenco.

Versamento sanzione intrastat con F24

Conseguentemente, il pagamento dovrà essere effettuato con modello F24 indicando il codice tributo8911” – “Sanzione pecuniaria per altre violazioni imposte sui redditi e Iva“. Indicando l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento.

Ricordiamo che gli elenchi Intrastat possono essere presentati usufruendo del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta oggetto di comunicazione (Risoluzione n. 20/E/2005 Agenzia delle Entrate), in quanto la presentazione dei modelli Intrastat in ritardo costituisce una violazione formale che ostacola l’attività di controllo e, pertanto, autonomamente sanzionabile. Sono, inoltre, applicabili gli istituti del cumulo giuridico (articolo 12 D.Lgs. n. 472/1997) e della definizione agevolata delle sanzioni (di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997).

Violazioni statistiche

Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, le violazioni di natura statistica sono punite con l’applicazione della sanzione amministrative alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a €. 750.000,00, secondo quanto indicato nel DPR 19 luglio 2013. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Le violazioni statistiche sono sanzionate dall’articolo 34, comma 5, del D.L. 41/1995, così come modificato dall’articolo 25 D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha limitato e semplificato l’onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale. In particolare, l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. n. 322/1989.

Tale disposizione prevede, al primo comma, secondo periodo, che “è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”.

In forza dell’ultimo Decreto pubblicato, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a €. 750.000,00, secondo quanto indicato nel DPR 19 luglio 2013. Il riformulato articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 specifica, inoltre, che la sanzione prevista per le violazioni statistiche è applicata una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

Modelli Intrastat ed esterometro: analogie e differenze

Una considerazione deve essere prestata anche in relazione ad analogie e differenze legate a modelli Intrastat ed esterometro. Si tratta di due adempimenti simili ma con ambito oggettivo diverso. Per questo motivo occorre prestare la dovuta attenzione a non commettere errori.

Da premettere che entrambe le comunicazioni non monitorano importazioni ed esportazioni: l’esterometro non prevede il monitoraggio di operazioni documentate da bolletta doganale. Mentre gli Intrastat comprendono solo le operazioni effettuate in ambito UE.

Per le prestazioni di servizi con controparti stabilite al di fuori dell’UE, invece, deve essere presentata la comunicazione esterometro. Questo:

  • Sia per gli acquisti effettuati, documentati mediante autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72 (codice “N6”);
  • Sia per le prestazioni non soggette a IVA in assenza del requisito di territorialità ex art. 7-ter del DPR n. 633/72 (codice “N2”) sempreché non sia stata emessa emessa fattura elettronica.
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