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Trust estero nel quadro RW per i titolari effettivi

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I titolari effettivi del trust sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW. Sono titolari effettivi i soggetti nei quali vi è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Risoluzione n. 53/E/2019. Gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al trust ed ai titolari effettivi per attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero ed obblighi di versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.


Per effetto della disciplina del cd. monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/90 i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o le attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i “titolari effettivi” dei predetti beni. Sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che “siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 231/07, e successive modificazioni“. In particolare, l’obbligo di monitoraggio per i titolari effettivi scatta anche se la titolarità si è verificata anche solo per un giorno nell’intero periodo di imposta.

L’articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. n. 231/07 qualifica come titolare effettivola persona fìsica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“. Detto questo, vediamo gli obblighi di monitoraggio fiscale per il trust e per i relativi titolari effettivi.

Art. 4 D.L. n. 167/90
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodi che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. pp) e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 231/07“.

Obbligo di monitoraggio fiscale per i trust

I trust (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti. In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro.

Obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi del trust

L’articolo 20 del D.Lgs n. 231/07 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando “individuati o facilmente individuabili“. Come chiarito nella Circolare n. 38/E del 2013, la definizione di titolare effettivo contenuta nella disciplina dell’antiriciclaggio previgente non è stata mutuata tout court nell’ambito delle disposizioni fiscali in commento, ma è stata opportunamente adattata in considerazione delle finalità del monitoraggio fiscale. Come precisato con la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 occorre, pertanto, verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, recata dalla disciplina dell’antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza. La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Chi sono i titolari effettivi nel trust?

Con riferimento al trust, l’art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 231/07 prevede che in presenza di una persona giuridica privata di cui al DPR n. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • I fondatori, ove in vita;
  • I beneficiari, individuati o facilmente individuabili;
  • I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il successivo comma 5 prevede che nel caso in cui l’applicazione dei criteri di cui all’art. 20 commi da 1 a 4 del D.Lgs. n. 231/07 non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Sul tema, si segnala anche quanto previsto dall’art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007 (norma che però non viene richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 167/90), per il quale possono considerarsi titolari effettivi il disponente, il trustee, i guardiani o qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust.

Art. 22 co. 5 D.Lgs. n. 231/07
“I fiduciari di trust espresso, disciplinati ai sensi della Legge n. 364/89, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

Questo quadro normativo, però, non può essere interpretato nell’ottica di dover considerare tenuti alla compilazione del quadro RW tutti i soggetti che sono coinvolti nella vicenda negoziale del trust. In altre parole, è necessario tenere presente quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 53/E/2019, per la quale la definizione di titolarità effettiva, proveniente dalla disciplina dell’antiriciclaggio, deve essere interpretata in modo compatibile con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale.

Pertanto, il presupposto per essere tenuti alla compilazione del quadro RW è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Di conseguenza, l’amministratore (o il direttore generale) di una fondazione (ente non commerciale) oppure il trustee di un trust non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della persona giuridica. Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate può essere esteso anche al guardiano, il quale svolge una funzione che, ordinariamente, non prevede alcun diritto patrimoniale sulle disponibilità estere del trust. Vedasi, dello stesso tenore anche la Risposta ad interpello n. 506/E/2020. Nel caso analizzato l’Agenzia esclude dall’obbligo di monitoraggio il guardiano.

Ai fini della compilazione del quadro RW, quindi, sembra che per i trust, le fondazioni estere e altri strumenti affini, per individuare i titolari effettivi si debba guardare all’effettivo possesso del reddito e/o del patrimonio, nel senso di disponibilità dello stesso.

Disponente: quando è titolare effettivo del trust?

Partendo dalle disposizioni sinora indicate, se il trust risulta irrevocabile e il disponente (settlor) non riserva per sé diritti sui beni, questi non dovrebbe essere soggetto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Tale conclusione deriva dal fatto che l’atto di segregazione determina la perdita di tutti i diritti sul fondo di dotazione del trust. In caso contrario, invece, quando siamo di fronte ad un trust revocabile si ritiene che il disponente potrebbe risultare titolare effettivo dell’investimento (naturalmente, sempreché il trust non venga considerato meramente interposto).

Beneficiari del trust: quando sono titolari effettivi?

Con riferimento alla titolarità effettiva dei beneficiari del trust, infine, resta fermo il principio per il quale l’obbligo di compilazione del quadro RW si verifica se il contribuente risulta beneficiario individuato del trust: ad ogni modo, il beneficiario di una quota del reddito del trust che non può pretendere alcunché in relazione alle sue utilità e/o del suo patrimonio dovrebbe essere escluso dall’adempimento. Infatti, supponendo che si risulti soggetti al quadro RW in caso di disponibilità di un reddito o di un patrimonio estero.

BENEFICIARI RESIDENTIDESCRIZIONEQUADRO RW
TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST ESTEROBeneficiari individuati che godono di un diritto legale alla percezione di una rendita o di di un diritto sul patrimonio del trust esteroObbligo di compilazione
NON TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST ESTEROBeneficiari individuati che non hanno diritto a pretendere una rendita o un patrimonioEsonero dalla compilazione
  • I beneficiari che godono un diritto legale alla percezione di una rendita oppure sul patrimonio del trust estero (anche in merito al godimento di quest’ultimo) sono obbligati alla compilazione del quadro RW in relazione ai beni esteri del trust, in quanto risultano titolari effettivi del medesimo;
  • I beneficiari che, pur essendo dichiarati all’interno dell’atto di trust, non hanno alcun diritto a pretendere alcunché con riferimento ai redditi o ai beni del medesimo non dovrebbero essere tenuti alla compilazione del quadro RW, perché non risulterebbero titolari effettivi degli investimenti esteri. Tuttavia, la Circolare n. 38/E/2013 (§ 1.1.1) riporta che “il beneficiario di un trust estero che non è titolare effettivo deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile” (non rendendo applicabile l’approccio “look through“).

Monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari con la Risposta ad interpello n. 693 del 8 ottobre 2021. Si tratta del caso di un trust non residente con beneficiari italiani. L’Agenzia afferma che i beneficiari sono tenuti alla compilazione del quadro RW e che non è possibile affidare l’incarico ad una fiduciaria. Inoltre, il monitoraggio è dovuto anche se il beneficiario non ha raggiunto la maggiore età. In questo caso, quindi, con trust non residente, i beneficiari sono gli unici soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW in qualità di titolari effettivi.

Soggetti residenti beneficiari di trust

Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l’attuale disciplina, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano “individuati o facilmente individuabili” e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi. Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica.

Trust opaco estero

Nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del TUIR, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio. Pertanto qualora nell’atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW.

Trust discrezionale

Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi del trust. Si precisa, inoltre, che qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust. Con riferimento ai “titolari di interessi successivi”, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”. Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee. Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

Trust interposti

Al riguardo, come chiarito con Circolare n. 38/E del 2013, in generale, i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia. In sostanza, in linea con le indicazioni già date in occasione della circolare 38/E/2013, il monitoraggio fiscale operato da tutti i beneficiari residenti in Italia, in quanto onere loro spettante, in relazione all’intero patrimonio estero detenuto dal trust residente in Italia, esonera il trust dalla compilazione del quadro RW. Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Pertanto, i titolari effettivi di un trust sono tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi della disciplina sul monitoraggio fiscale a prescindere dallo stato di stabilimento del trust (sia esso residente o non residente) e sempre utilizzando l’approccio del look through. Di conseguenza, ogni qual volta si verifichino i presupposti per acquisire la qualifica di titolare effettivo, il contribuente dovrà indicare nel Quadro RW il valore degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria intestate al trust medesimo, nonché la percentuale di partecipazione al patrimonio del trust.

Applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE

A decorrere dal periodo di imposta 2020 sono soggetti passivi di IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia. Dette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica rispettivamente, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta di bollo.

Rientrano, quindi, nell’ambito oggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/90 per gli investimenti e le attività detenuti all’estero, adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero. Il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Entro tale termine deve essere versato anche il primo acconto per le imposte relative all’annualità in corso.

Presupposto per l’applicazione dell’IVIE

Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVIE è costituito dal possesso di un immobile all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quanto al requisito della residenza fiscale dei soggetti passivi dell’imposta, per i trust occorre far riferimento all’articolo 73, comma 3, del TUIR che stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. “white list”, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. Resta fermo che per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta – fattispecie di esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi prevista dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 167/90 – il trust è comunque tenuto al versamento della relativa IVIE qualora dovuta.

Presupposto per l’applicazione dell’IVAFE

Anche l’IVAFE si applica nei confronti dei trust residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Tale imposta si rende applicabile sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato.

L’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei “prodotti finanziari”, dei “conti correnti” e dei “libretti di risparmio”. L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. A tale proposito, per poter giungere alla definizione dei “prodotti finanziari” utile all’applicazione dell’IVAFE, è necessario fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa. Per “prodotti finanziari” si intendono quelli elencati all’articolo 1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (Circolare n. 48/E/2012). Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l’imposta è dovuta da un minimo di 100 euro ad un massimo di 14.000 euro. Si ritiene opportuno ricordare che la base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. In mancanza del valore di mercato si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso. Inoltre, è possibile detrarre dall’IVAFE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

Indicazioni sulla compilazione del quadro RW

Il soggetto titolare effettivo di un trust estero è tenuto alla compilazione del quadro RW relativamente alla propria quota di patrimonio detenuto. Questo significa che, qualora non vi sia un trust interposto, il titolare effettivo deve compilare il quadro RW avendo cura di indicare la propria quota di partecipazione al patrimonio del trust. Qualora, invece, il trust sia costituito in paese non white list deve essere adottato l’approccio look throug andando ad indicare il valore delle attività detenute nell’istituto.

Il titolare effettivo deve indicare nella colonna 1 il codice 4beneficiario di trust“, mentre il codice 2titolare effettivo” in colonna 2. Il codice 11Partecipazioni al patrimonio di trust, fondazioni, o altre entità giuridiche diverse dalle società“, deve essere inserito in colonna 3 (codice individuazione bene). Deve poi essere indicato il codice dello Stato estero di ubicazione dell’ente, il criterio di determinazione del valore, ed il valore iniziale e finale della partecipazione. Infine, in colonna 21 deve essere indicato il codice fiscale del trust.

Il trust ha l’obbligo di compilazione del quadro RW, solo qualora si possa qualificare come ente non commerciale residente, ed in quanto titolare di attività patrimoniali e finanziarie estere per le quali devono essere versate le relative imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE. Naturalmente, il trust dovrà compilare il quadro RW avendo cura di indicare i codici fiscali dei beneficiari residenti individuati, nelle apposite colonne 22 e 23. Inoltre in colonna 18 deve essere indicato se l’attività patrimoniale o finanziaria ha prodotto redditi imponibili ed in quale quadro è imputato il reddito (es. quadro RL per i canoni di locazione da beni immobili, quadro RT per le plusvalenza, RM per i dividendi, etc).

Compilazione del quadro RW in caso di titolare effettivo del trust

Vediamo di seguito alcune indicazioni sulla compilazione del quadro RW per i titolari effettivi di trust.

Esempio 1) Trust fiscalmente residente in Italia

Ipotizziamo che vi sia un beneficiario residente in Italia del patrimonio dell’ente. Il trust detiene un immobile estero ed un conto corrente estero. In questo caso il contribuente in qualità di titolare effettivo degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere (immobili e conti correnti) nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile.

Il trust, in quanto residente e ovviamente a condizione che sia un ente non commerciale, deve indicare nel quadro RW il valore dei predetti investimenti ed attività e la percentuale del patrimonio non attribuibile al titolare effettivo.

Esempio 2) Trust fiscalmente residente all’estero

Prendiamo l’ipotesi prevista nell’esempio precedente con l’unica variante che il trust è residente all’estero. Come nel punto precedente il beneficiario residente indica la sua quota del 25% dell’investimento, ma il trust non indica niente in quanto non residente.

Esempio 3) Trust fiscalmente residente in Italia con partecipazione in società paradisiaca

Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota pari all’80% del patrimonio detenuto all’estero dal trust tra cui una partecipazione in misura del 50% in una società estera localizzata in un Paese non white list che, a sua volta detiene un conto corrente estero. In tal caso il contribuente in qualità di titolare effettivo dell’investimento all’estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust deve indicare nel quadro RW il valore complessivo di detti investimenti e attività e del conto corrente detenuto dalla società, indicando la percentuale di patrimonio nel trust ad esso riconducibile (80%).

Il trust residente compilerà il quadro per indicare il valore dei beni ed assolvere eventuali obblighi legati al versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Esempio 4) Trust interposto

Ipotizziamo che un soggetto abbia costituito in paese non white list un trust che detiene un conto corrente estero. Il trust è considerato un soggetto interposto poiché il disponente è anche il beneficiario finale dei beni. In questo caso il soggetto disponente/beneficiario è tenuto alla compilazione del quadro RW. Il trust interposto è considerato nullo fiscalmente e quindi il disponente/beneficiario dichiara direttamente l’investimento estero (conto corrente estero, non rilevando la partecipazione nel trust).

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