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Immobile estero in nuda proprietà: obbligo del quadro RW

La compilazione del quadro RW (o W del 730) è obbligatoria sia per l'usufruttuario che per il nudo proprietario di bene immobile detenuto all'estero per assolvere l'obbligo di monitoraggio fiscale.

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Il nudo proprietario e l’usufruttuario di un immobile detenuto all’estero hanno l’obbligo, con modalità diverse, di compilazione del quadro RW (o del quadro W del modello 730). Entrambi i soggetti, se fiscalmente, residenti in Italia, hanno l’obbligo di assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per il soggetto titolare del diritto di usufrutto vi è l’obbligo di monitoraggio ed anche di pagamento dell’IVIE. Mentre per il soggetto titolare del diritto di nuda proprietà, vi è il mero obbligo di segnalazione dell’immobile. Di seguito ti mostro tutte le informazioni disponibili sugli obblighi del soggetto titolare di immobile estero in nuda proprietà ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale

Sono tenuti agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90 le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Come vedremo meglio di seguito, gli obblighi riguardano attività patrimoniali e finanziarie suscettibili di produrre reddito imponibile.

Attività estere da monitorare anche se non producono redditi

In relazione all’obbligo di monitoraggio fiscale l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E/2009, ha chiarito che i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW le attività finanziarie e gli investimenti, non solo nel caso di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche nel caso in cui la produzione dei redditi rimanga solo astratta o potenziale.

Successivamente, con la Circolare n. 45/E/2010 la stessa Agenzia ha aggiunto che l’obbligo di monitoraggio fiscale deve essere assolto anche in caso di detenzione di attività finanziarie e patrimoniali a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla modalità di acquisizione. Di fatto, devono essere monitorate attività e finanziamenti anche se sono derivante da eredità o donazioni.

Nel caso in cui, sullo stesso bene gravino più diritti reali, come nuda proprietà ed usufrutto, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà. Infatti, anche per l’immobile estero in nuda proprietà vi è la possibilità di generare redditi di fonte estera. Sul punto, occorre segnalare la Risoluzione n. 142/E/2010, la quale ha chiarito che l’usufruttuario ha la possibilità di cedere tale diritto o concedere in locazione l’immobile. Il titolare della nuda proprietà può cedere la stessa ovvero cedere o locare l’immobile una volta estinto il diritto di usufrutto ed acquisita la piena proprietà. Da qui nasce l’obbligo di segnalazione nel quadro RW anche per il nudo proprietario dell’investimento.

Immobile estero in nuda proprietà: il caso risolto dalla Risoluzione n. 142/E/2010

Nella citata Risoluzione n. 142/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di due fratelli che detenevano la nuda proprietà su un immobile estero. Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria ciascun soggetto deve dichiarare le attività finanziarie o patrimoniali possedute in comunione o cointestate nel quadro RW per la sola quota parte di propria competenza. Questo, nel caso in cui l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà)”.

Quindi, ognuno dei due fratelli è tenuto ad indicare nel quadro RW il 50% del valore della nuda proprietà posseduta sull’immobile detenuto all’estero. Il valore da indicare è il costo storico di acquisto (del diritto reale), come risultante dalla documentazione (atto di costituzione del diritto reale). Tale valore deve essere maggiorati degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione. Restano esclusi gli interessi passivi. Non vi sono obblighi di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.

Il caso del conto estero cointestato
L’Agenzia delle Entrate effettua un distinguo per il caso del conto corrente estero cointestato. In questo caso, per attività patrimoniali o finanziarie cointestate ove sia riscontrabile la disponibilità piena delle stesse da parte di ogni intestatario, il quadro RW deve essere compilato da ogni intestatario per l’intero valore delle attività. Questo, in quanto ogni soggetto intestatario ha la possibilità di prelevare senza limiti di importo.

Compilazione del quadro RW in caso di immobile estero in nuda proprietà

Di seguito ho provato ad effettuare la compilazione del quadro RW, seguendo le relative istruzioni di compilazione, in caso di immobile estero in nuda proprietà detenuto da una persona fisica residente in Italia.

La compilazione avverrà con le seguenti modalità:

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Codice titolo di possessoDeve essere indicato il codice 3→ nuda proprietà
3Codice indiv. beneCodice 15 – Investimenti in beni immobili
4Codice Stato esteroIndicare il codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
5Quota di possessoIndicare la percentuale di possesso. In caso di due cointestatari della nuda proprietà 50%.
6Criterio determinazione valoreIndicare il criterio di determinazione utilizzato, solitamente il valore utilizzato dall’usufruttario o quello del costo storico
7Valore inizialeIndicare il valore al primo gennaio o nel primo giorno di detenzione dell’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
8Valore finaleIndicare il valore al trentuno dicembre o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile. Il valore non deve essere aggiornato di anno in anno in relazione alle movimentazioni dei cambi tra valute.
11Mesi IVIEIl nudo proprietario non ha obblighi IVIE
12Credito di imposta
13Detrazioni IVIE
14Codice
31IVIE
32IVIE dovuta
18/19Codice fiscale cointestatariDeve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale/i cointestatario/i dell’immobile/i estero/i
Per approfondire:
Mancata compilazione del quadro RW: il ravvedimento operoso
IVIE l’imposta sugli immobili all’Estero: presupposti

Consulenza fiscale online

Se hai letto questo articolo ti sarai accorto che la compilazione del quadro RW non è mai semplice. Le casistiche che si possono presentare nella pratica sono molte e spesso c’è bisogno dell’aiuto di un esperto per approfondire la propria situazione e chiarire i propri dubbi. Inoltre, il quadro RW si intreccia spesso con i quadri reddituali collegati.

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