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Ecommerce in Regime Forfettario: il registro corrispettivi

La gestione del registro dei corrispettivi (con esonero dalla trasmissione telematica) in caso di E-commerce in regime forfettario.

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Gli imprenditori individuali che operano attraverso un’attività di e-commerce utilizzando il regime forfettario hanno la possibilità di utilizzare il registro dei corrispettivi di vendita per documentare le operazioni B2C.

Una delle domande che maggiormente mi arrivano sull’argomento E-commerce è se sia possibile operare sfruttando i vantaggi del regime forfettario. La risposta a questa domanda non può che essere positiva. Il regime di vantaggio per le partite IVA di minori dimensioni può essere utilizzato (nel rispetto dei suoi requisiti di accesso e permanenza) anche per l’esercizio di attività di commercio online. Questo regime fiscale, come sappiamo, porta con se una serie di semplificazioni che si riflettono in modo positivo anche nell’attività di commercio sul web. Per questo devi necessariamente prendere in considerazione questo regime per la tua attività se vuoi operare online. Tuttavia, tieni presente che con questo regime non hai la possibilità di dedurti analiticamente i costi sostenuti. In molti casi nelle attività di e-commerce questo può rivelarsi uno svantaggio, specialmente se si opera con magazzino proprio (rispetto al più semplice dropshipping). Per questo tipo di valutazioni e simulazioni di convenienza ti consiglio di svolgere un’analisi completa con un Commercialista esperto (al termine della guida il link per contattarmi). In questo contributo, invece, intendo mostrarti quali sono gli adempimenti fiscali per i soggetti che utilizzano il regime forfettario e che operano nel settore delle vendite online. In particolare, vedremo quando è obbligatorio emettere fattura e quando invece vige l’esonero, quindi l’utilizzo del registro dei corrispettivi. Cominciamo!

Posso gestire un’e-commerce utilizzando il regime forfettario?

L’attività di e-commerce o di vendita online può essere effettuata anche attraverso il regime forfettario. Ad oggi il settore del commercio online è tra i più diffusi dell’economia. Tuttavia, ci sono tantissime imprese del settore che chiudono ogni giorno dall’elevata concorrenza nel settore. Restare in questo ambito a lungo non è semplice. Per questo motivo anche la leva fiscale può fare la differenza per restare sul mercato.

Il regime forfettario offre sicuramente interessanti vantaggi per chi opera in e-commerce ma, tuttavia, occorre prestare la dovuta attenzione. Se possiedi già un negozio fisico e vuoi passare anche al canale di vendita online il regime forfettario non è il miglior regime fiscale per te. Al contrario, se operi solo online e non hai grossi costi di gestione (è il caso ad esempio di alcuni ambiti del drop-shipping), questo regime fiscale può sicuramente esserti di aiuto, con importanti vantaggi fiscali.

Senza entrare in dettaglio, possiamo dire che il mondo dell’e-commerce può essere suddiviso in due ambiti:

  1. E-commerce diretto. Per commercio elettronico diretto si intendono le transazioni riguardanti beni immateriali. Ci riferiamo, dunque, alla vendita non di prodotti digitali, come nel caso di un e-book, di un brano musicale scaricabile in formato mp3, di un software o di un app per smartphone e via di seguito.
  2. E-commerce indiretto. Il commercio elettronico indiretto riguarda, invece, la vendita di beni materiali. In questo caso, soltanto la transazione avviene per via telematica, come per i venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA, mentre la cessione del prodotto in questione (dai generi alimentari al paio di calzature, dal cellulare ai gioielli artigianali) segue i canali tradizionali (spedizione e consegna al cliente).

Un’ulteriore differenza riguarda l’acquirente finale, a seconda che esso sia un cliente privato (B2C) o un soggetto passivo IVA (B2B). Vediamo, dunque, quali sono gli adempimenti necessari, in base al tipo di operazione per l’e-commerce in regime forfettario.

Commercio online nel regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le piccole partite IVA, ovvero per i commercianti, gli artigiani e i professionisti. Si tratta di operatori con fatturato annuo non superiore ai 65.000 euro. Chi sceglie di assoggettarsi a questo regime fiscale può usufruire di svariati vantaggi – sia fiscali che amministrativi – come, ad esempio:

  • Versamento di un’imposta sostitutiva (di IRPEF, e addizionali) con aliquota fissa al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività;
  • L’esonero da Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), esterometro, ecc.;
  • Nessun obbligo di tenuta dei registri IVA;
  • Fattura elettronica obbligatoria solo per ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente (o in quello in corso).

Tra le agevolazioni offerte ai cosiddetti forfettari, vi è anche l’esenzione IVA. Le operazioni – siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi – non sono, dunque, soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che non deve essere indicata in fattura. Se operi in e-commerce in questo vantaggio si traduce nella possibilità di offrire prezzi più bassi e concorrenziali. Tuttavia, devi prestare attenzione a non verificare una delle cause di esclusione dal regime. Ne parlo approfonditamente in questo contributo: “Cause di esclusione dal regime forfettario“.

Per i venditori online che non superano i 65.000 euro il regime consente di determinare il reddito applicando il coefficiente di redditività del 40%. Questo significa che ogni 1.000 euro di vendite soltanto 400 euro sono reddito imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque anni per le nuove attività). In altri termini, se vendi un bene a 1.000 euro il tuo reddito, su cui paghi tasse e contributi è di 400 euro, mentre 600 euro sono i tuoi costi forfettari. Questo significa che se il bene venduto (e i relativi costi diretti ed indiretti) sono inferiori a 600 euro hai un grande vantaggio ad applicare questo regime fiscale. In caso contrario, il regime potrebbe rimanere sempre conveniente, ma è opportuno che tu effettui qualche riflessione con il tuo Commercialista. Nel caso ti consiglio di effettuare una simulazione per confrontare l’utilizzo del regime forfettario con la contabilità semplificata. Se farai ogni anno questo tipo di simulazione potrai essere certo di utilizzare sempre il regime fiscale migliore per te.

Come certificare i corrispettivi di vendita negli e-commerce in regime forfettario?

In linea generale, anche gli adempimenti contabili sono semplificati con il forfettario. Aspetto che, inevitabilmente, si traduce in un ulteriore vantaggio sia di ordine pratico che economico. I costi gestione di una partita IVA in sono relativamente contenuti. Proprio in relazione a questo aspetto vi è una particolarità legata alla tenuta del registro dei corrispettivi di vendita che anche le attività di commercio online possono sfruttare. Le operazioni di ecommerce business to consumer (B2C) ove il committente privato, non richiede l’emissione della fattura (al momento dell’acquisto), possono essere certificate attraverso la compilazione del registro dei corrispettivi di vendita, seguendo la disciplina previste per le vendite per corrispondenza.

Il registro dei corrispettivi di vendita è un documento fiscale obbligatorio in cui si annotano i corrispettivi giornalieri di vendita. I soggetti titolari di partita IVA esonerati dall’obbligo di fatturazione, come ad esempio i commercianti al minuto (ristoranti, parrucchieri, tabaccherie, edicole, etc), al posto della fattura (ove non richiesta) utilizzano una forma di certificazione telematica che consente, appunto, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Soltanto le categorie di operatori non obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi hanno la possibilità di continuare ad utilizzare il registro dei corrispettivi di vendita cartaceo, sul quale andare a riepilogare tutte le operazioni effettuate giornalmente, suddivise per aliquote IVA. Nel registro devono essere indicate anche le vendite per le quali è stata emessa fattura.

Commercio elettronico esonerato alla trasmissione elettronica dei corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 198/E/2019, ha chiarito che i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di un attività di commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale esonero è indipendente dal regime fiscale utilizzato, quindi, anche i soggetti che applicano il regime forfettario sono esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Per queste categorie di soggetti, quindi, rimane l’obbligo della compilazione cartacea del registro dei corrispettivi e l’emissione della fattura se richiesta dal cliente. Di fatto, quindi, la trasmissione dei corrispettivi elettronici rimane una possibilità ma non un obbligo, anche per i soggetti che operano i regime forfettario. Detto questo andiamo a vedere come si differenziano queste disposizioni tra ecommerce diretto ed indiretto.

E-commerce diretto ed indiretto e certificazione delle vendite

Sia per l’attività di ecommerce diretto che indiretto gli aspetti legati alla certificazione dei compensi percepiti dipende dalla tipologia di transazione effettuata. In particolare, occorre distinguere tra operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA ed operazioni verso soggetti privati.

Transazioni verso soggetti passivi IVA (operazioni B2B)Obbligo di emissione della fattura (con modalità immediata o differita)
Transazioni verso soggetti privati (operazioni B2C)Si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza, per le quali vige l’esonero da:
– Obbligo di fatturazione. Questo a meno che la fattura non sia esplicitamente richiesta dall’acquirente al momento dell’ordine;
– Obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi (esonero per i forfettari che utilizzano il registro dei corrispettivi di vendita).

La gestione del registro dei corrispettivi di vendita

Come abbiamo visto in caso di transazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, per le quali non è necessario emettere fattura (a meno che non venga richiesta dal cliente stesso), è sufficiente indicare le somme nel registro dei corrispettivi. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello della transazione. In relazione alla compilazione del registro per gli operatori in regime forfettario vi è una particolarità da rispettare. I venditori online forfettari, infatti, devono indicare nel registro soltanto gli importi incassati, ma non l’IVA (in quanto operazioni fuori campo). Infatti, registro dei corrispettivi, nel regime forfettario, deve contenere:

  • L’indicazione e la somma delle transazioni effettuate giornalmente;
  • Le eventuali transazioni per le quali è stata già emessa la fattura (su richiesta del cliente).

L’annotazione delle somme deve avvenire entro il giorno successivo non festivo a quello dell’operazione. Non si deve dimenticare che gli incassi annotati nel registro corrispettivi devono essere cumulati con gli altri certificati da fattura per la verifica del limite dei compensi legati alla permanenza nel regime forfettario.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho voluto riepilogare le principali disposizioni di favore che riguardano la gestione fiscale delle vendite in ecommerce legate ai contribuenti che adottano il regime forfettario. La cosa importante è ricordarsi di implementare da subito, assieme al proprio dottore Commercialista di fiducia la corretta implementazione tra fatturazione e registro dei corrispettivi di vendita. In questo modo potrai beneficiare al massimo delle agevolazioni concesse dal legislatore per le attività di ecommerce. In questi termini, la cosa importante è saper riconoscere la tipologia corretta di operazione di vendita effettuata. Solo in questo moto potrai capire quando emettere fattura piuttosto che certificare la vendita nel registro dei corrispettivi.

Non preoccuparti, so bene che tutto questo non sia semplice!

Se hai intenzione di metterti in proprio ed aprire un’attività di vendita online o se sei già titolare di un sito e-commerce, contattami! Potrai richiedermi una consulenza personalizzata. Questo sei per chiarire una volta per tutte i tuoi dubbi, oppure per avere un dottore Commercialista esperto che possa affiancarti nella tua attività. Valuterò assieme a te l’opzione fiscale più vantaggiosa per la situazione e sarai seguito passo dopo passo.

Domande frequenti

Con il Regime Forfettario posso aprire un E-commerce?

La risposta è positiva. Anche i contribuenti che adottano il regime forfettario possono aprire un e-commerce, beneficiando delle stesse semplificazioni che riguardano le vendite a distanza, ovvero la possibilità di sfruttare l’esonero dalla certificazione telematica dei corrispettivi di vendita nelle operazioni B2C (con tenuta del registro cartaceo dei corrispettivi).

E’ conveniente il Regime Forfettario per un E-commerce?

Il regime forfettario per gli e-commerce è conveniente quando vi sono volumi di fatturato annui sotto i 65.000 euro e quando i costi relativi al prodotto venduto non superano il 60% del prezzo di vendita finale. Altra possibilità in cui il regime è conveniente riguarda gli e-commerce che operano in dropshipping.

Come si certificano le vendite di un E-commerce in Regime Forfettario?

Un E-commerce in regime forfettario certifica le vendite a privati attraversi la tenuta del registro dei corrispettivi di vendita (beneficiando dell’esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi). Le vendite effettuate verso altre imprese devono essere certificate dall’emissione di fattura.

Si applica il Registro dei Corrispettivi all’Ecommerce Forfettario?

La risposta è positiva il Registro dei Corrispettivi, nel Regime Forfettario, deve pertanto contenere: la somma delle transazioni effettuate giornalmente; le eventuali transazioni per le quali è stata già emessa la fattura (su richiesta del cliente). Nel Registro dei Corrispettivi i forfettari indicano solo l’importo della cessione, senza l’indicazione dell’IVA.

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