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La rinuncia all’eredità tra aspetti civilistici e fiscali

Che cos'è la rinuncia all'eredità e come funziona: chi può rinunciare all'eredità e come lo deve fare secondo la disciplina del codice civile.

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La rinuncia all’eredità è una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto (con testamento o senza). La rinuncia deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità.

In ambito di successione spesso ci si trova di fronte alla possibilità di valutare se accettare o rifiutare (tramite rinuncia) all’eredità. La qualità di erede si acquista, di regola, volontariamente mediante l’accettazione, i cui effetti retroagiscono, in virtù di una finzione giuridica, al momento nel quale si è aperta la successione (momento della morte).

Il chiamato all’eredità ha a disposizione 10 anni, dal momento dell’apertura della successione (ovvero, in presenza di condizione, dal momento del suo avveramento), per procedere all’accettazione dell’eredità. Oltre tale termine, il suo diritto di accettare si prescrive (art. 480 c.c. ).

L’erede, ad esempio, può voler rinunciare all’eredità, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai suoi crediti. In questo modo è possibile far cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione. Per questo motivo gli eventuali creditori del defunto non potranno rivalersi su di lui per il pagamento dei debiti ereditari. In questo articolo, dedicato agli aspetti legali legati alla rinuncia all’eredità, vedremo anche gli aspetti legati alle imposte indirette ad agli aspetti di accertamento e sanzionatori.

Come si rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità deve essere effettuata attraverso una dichiarazione:

  1. Ricevuta da un Notaio oppure
  2. Ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La rinuncia espressa all’eredità

Sostanzialmente, prima che sia scaduto il termine per accettare, l’erede può anche rinunziare espressamente all’eredità. Secondo quanto previsto dall’art. 519 c.c., la rinuncia (allo stesso modo dell’accettazione beneficiata) deve essere realizzata con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Essa deve essere inserita nel registro delle successioni.

Se l’erede è a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia, a norma dell’art. 485 c.c., deve essere espressa entro tre mesi dall’apertura della successione (che è anche il termine entro il quale deve terminare l’inventario – salva proroga – in caso intenda accettare con beneficio di inventario ex art. 484 c.c. ). Inoltre, non può rinunciare l’erede che abbia sottratto o nascosto beni ereditari (art. 527 c.c. ). La rinuncia non può essere assoggettata a termini o condizioni e non può essere parziale (art. 520 c.c. ). Inoltre, la rinuncia fatta verso corrispettivo o a favore di soltanto alcuni dei chiamati implica l’accettazione dell’eredità.

La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, nel senso che il rinunciante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato“. Con la rinuncia, l’erede non perde definitivamente il diritto di accettare, nel termine di 10 anni, l’eredità. Egli potrà effettivamente esercitarlo, però, solo ove altri eredi, accettando, non abbiano già preso il suo posto. Ove la rinuncia all’eredità pregiudichi i diritti dei creditori del rinunciante, questi possono impugnarla (art. 524 c.c. ), ma con il limitato effetto di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito, mentre il rinunciante non acquista la qualità di erede. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, la dichiarazione è nulla (ossia non produce nessun effetto).

La rinuncia irregolare all’eredità

La rinuncia all’eredità non iscritta nel registro delle successioni, sebbene non possa estrinsecare nei confronti dei terzi gli effetti civilistici propri della rinuncia all’eredità, non può neppure valere come accettazione. Pertanto, nel caso in cui un erede abbia posto in essere una rinuncia irregolare (in quanto non ne ha eseguito l’iscrizione nel registro delle successioni) ai fini tributari la sua posizione è assimilabile a quella degli eredi che, pur chiamati all’eredità, non abbiano ancora accettato. Sul punto vedasi la Corte di Cassazione con la sentenza 11.2.2005 n. 2820.

Gli effetti della rinuncia all’eredità

Che cosa accade all’eredità se il soggetto chiamato fa la dichiarazione di rinuncia? A chi spettano i beni?

Dobbiamo distinguere due casistiche:

Nelle successioni legittime

In caso di successione legittima (ovvero che segue le indicazioni della legge e non quelle del testamento), a seguito della rinuncia di un erede può realizzarsi la rappresentazione (di cui all’art. 467 e ss. c.c. ). A norma  dell’art. 467 c.c., infatti, al soggetto che non può o non vuole succedere (ad esempio perché rinuncia all’eredità) “subentrano” i suoi discendenti (rappresentanti). La rappresentazione può aver luogo solo ove il chiamato originario, che ha rinunciato all’eredità, sia:

  • Un figlio del defunto;
  • Un fratello o una sorella del defunto.

Come previsto dall’art. 469 c.c., la successione per rappresentazione avviene per stirpi. Ciò significa che i discendenti del soggetto (figlio o fratello del de cuius) che non può o non vuole succedere subentrano tutti in luogo dell’ascendente, indipendentemente dal loro numero. Se il soggetto che non può o non vuole succedere ha 2 figli, questi si divideranno la quota di eredità che spettava al proprio padre. I “rappresentanti” succedono direttamente al de cuius, sicché essi hanno diritto a partecipare alla successione di quest’ultimo anche ove abbiano rinunciato all’eredità del loro ascendente, ovvero siano indegni o incapaci di succedere nei suoi confronti. Se non si configurano le condizioni per la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante (si tratta del c.d. accrescimento, di cui all’art. 522 c.c. ). Se il rinunciante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Nelle successioni testamentarie

Nel caso in cui, invece, la successione avvenga per testamento può verificarsi l’ulteriore ipotesi che il testatore abbia previsto la “sostituzione“, ovvero abbia previsto che, in caso di rinuncia di Caio, gli si sostituisca Sempronio. Se il testatore non ha previsto la sostituzione, torna ad operare la rappresentazione, ove ne sussistano le condizioni. Ove non vi siano le condizioni per la rappresentazione, si dà luogo all’accrescimento a norma dell’art. 522 c.c. Ove neppure l’accrescimento sia possibile, si dà luogo alla successione ex lege.

Chi subentra all’eredità in caso di rinuncia?

Il Codice civile indica sinteticamente quali sono le categorie degli eredi. Nella successione legittima l’eredità si devolve:

  • Al coniuge e ai discendenti (figli e nipoti); 
  • Agli ascendenti (genitori e nonni);
  • Ai collaterali;
  • Agli altri parenti sino al sesto grado; 
  • Allo Stato.

Deve essere sottolineato che all’interno di ciascuna di tali classi poi (es. i figli) l’eredità si ripartisce per quote uguali tra i vari coeredi. Questo significa, ad esempio che i figli prevalgono sui fratelli e sui genitori del defunto. Sostanzialmente, la presenza dei figli esenta il diritto degli altri a succedere. Se una persona, senza fare testamento, lascia un figlio, il coniuge e un fratello, l’eredità deve essere suddivisa in quote uguali tra i primi.

Esempi di rinuncia all’eredità

Vediamo adesso alcuni esempi concreti legati alla rinuncia all’eredità.

Esempio 1:
Un soggetto muore senza testamento, lasciando due figli: Luca e Luigi. Se Luca rinuncia all’eredità del padre, la sua quota del 50% si va ad aggiungere alla quota di Luigi, che avrà il 100% dell’eredità. Se Luca avesse un figlio la sua quota passerebbe al figlio e non al fratello.

Esempio 2:
Un soggetto muore, senza testamento, lasciando il figlio come erede. Quest’ultimo, decide di rinunciare all’eredità del padre. In questo caso l’eredità passa al nipote del de cuius.

Esempio 3:
Un soggetto muore con testamento, lasciando i propri beni all’erede (figlio). Nel testamento non è stabilito niente per quanto riguarda la rinuncia all’eredità. In caso di rinuncia da parte dell’erede, i beni passeranno agli eredi diretti del figlio del de cuius.

E’ possibile impugnare la rinuncia all’eredità?

In linea generale la rinuncia all’eredità può essere impugnata sia: 

  • Da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.), sia 
  • Da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato (art. 526 cod. civ.).

In caso di impugnazione da parte dei creditori del soggetto che ha rinunciato questi possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore. Questo al fine di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia. L’impugnazione da parte del soggetto che ha rinunciato avviene solitamente quando la stessa è l’effetto di:

  • Violenza (ad es.: perché estorta con minaccia di un male ingiusto) o
  • Dolo (ossia di inganno), a prescindere da chi sia il colpevole.

Questa impugnazione può essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il raggiro.  

Aspetti fiscali della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità, se validamente operata ai sensi dell’art. 519 c.c., non comporta effetti traslativi, atteso che l’erede rinunciante, con essa, impedisce proprio che si realizzi il trasferimento dei beni e diritti ereditari nel proprio patrimonio. La rinuncia all’eredità, pur essendo soggetta a registrazione (in quanto atto che deve essere accettato da notaio o dal cancelliere del tribunale), sconta l’imposta di registro in misura fissa (200,00 euro) in quanto si tratta di un atto privo di contenuto patrimoniale (a norma dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86). È soggetto ad una sola imposta di registro fissa (200,00 euro) l’atto che contenga più rinunce all’eredità (Circolare n. 44/E/2011 Agenzia Entrate).

Rinuncia traslativa all’eredità

Ove la rinuncia sia operata dopo l’accettazione dell’eredità (anche tacita), ha effetti traslativi, in quanto realizzata con l’effetto di trasferire l’eredità già ricevuta dall’erede, a soggetti terzi (R.M. 15.7.95 n. 203). Secondo la Circolare n. 44/E/2011 deve essere assoggettata ad imposizione proporzionale, come un atto traslativo, la rinuncia che abbia anche una sola delle seguenti caratteristiche:

  • Venga preceduta da accettazione dell’eredità espressa o tacita;
  • Venga effettuata sotto forma di donazione, vendita o cessione dei diritti di successione;
  • Avvenga con corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.

Rinuncia all’eredità: aspetti legati all’abuso del diritto

La rinuncia all’eredità, ove operata al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, configura un abuso del diritto e non può essere opposta all’Amministrazione finanziaria. Questo anche ove non contrasti apertamente con alcuna disposizione né civilistica, né fiscale presente nell’ordinamento italiano (Risoluzione n. 234/E/2009). Questo, in relazione alla definizione di abuso del diritto presente nell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

22 COMMENTI

  1. Salve Dottore Migliorini

    Nel caso in cui il figlio di un defunto (senza testamento) rinuncia all’eredità, questo va a favore del figlio del legittimo erede rinunciatario.
    Ma il figlio di quest’ultimo, può rininciare anche esso all’eredità del “nonno”?

  2. Buonasera, conviene che un 80enne (senza problemi economici e intestatario di una casa) accetti l’eredità del fratello celibe defunto? (casa e patrimonio)
    O è più opportuno che rinunci a favore dei due figli?

  3. E’ molto difficile fornire consigli senza conoscere la situazione personale, gli eredi e l’eredità in oggetto, ma comunque si tratterebbe solo di un’anticipo del suo effetto successorio.

  4. Buongiorno dott. Migliorini,
    Le chiedo di voler gentilmente chiarire la parte “esempi di rinuncia all’eredità”, esempio n. 1, nel caso in cui Luca abbia dei figli cosa succede?
    Cosa dovrebbe fare Luca se, pur avendo dei figli, volesse che essi fossero esclusi dal successione, per permettere che fosse Luigi l’unico ad ereditare?

  5. Buonasera Dott. Migliorini, devo acquistare un immobile prima donato dal defunto alla propria moglie e poi passato in successione ai figli in seguito alla morte della donna. L’agente immobiliare dice di avere una dichiarazione di rinuncia da parte di uno dei due figli legittimi eredi e che questa sia sufficiente per acquistare l’immobile con serenità. Al momento non so quando questa dichiarazione è stata fatta e se è stata registrata. Ma da quanto ho letto mi sembra di capire che entro i 10 anni potrebbero i figli del rinunciatario avanzare richiesta del beneficio dell’eredità. Ho capito bene? Ci sono altre cose a cui fare attenzione?
    Grazie e buona serata.

  6. I miei genitori conviventi sono morti nel giro di ùn mese per covid,loro non mi hanno lascito niente non avevano niente,vivevamo insieme nella stessa casa in affitto, loro hanno dei debiti, volevo rinunciare all’eredità perché comporta solo debiti, devo fare comunque la successione? Grazie

  7. Buonasera Dott.Migliorini
    Alla morte di mia madre poche settimane fa noi figli , siamo in 3 abbiamo fatto una visura catastale e oltre alla casa che era in comunione di beni con mio padre morto 7 anni fa , abbiamo scoperto che risultano due appartamenti al 50% con la nonna anch’essa deceduta . Io e i miei fratelli vorremmo fare una rinuncia le imposte vanno pagate per la singola proprietà o un unico pagamento per entrambi e inoltre si può fare prima che venga aperta la successione ? Grazie

  8. Io e mia sorella abbiamo ereditato dai nostri zii una casa, un terreno e altri due vani. Sono assolutamente inabitabili e purtroppo pesano sul reddito. Sono passati 12 anni da quando è morta mia zia, mio zio purtroppo ci ha lasciati molto prima. Come possiamo fare per lasciare questa eredità che non siamo riuscite nè a vendere, nè ad affittare etc grazie mille per la sua risposta.

  9. Non è possibile rinunciare ad un’eredità già accettata. Possono, i vostri eredi valutare se accettare o meno la vostra eredità in futuro, ma il consiglio è quello di valutare bene la situazione con un legale.

  10. Vorrei sapere se facendo la rinuncia a sette mesi dalla morte del mio genitore, e io o problemi con agenzia delle entrate e debitori .posso farei la rinuncia dei beni ? Grazie

  11. Il nonno “A” muore lasciando debiti alla moglie “B”, alla figlia “C” e alla figlia “D”. Due anni dopo (il 31/12/2021) muore “C”, lasciando anch’essa suoi debiti personali. La figlia di “C” (la nomino “D”), il marito di “C” (lo nomino “E”) e la figlia minorenne della signora D (la nomino “F”), procedono con l’atto di rinuncia all’eredità della signora “C”. Domande: la signora “D”, per evitare i debiti del nonno “A”, deve fare l’atto di rinuncia all’eredità di “A”? La minorenne “F” deve fare l’atto di rinuncia all’eredità del bis-nonno “A”, per evitare i debiti di quest’ultimo?
    Grazie.

  12. Eredità, di mio nipote morto prematuramete, di solo debiti, se non faccio nulla: ne accettare ne rinunciare, passati i 10 anni va in prescrizione, si può fare?

  13. Buonasera. Dopo la morte di mio zio abbiamo fatto la successione ma non inserendo un altro erede legittimo il quale vuole rinunciare alla sua quota venendo a conoscenza solo adesso di questa situazione . Come si può fare ??? Dobbiamo vendere la casa e questo problema lo impedisce . Grazie per la risposta .

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