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Decreto ingiuntivo senza avvocato: come fare?

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Il decreto ingiuntivo è un provvedimento tramite il quale il creditore ottiene il titolo esecutivo per porre in essere la procedura successiva, ossia l’esecuzione, mediante pignoramento. Di solito, l’istanza è presentata tramite un avvocato, tuttavia, è anche possibile procedere autonomamente senza rivolgersi ad un legale. La legge ti consente di presentare istanza al giudice di pace competente solo se il credito risulta inferiore a 1.100 euro, dimostrato da prove scritte e di natura certa, liquida ed esigibile.


Il decreto ingiuntivo è uno strumento mediante il quale si consente al creditore di recuperare le somme che gli sono dovute. Tramite suddetto atto, si assicura al ricorrente un titolo esecutivo, in tempi brevi, per aggredire i beni del debitore. Tuttavia, proprio a causa della sommarietà della procedura, si può ricorrere a tale istituto solo in casi specifici. Si tratta di un atto emesso dall’autorità giudiziaria, attraverso il quale, su istanza della parte creditrice, ingiunge al debitore di adempiere alla prestazione entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Nel presente, verrà anche indicata la facoltà di proporre opposizione, in caso contrario si procederà con l’esecuzione.

Il decreto ingiuntivo è emanato in assenza di contraddittorio fra le parti, a seguito di una fase procedimentale disciplinata dagli artt. 633 e ss. c.p.c.. E’ in genere presentato grazie alla collaborazione di un rappresentante legale. Nel presente articolo, invece, intendiamo darti alcune informazioni per poter procedere in totale autonomia. In primo luogo, ti ricordiamo che tale operazione può essere effettuata solo se il credito non sia superiore a 1.100 euro, presentando istanza al giudice di pace competente. Dunque, dovrai prestare attenzione nell’individuazione del giudice competente. Inoltre, dovrai dare delle precise indicazioni nel decreto, come richiesto dalla legge.

Recupero crediti in sede giudiziaria: alcune nozioni ulteriori

Il recupero crediti insoluti tramite azione giudiziale si baserà sulla documentazione in tuo possesso circa la natura e l’importo del credito da incassare. Proprio di questa considerazione dovrai tener conto in tutte le fasi che precedono l’azioni, tenendo cura di conservare il materiale che potrà esserti utile.

Questa azione però a differenza di quella stragiudiziale avrà dei tempi molto più lunghi e un costo maggiore. L’azione giudiziale nei confronti del o dei debitori avrà inizio con degli atti giudiziari, che avverranno in questo ordine: 

  • Inizialmente verrà notifica la diffida ad adempiere al debitore con un termine nel quale gli verrà intimato il pagamento dei crediti insoluti;
  • Se dopo tale notifica il debitore non dovesse ancora pagare gli verrà notificato un decreto ingiuntivo con conseguente notifica del precetto;
  • Se neanche tali azioni dovessero essere sufficienti e dunque il debitore continua ad essere inadempiente nei tuoi confronti, verrà attivata la procedura di pignoramento dei beni presso di lui o presso terzi fino ad arrivare all’istanza di fallimento.

Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento tramite il quale il creditore ottiene il titolo esecutivo per porre in essere la procedura successiva, ossia l’esecuzione, mediante pignoramento.

Si tratta di un atto emesso dall’autorità giudiziaria, attraverso il quale, su istanza della parte creditrice, ingiunge al debitore di adempiere alla prestazione entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Nel presente, verrà anche indicata la facoltà di proporre opposizione, in caso contrario si procederà con l’esecuzione.

Esso è emanato in assenza di contraddittorio fra le parti, a seguito di una fase procedimentale disciplinata dagli artt. 633 e ss. c.p.c.. Nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, a tale fase, rimessa alla parte creditrice, segue l’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena. Ivi si procede al compiuto accertamento della pretesa creditoria in contraddittorio con il debitore.

Il decreto ingiuntivo deve rispettare precisi requisiti indicati nell’articolo 633 del Codice di procedura civile:

  • Il procedimento per ingiunzione è esperibile solo per la tutela di diritti di credito;
  • I diritti di credito devono possedere un oggetto specifico, quindi una somma di denaro, una quantità determinata di cose fungibili o la consegna di un bene mobile determinato;
  • Quando il credito consiste in una somma di denaro questa deve possedere il requisito della liquidità.

Titolarità del credito

Il diritto di credito va inteso in senso ampio, come diritto all’altrui prestazione. Esso può avere ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile (è il caso più frequente). Inoltre, caso meno frequente, può avere ad oggetto anche una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata (art. 633 c. 1 c.p.c.). Non è possibile agire per ottenere crediti diversi da quelli indicati, quindi, sono esclusi:

  • i crediti di fare e non fare,
  • i crediti per il rilascio di cose immobili,
  • i crediti aventi ad oggetto una quantità indeterminata di denaro o di cose fungibili.

Prova del credito

Il creditore, se vuole ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, è tenuto a fornire la prova scritta del credito fatto valere (art. 633 c. 1 n. 1 c.p.c.). La legge indica espressamente alcuni documenti:

  • Polizze (assicurative, fideiussorie, di pegno);
  • Promesse unilaterali (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, titoli di credito come assegni e cambiali,
  • Scrittura privata;
  • Telegramma (anche se mancante dei requisiti richiesti dal codice civile),
  • Estratti autentici delle scritture contabili, per i crediti di somministrazione di merci, denaro e servizi resi da imprenditori commerciali. Ricordiamo che la fattura attesta solo la provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha emessa e non la veridicità del credito; pertanto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, perde valore di prova, giacché è formata dalla stessa parte che se ne avvale.

Decreto ingiuntivo senza avvocato: quando è possibile?

A differenza di quanto si è solitamente indotti a pensare, il decreto ingiuntivo, cioè l’intimazione di pagamento al debitore insolvente fondata su prova scritta, può essere chiesto anche senza avvocato.

Tuttavia, è necessario che siano rispettate delle condizioni. In primo luogo, per presentare la richiesta innanzi al giudice di pace senza avvocato occorre prima verificare che il credito per il quale si procede non deve superare i 1.100 euro, comprese le spese e gli interessi.

Dunque, l’importo del credito che si intende recuperare, comprensivo di spese, interessi e imposte, non deve essere superiore a 1.100 euro. Si può trattare, ad esempio, di un piccolo prestito ad un amico mai restituito, un pagamento per un bene acquistato su internet e mai ricevuto, un acconto versato a un commerciante per un ordine che non è stato mai rispettato (per esempio, l’acquisto di un’auto nuova per la quale non è stato rispettato il termine di consegna), il mancato pagamento di una rata concordata con un piano di rateizzo tra aziende, una fattura, ecc.

Purché si mantengo nel limite di 1.100 euro, non rileva se il debitore sia questi privato o azienda o p.a.. Dunque, il creditore può rivolgersi personalmente al giudice di pace, senza bisogno di essere assistito da un rappresentante legale.

E’, tuttavia, necessario che il credito sia:

  • certo, cioè fondato su una prova scritta;
  • liquido (quindi in denaro);
  • esigibile (cioè non sottoposto a condizioni).

Come individuare il giudice di pace

Laddove tu intenda procedere autonomamente al decreto ingiuntivo, senza la partecipazione del rappresentante legale, dovrai, in primo luogo, individuare il giudice competente. In genere, il criterio principale da tener in considerazione per individuare la competenza è quello della competenza per territorio.

Dunque, per procedere in tal senso, è necessario rispettare le seguenti disposizioni in materia:

  • il giudice di pace generalmente competente è quello del luogo di residenza del debitore;
  • laddove il credito derivi da un contratto, è possibile rivolgersi al giudice del luogo ove è stato firmato o concluso l’accordo, oppure a quello del luogo ove doveva avvenire il pagamento (il luogo del pagamento, se non specificato nel contratto, è la residenza del creditore).

Richiesta di decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve contenere determinati requisiti, affinché sia valido. In particolare, deve contenere alcuni requisiti:

  • estremi del creditore;
  • estremi del debitore;
  • importo preciso del credito, comprensivo di spese (analiticamente dettagliate) e interessi;
  • causale del credito (ad es. numero fattura, estremi del contratto, ecc.);
  • indicazione e allegazione delle prove scritte: il ricorso per decreto ingiuntivo infatti può essere emesso solo se il credito è certo nel suo preciso ammontare, liquido e non soggetto a condizioni che ne sospendano momentaneamente l’esigibilità;
  • la richiesta al giudice di emissione del decreto ingiuntivo.

La richiesta di decreto ingiuntivo può essere effettuata anche online. Infatti, è esperibile attraverso il sistema SIGP@InternetNazionale che consente di:

  • ottenere informazioni sullo stato del procedimento;
  • compilare un ricorso online in opposizione a sanzioni amministrative oppure per decreto ingiuntivo.

Al termine della procedura online, il ricorrente deve stampare il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo (che verranno generate dal sistema). Questi devono essere presentati personalmente all’ufficio del giudice di pace competente per territorio.

Tutte le eventuali comunicazioni e gli aggiornamenti verranno forniti direttamente al proprio indirizzo email.

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