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Dematerializzazione quote Srl: come funziona

La dematerializzazione delle quote delle SRL e l'introduzione di azioni con voto plurimo e maggiorato nelle società per azioni.

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La Legge 5 marzo 2024, n. 21, resa ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, in vigore da mercoledì 27 marzo introduce particolari innovazioni per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata (SRL). Uno degli elementi chiave è la dematerializzazione delle quote societarie, che rende più agevoli e convenienti gli scambi di quote, eliminando la necessità di ricorrere al notaio per la sottoscrizione. La novità riguarda le Società a Responsabilità Limitata che rientrino nella categoria delle Pmi. Questo significa che, nei casi in cui venga effettuata un’opzione in tal senso, la quota di Srl-Pmi è da trattare in forma scritturale e cioè come un’azione di Spa dematerializzata (sono tali, ad esempio, quelle emesse dalle società per azioni quotate).

L’obiettivo è quello di incentivare il più possibile la quotazione in Borsa delle società. Questo,  per cercare di contenere il fenomeno massiccio al quale stiamo assistendo negli ultimi anni. Si tratta del “delisting, cioè l’uscita delle società dalla Borsa con la cancellazione del titolo dal listino azionario su cui è quotata.

Deve essere precisato che la nuova normativa non appare invece estensibile, in base al suo tenore letterale, alle Srl che, in ragione delle loro grandi dimensioni, fuoriescano dal perimetro delle Pmi. Queste ultime rappresentano un non indifferente novero di società, se si pensa che, secondo gli ultimi dati disponibili elaborati dall’Istat, su oltre un milione circa di imprese operanti in Italia, circa il 22% è rappresentato da Srl e il circa 15% circa è rappresentato da Pmi (considerando congiuntamente le Spa-Pmi e le Srl-Pmi).

Vediamo di seguito i dettagli.

Quando una Srl è una pmi?

Per comprendere a quali emissioni di quote da parte di Società a responsabilità limitata sia applicabile il sistema di dematerializzazione, occorre stabilire quando una società a responsabilità limitata sia qualificabile in termini di “Pmi”.

Secondo una tesi, si dovrebbe utilizzare la nozione utilizzata dal D.Lgs. n. 58/98 (il Tuf, Testo unico finanza) in materia di crowdfunding. Tesi secondo la quale sono Pmi le “società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato” soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri:

  • Numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250,
  • Totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro
  • Fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni.

Secondo altra opinione, si tratterebbe di una definizione da ricavare dalla Raccomandazione della Commissione Ue 2003/361/Ce. Disposizione in base alla quale sarebbero da considerate Pmi le imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

In effetti, le due definizioni sono pressoché identiche dal punto di vista quantitativo. Queste, differiscono solo per il fatto che la Raccomandazione n. 2003/361 richiede che la soglia relativa al numero dei dipendenti non possa essere mai superata. Questo, a differenza della nozione contenuta nel Tuf, secondo la quale le due soglie da non superare sono alternative fra tutti i tre i parametri.

Appare preferibile seguire la nozione ricavata dalla Raccomandazione 2003/361. Dato che si tratta di una definizione di carattere generale, quando invece la definizione recata dal Tuf è specificamente dettata in relazione all’attività di collocazione delle quote di Srl-Pmi mediante piattaforme di equity crowdfunding al fine di consentire l’effettuazione di procedure semplificate in ordine alla pubblicazione del prospetto.

Le Srl-PMI

Con l’innovazione disposta dalla legge 21/2024, alle Srl-Pmi viene aggiunta un’altra “specialità”, oltre a quelle che già caratterizzano queste società, vale a dire:

  • La possibilità di suddividere il capitale sociale in categorie di quote fornite di diritti diversi;
  • La possibilità di determinare il contenuto delle varie categorie di quote. Ad esempio, quote prive del diritto di voto, quote con voto non proporzionato alla entità della partecipazione al capitale sociale, quote con voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni, eccetera;
  • La possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni. Questo, qualora siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e di servizi anche professionali;
  • La possibilità di realizzare un’offerta pubblica di quote anche attraverso portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding). Vale a dire le piattaforme online che hanno come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese. In quest’ultimo caso, le quote di partecipazione al capitale di Srl-Pmi già potevano, prima della Legge n. 21/2024, essere sottoscritte tramite intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento e la loro circolazione poteva avvenire, in via alternativa alle modalità “ordinarie”, mediante una annotazione del loro trasferimento nei registri tenuti da tali intermediari.

In sostanza, già anteriormente alla Legge 21/2024 vigeva un sistema di dematerializzazione (cosiddetta “impropria”) per le Srl-Pmi che avessero promosso una raccolta di capitali tramite piattaforme di equity crowdfunding.

Le novità per le Srl- PMI

La nuova normativa, come spiega Il Sole 24 ore, si affianca a quella preesistente, consentendo opzionalmente la cosiddetta “dematerializzazione forte” e cioè l’emissione di categorie di quote scritturali attraverso l’accesso allo stesso regime di gestione accentrata previsto (obbligatoriamente o volontariamente, a seconda dei casi) per le società azionarie: in altre parole, queste quote di Srl-Pmi, emesse in forma scritturale, potranno esistere sotto la specie di semplici registrazioni contabili.

La dematerializzazione presuppone, per sua stessa natura, che ne siano oggetto quote di Srl-Pmi “aventi eguale valore e conferenti eguali diritti” e quindi quote “standardizzate”. Del resto, le Srl-Pmi, come è regola generale per tutte le Srl, di regola emettono quote “non standardizzate”, il cui valore e il cui numero non sono predeterminati dallo statuto ma dipendono dal numero dei soci che partecipano al capitale sociale (e, inoltre, possono essere individualizzate mediante l’attribuzione di “particolari diritti” a chi ne sia titolare).

Pertanto, la dematerializzazione non appare possibile qualora il capitale della Srl non sia suddiviso in quote che non abbiano eguale valore, non siano indivisibili e non conferiscano diritti uniformi ai soggetti che le sottoscrivano.

Dematerializzazione quote Srl: per quale scopo?

Un fenomeno diffuso, che la dematerializzazione delle quote Srl vuole evitare, è la sempre più frequente uscita delle società dalla Borsa. Ma per quale motivo questo accade?

Per più di una motivazione, alcune legate a scelte strategiche, per esempio per avviare un piano di sviluppo e crescita di medio-lungo periodo, altre invece per la complessità procedurale della quotazione in Borsa e di permanenza nel mercato azionario.

Il DDL Capitali interviene proprio su quest’ultimo aspetto, cercando di abbattere le complessità procedurali e semplificando i vincoli burocratici. In questo modo si vuole incentivare le società, soprattutto le piccole e medie imprese, ad intraprendere il percorso della quotazione in Borsa e a sfruttare i capitali del mercato regolamentato a vantaggio della propria competitività. In questo provvedimento, proprio in un’ottica di semplificazione, all’art. 3 viene introdotta per la prima volta la possibilità per le srl di dematerializzare le quote.

Dematerializzazione quote Srl: cosa significa?

In definitiva quindi, alla luce della nuova normativa, cosa si intende per dematerializzazione delle quote Srl?

Una srl potrà scegliere se far assumere o meno alle proprie quote la forma scritturale, cioè dematerializzata. Dematerializzare le quote significa renderle uguali agli strumenti finanziati, ai titoli azionari, per semplificare al massimo il concetto. E pertanto le quote potranno essere “depositate” dai detentori su un conto titoli presso la propria banca.

L’emissione dei titoli dematerializzati viene comunicata dalla società emittente alla società di gestione del sistema di dematerializzazione (si tratta di Monte Titoli Spa, ora Euronext Securities Milan) la quale, da un lato, apre un conto per ogni emissione con evidenza delle caratteristiche dei singoli strumenti immessi nel sistema di gestione accentrata e, dall’altro, apre un conto per ogni intermediario presso il quale il socio della Srl registra le quote di sua proprietà in un apposito dossier a lui intestato. In sostanza, i movimenti delle quote che vengono registrati presso ogni intermediario sono comunicati dall’intermediario al gestore centrale, il quale “quadra” questi movimenti con l’emissione disposta dalla Srl che ha immesso le sue quote nel sistema di gestione accentrata.

Cessione semplificata delle quote

È facile comprendere, a questo punto, come questo meccanismo ciò semplifichi incredibilmente la circolazione delle quote societarie, che potranno essere cedute con un semplice click dal conto titoli di un socio al conto titoli di un altro. Saranno corredate di codice Isin, ovvero il codice internazionale che identifica gli strumenti finanziari. E la facilità di circolazione dovrebbe produrre come effetto l’aumento degli investimenti.

Questa rivoluzione per le Srl è stata chiesta a gran voce dagli investitori. Per i Venture Capital è una grande conquista, perché da sempre lamentano la difficoltà di realizzare in tempi brevi le operazioni di investimento, a causa delle lungaggini burocratiche e della non pratica “circolabilità” delle quote. Mentre, con questo provvedimento, per la prima volta, le quote societarie delle srl potranno entrare nel circuito bancario ed essere scambiate al pari di un titolo azionario.

E per capirne appieno la differenza, val la pena ricordare che fino al 2008 gli unici soggetti autorizzati a depositare gli atti di cessione di quote di SRL erano i notai. Con la L. n. 133/2008 è stata introdotta una nuova forma di trasferimento delle quote sociali accanto a quella affidata ai notai e prevista dall’art. 2470 c.c.

Atto di cessione di quote di Srl con firma digitale

L’art. 36, comma 1-bis di questa legge dispone, infatti, che l’atto di cessione delle quote di una srl possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato, munito della firma digitale e incaricato dai legali rappresentanti della società, ovvero generalmente il commercialista. In definitiva il regime di dematerializzazione “forte” delle quote di Srl-Pmi si affianca, quale ulteriore sistema di circolazione:

  • Al sistema di circolazione “ordinario” disciplinato dal Codice civile ed effettuato mediante iscrizione al Registro Imprese;
  • Al sistema di circolazione dematerializzata disposto per le emissioni di quote di Srl-Pmi tramite piattaforme di equity crowfunding ed effettuata mediante scritturazione di un apposito registro tenuto dall’intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento mediante dette piattaforme.

Cosa accomunerà le Srl-PMI con le Spa

La dematerializzazione delle quote di Srl-Pmi comporta la conseguenza che a queste quote si applica la medesima disciplina delle azioni di Spa ammesse, in via obbligatoria o volontaria, al sistema di gestione accentrata: e precisamente, la medesima disciplina in tema di esercizio dei diritti e di legittimazione del socio (con riguardo, ad esempio, al diritto di riscuotere il dividendo, al diritto di intervenire in assemblea e al diritto di esprimere il voto), in tema di trasferimento della quota a un acquirente, in tema di vincoli sulla quota (si pensi, ad esempio, alla sottoposizione della quota di Srl a un pegno a garanzia di un finanziamento bancario).

Reintroduzione del libro soci nelle Srl

Dato che il sistema di dematerializzazione si basa su scritturazioni contabili che si effettuano presso gli intermediari (in particolare, le banche) ove sono istituiti i dossier nei quali i clienti iscrivono le quote di partecipazione al capitale di Srl di loro proprietà, la Legge n. 21/2024 ha disposto la reintroduzione del libro soci nelle Srl-Pmi che intendono avvalersi del regime di dematerializzazione, dato che il trasferimento delle quote scritturali non viene più iscritto nel Registro delle imprese.

In questo nuovo libro soci le società emittenti devono registrare, entro 30 giorni, il trasferimento delle quote che sia loro comunicato dall’intermediario presso il quale è avvenuta l’operazione di giro-quote.

Legge per la competitività dei capitali: emissione di obbligazioni

Ora concentriamoci sull’articolo 7 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, il quale apporta modifiche all’articolo 2412 del codice civile, con l’obiettivo di escludere l’applicazione delle restrizioni previste nei primi due commi dello stesso articolo per le emissioni di obbligazioni destinate esclusivamente ad investitori professionali.  In sostanza, queste modifiche permettono alle società per azioni di emettere obbligazioni al portatore o nominative senza alcun limite, mentre viene eliminato l’obbligo di interposizione. Queste disposizioni mirano a garantire la solvenza, anche nei casi in cui l’acquirente delle obbligazioni sia un operatore professionale, sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata.

Sul tema dell’emissione di obbligazioni interviene anche l’articolo 8 della legge per la competitività dei capitali, che assume un ruolo significativo nell’ambito delle procedure di ammissione alla negoziazione. Questo articolo mira a semplificare il processo di quotazione dei titoli, proponendo di eliminare determinati requisiti che attualmente possono costituire ostacoli per le società interessate.

La legge 5 marzo 2024 n. 21: voto plurimo e maggiorato nelle Spa

La Legge 5 marzo 2024, n. 21, porta con sé significative innovazioni riguardanti il voto plurimo e maggiorato all’interno delle società per azioni (S.p.A.). L’articolo 12 della legge, in particolare, regola la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di governo delle società quotate. Il Consiglio di amministrazione uscente può, infatti, proporre una lista di candidati purché includa un numero di nominativi superiore di un terzo rispetto ai componenti da eleggere. Inoltre, viene definito il numero di consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri in carica, con l’effettiva applicazione di tali disposizioni a partire dalla prima assemblea convocata successivamente al 1° gennaio 2025.

Per quanto concerne il voto plurimo, l’articolo 13 della legge per la competitività dei capitali amplia da tre a dieci il numero massimo di voti che può essere attribuito a ciascuna azione a voto plurimo, ma soltanto per le società non quotate o con azioni negoziate su un sistema multilaterale di scambio. Parallelamente, l’articolo 14 introduce modifiche alla disciplina del voto maggiorato, consentendo agli statuti di assegnare un ulteriore voto, fino a un massimo di dieci voti per azione, al termine di ogni periodo di dodici mesi di possesso ininterrotto delle azioni. Queste disposizioni sono applicabili esclusivamente alle società quotate su un mercato regolamentato.

Queste riforme, oltre a rendere più flessibile il sistema di governance delle società quotate, mirano a favorire la partecipazione degli azionisti e a incentivare la stabilità e la continuità nell’azionariato.

Conclusioni

In definitiva la novità della dematerializzazione delle quote Srl, alla luce della nuova Legge Capitali, ha il potenziale di valorizzare l’asset class startup, che sono generalmente costituite come Srl, così come la gran parte delle PMI. Una nuova attenzione quindi da parte degli investitori che possono dare liquidità finanziaria all’investimento in aziende e quindi rendere tale valore pienamente parte del patrimonio finanziario che può essere gestito alla stregua di altri investimenti ad alta liquidità.

La dematerializzazione delle quote Srl mira soprattutto, tra le varie finalità, a evitare che le società abbandonino la Borsa, avvicinando sempre più imprese a farsi quotare.

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