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Le società in accomandita semplice: cosa c’è da sapere?

La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti (che conferiscono soltanto e non partecipano alla gestione sociale) ed i accomandatari (partecipano attivamente all'esercizio della gestione e direzione della società).

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La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone (artt. 231-2324 c.c.), caratterizzata dalla prevalenza dell’elemento personale su quello patrimoniale. Una delle caratteristiche principali delle s.a.s. è la presenza di due categorie di soci:

  • I soci accomandanti, cioè coloro che conferiscono soltanto e non partecipano alla gestione sociale;
  • I soci accomandatari, che sono coloro che partecipano attivamente all’esercizio della gestione e direzione della società.

Anche queste tipologie di società si caratterizzano per il rapporto di fiducia verso gli accomandatari.

La disciplina sella società in accomandati semplice viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo, e di conseguenza per la stessa società semplice. Sono fatte integrazioni e modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci. Ad esempio, l’atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di s.n.c., ai sensi dell’art. 2316 c.c., tuttavia, nell’atto vanno altresì indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti.

Disciplina della società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice è disciplinata da:

  • Artt. 2313 – 2324 c.c.;
  • Le norme della Snc, in conseguenza del richiamo contenuto all’art. 2315 c.c.;
  • Le norme dettate per le società semplici, stante il richiamo contenuto all’art. 2293 c.c.

Anche le società in accomandita semplice è fondata sull’intuitus personae, ossia sulla fiducia verso gli accomandatari. La presenza, inoltre, delle due categorie di soci, richiesta dalla costituzione della stessa società, deve sussistere sempre, se viene meno una categoria, la società deve sciogliersi, trascorsi sei mesi. Non è prevista un’assemblea societaria, ma nulla vieta che sia formata.

In forza del richiamo operato dall’art. 2315 c.c., la disciplina sella società in accomandati semplice viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo, e di conseguenza per la stessa società semplice. Sono fatte integrazioni e modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci. Ad esempio, l’atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di s.n.c., ai sensi dell’art. 2316 c.c., tuttavia, nell’atto vanno altresì indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti.

Allo stesso modo,

L’atto costitutivo della società in accomandita semplice deve riportare i soci accomandanti ed i soci accomandatari, tale mancanza, secondo una parte della dottrina, non comporta la nullità della società, ma implica la sua qualificazione come società semplice o snc, mentre secondo un’altra parte della dottrina, la mancata indicazione degli accomandatari rende la società irregolare.

I soci accomandanti

I soci accomandanti sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente alla sola quota conferita. I creditori sociali non possono vantare pretese alcune invece circa la quota di conferimento promessa e mai versata dai soci accomandanti. I soci accomandanti non partecipano alla gestione sociale e non assumono responsabilità verso terzi creditori sociali. Il socio ha solo l’obbligo di versare alla società il proprio apporto, quindi una responsabilità limitata.

Rientrano fra i divieti posti all’accomandante, quali conseguenze della sua posizione di socio a responsabilità limitata:

  • Il divieto di includere il proprio nome nella ragione sociale:
  • Il c.d. divieto di immistione nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per i singoli affati.

L’accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari nell’ipotesi in cui compia atti di amministrazione, tratti o concluda affari in nome della società. Egli può anche essere escluso dalla società stessa.

Gli accomandanti per legge:

  • Sono tenuti a prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;
  • Hanno diritto alla comunicazione e al controllo del bilancio e del conto profitti e perdite;
  • Non devono restituire gli utili accertati successivamente inesistenti, ma riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

I soci accomandatari

I soci accomandatari, invece, sono responsabili solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. È attribuita esclusivamente a questi l’amministrazione della società. Questi assumono una responsabilità illimitata, dunque, rispondono con il proprio patrimonio alle obbligazioni assunte in favore della società. Essi sono obbligati in solido, in via sussidiaria, cioè il creditore può rivalersi nei suoi confronti solo dopo aver agito nei confronti della società.

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale.

Il socio accomandatario, come detto, è tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte in nome della società. I creditori, dunque, hanno la possibilità di rivalersi su:

  • Il patrimonio sociale;
  • I soci che hanno agito in nome e per conto della società, illimitatamente e solidalmente;
  • Gli altri soci anche accomandanti, laddove abbiano svolto atti di gestione.

La responsabilità dei soci accomandatari ha carattere sussidiario, in quanto rileva nei soli casi in cui non risulti agevole per il creditore sociale agire sul patrimonio della società. Inoltre, il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Trattasi di un limitato beneficium excussionis, che opera solo in via di eccezione e nelle ipotesi in cui il socio provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante.

Il creditore particolare del socio

Il patrimonio della società in accomandita semplice è insensibile alle pretese dei creditori personali dei soci. Il creditore personale del socio non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale ma può soltanto:

  • Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
  • Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione;
  • Chiedere, ove provi che gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota del socio suo debitore, a detta liquidazione la società deve provvedere entro tre mesi dalla domanda.

Tabella: i soci della società in accomandita semplice

Soci accomandatari Soci accomandanti
Responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali
Titolari dei poteri amministrativi della società
Responsabili per le obbligazioni sociali limitata alla quota conferita
Esclusi dai poteri amministrativi, ad eccezione il conferimento di una procura speciale per determinati affari, a pena di perdita del beneficio della responsabilità limitata

Patto di esclusione della responsabilità del socio

Il contratto sociale può contenere la previsione della esclusione della responsabilità di uno o più soci accomandatari e, a differenza di quanto avviene nella società semplice, questo ha effetto solo nei rapporti interni tra i soci. Il socio escluso dalla responsabilità illimitata è comunque esposto all’azione dei creditori sociali, che possono far valere verso tutti sia la solidarietà che l’illimitatezza della responsabilità. Inoltre, il socio per cui opera il patto di esclusione della responsabilità può rivalersi verso gli altri soci per ottenere il rimborso di quanto escusso dal creditore.

Responsabilità del nuovo socio

Il nuovo socio, che entra a far parte di una società già costituita, assume la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, anche anteriori all’acquisto di tale qualità. Ciò significa che, il nuovo socio si pone nella stessa posizione dei soci preesistenti. Questo si realizza:

  • ingresso di nuovi soci in aggiunta ai soci preesistenti;
  • subentro di un socio a seguito di trasferimento delle quote sociali.

Responsabilità del socio uscente

Nel caso di recesso del socio, oppure morte o esclusione, esso continua ad essere responsabile per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno dello scioglimento del vincolo. Qualora lo scioglimento sia dovuto alla morte del socio, la responsabilità si trasferisce agli eredi, che rispondono anche per le obbligazioni anteriori all’ingresso in società (secondo quanto ha previsto la Cass. 19.12.2017 n. 30441).

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è opponibile ai terzi. In questo caso, il socio uscente continua a rispondere verso i terzi anche per le obbligazioni sociali sorte successivamente allo scioglimento particolare del rapporto sociale, salvo che venga fornita la prova dell’effettiva conoscenza da parte dei terzi o la loro colpevole ignoranza dell’evento.

Autonomia patrimoniale imperfetta

Le società in accomandita semplice, come le società di persone, non sono dotate della personalità giuridica, ma sono caratterizzate da una autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei loro crediti dai singoli soci illimitatamente irresponsabili, ovvero dai soci accomandatari, se non dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 2269 c.c., il nuovo socio accomandatario risponde anche per le obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso.

Trasferimento della quota

La quota del socio accomandante, che ha conferito solo beni, senza partecipare all’amministrazione, è trasferita sia a causa di morte che per atto tra vivi. Tale seconda ipotesi è ammessa solo ove, si sia stata l’approvazione della maggioranza del capitale e salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Mentre la quota dell’accomandatario si trasmette con il consenso unanime dei soci, in caso di morte, anche con il consenso degli eredi.

Atto costitutivo società in accomandita semplice

Nell’atto costitutivo della società in accomandita semplice occorre indicare:

  • Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
  • La ragione sociale;
  • I soci accomandatari e i soci accomandanti;
  • I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • La sede della società;
  • L’oggetto sociale;
  • I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  • Le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  • Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  • La durata della società.

Devono obbligatoriamente essere indicati nell’atto costitutivo:

  • I soci accomandanti e accomandatari;
  • L’oggetto;
  • I conferimenti.

Oggetto sociale

L’oggetto sociale è il settore economico nel quale si esplica l’attività programmata dalla società, il quale deve essere, possibile, lecito, determinato, attraverso la specifica indicazione dell’attività prescelta. La società in accomandita semplice può avere ad oggetto l’esercizio di attività commerciale.

È possibile indicare anche una pluralità di attività eterogenee. L’illiceità dell’oggetto comporta la nullità del contratto, con conseguente scioglimento ed eventuale avvio della procedura di liquidazione della società.

La società in accomandita semplice non registrata

Le società in accomandita semplice sono costituite alla stregua delle società di persona. Quindi, si applica la disciplina prevista in tema di società semplice, per il tramite del doppio rinvio effettuato con la disciplina della s.n.c.

La costituzione si realizza mediante stipula del contratto di società in accomandita semplice, che deve essere effettuato per iscritto, quindi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. I soci amministratori e il notaio sono obbligati a depositare il contratto o una copia per l’iscrizione presso l’Ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

Le modifiche dell’atto costitutivo vanno adottate dall’assemblea sociale all’unanimità, se non è convenuto diversamente. Anche le modificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e, solo a registrazione avvenuta, sono opponibili ai terzi.

La mancanza di registrazione dell’atto costitutivo della società in accomandita semplice si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale. La società, tuttavia, conserva, pur nella condizione di irregolarità, le caratteristiche proprie dell’accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata.

I rapporti fra società e terzi sono regolati dall’art. 2297c.c., che a sua volta richiama la norme in tema di società semplice:

  • I creditori particolari del socio hanno diritto a chiedere la liquidazione della quota;
  • I creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Resta ferma, comunque, la limitazione di responsabilità degli accomandanti, obbligati solo in ragione del loro conferimento, salvo che partecipino alle operazioni sociali.

Scioglimento e liquidazione

La società in accomandita semplice può sciogliersi per le stesse cause di scioglimento previste per le società in nome collettivo:

  • Decorso dei termini;
  • Conseguimento dell’oggetto sociale;
  • Sopravvenuta impossibilità dell’oggetto;
  • Volontà dei soci;
  • Quando viene a mancare la pluralità di soci;
  • Se nel termine di sei mesi non viene ricostituita;
  • Per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi previsti dalla legge;
  • Dichiarazione di fallimento, se si tratta di un esercizio commerciale.

Oltre alle predette cause, la s.a.s. si scioglie qualora venga a mancare la contemporanea presenza delle due categorie di soci. In pratica, se rimangono solo soci accomandanti o accomandatari ed entro sei mesi non si provvede alla reintegrazione della categoria, la società si scioglie.

Nel caso in cui la categoria che vene a mancare sia quella degli accomandatari, è prevista la nomina di un amministratore provvisorio, il quale dovrà provvedere al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, ma non assumerà la qualità di accomandatario né la correlata responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Per il procedimento di liquidazione e di estinzione valgono le stesse regole previste per le s.n.c., che a sua volta dà applicazione alle regole per le società semplici.

Quando è utile la costituzione di una società in accomandita semplice oggi?

Nel contesto attuale la decisione di costituire una società in accomandita semplice può ancora avere una sua validità, ma è importante considerare attentamente sia i vantaggi che gli svantaggi di questa forma societaria, nonché le specifiche esigenze dell’imprenditore.

Un primo punto di forza della SAS è la flessibilità gestionale. I soci accomandatari hanno piena libertà nella gestione dell’impresa, senza le rigidità tipiche delle società di capitali come le Spa o le Srl, dove la struttura organizzativa è più complessa e soggetta a maggiore regolamentazione. Questo aspetto rende la SAS particolarmente adatta a piccole imprese familiari o a quelle situazioni in cui poche persone si assumono la responsabilità operativa dell’attività.

Un altro vantaggio significativo è relativo alla fiscalità. Essendo una società di persone, la SAS non è soggetta a IRES ma i redditi vengono attribuiti direttamente ai soci in base alla loro quota di partecipazione e tassati come reddito personale (IRPEF). Questo può risultare conveniente in situazioni dove i soci possono beneficiare di aliquote fiscali marginali inferiori rispetto alla tassazione societaria.

Tuttavia, esistono anche degli svantaggi notevoli. Il principale riguarda la responsabilità illimitata dei soci accomandatari, che possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali anche con il loro patrimonio personale. Questo rischio può rappresentare un deterrente significativo, specialmente in un ambiente economico incerto.

Inoltre, la figura del socio accomandante, pur essendo protetta dal limite della responsabilità, può non avere alcun ruolo nella gestione e decisioni aziendali, rendendo questa opzione meno attraente per chi desidera essere attivamente coinvolto nell’impresa.

La decisione di costituire una SAS dovrebbe quindi basarsi su una valutazione approfondita del rapporto tra rischio e controllo. In conclusione, la SAS può essere una scelta giustificata per imprenditori che cercano una gestione flessibile e un regime fiscale potenzialmente vantaggioso, accettando però un elevato livello di responsabilità personale. Per imprese con prospettive di crescita significativa o con necessità di attrarre investitori esterni, forme societarie che offrono una responsabilità limitata e strutture organizzative più formali potrebbero essere più adeguate.

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