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NFT: tassazione e dichiarazione dei redditi

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Le regole da seguire per la tassazione dei Non Fungible Token (NFT). Ai fini delle imposte sui redditi occorre prestare attenzione all’utilizzo ed al sottostante. Particolare attenzione anche al regime legato al monitoraggio fiscale per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.


Il Non Fungible Token (NFT) è un contenuto digitale che rappresenta oggetti del mondo reale come opere d’arte, musica, giochi, collezioni e metaversi di qualsiasi tipo. I NFT sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla blockchain, la stessa tecnologia che garantisce che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano riconducibili a un proprietario. Fiscalmente hanno un trattamento proprio, non sono assimilabili alle criptovalute ai fini delle imposte dirette, ma vi sono obblighi legati al monitoraggio fiscale nel quadro RW.

Cosa sono gli NFT?

L’acronimo NFT rappresenta i “Non Fungible Token“. Si tratta di risorse digitali facilmente scambiabili su alcune blockchain di archiviazione dei dati (stessa tecnologia delle cripto attività). Queste risorse si caratterizzano per non essere direttamente interscambiabili rispetto a qualsiasi altra risorsa (fisica o digitale) in relazione alla loro identità, valore e utilità. La loro unicità è assicurata dai metadati da cui sono composti, i quali determinano caratteristiche e dimensioni peculiari.

Deve essere evidenziato che, mentre le valute virtuali sono beni immateriali fungibili, gli NFT rappresentano qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro. Si tratta di token che certificano la proprietà di uno strumento digitale in modo unico, non sostituibile e non replicabile. Chi acquista un’opera legata a un NFT non acquista l’opera in senso stretto, ma piuttosto la possibilità di rivendicare un diritto su quell’opera, attraverso uno strumento noto come smart contract, un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto.

Ad esempio, una criptovaluta può essere scambiata con un’altra criptovaluta mentre un’opera d’arte sottostante ad un NFT è unica e quindi non fungibile. In pratica, un NFT è un contenuto digitale non modificabile che rappresenta oggetti del mondo reale. La sua applicazione pratica la riscontriamo soprattutto nel mondo delle opere d’arte, ma anche nella musica, nei giochi e nelle collezioni di qualsiasi tipo.

Con l’utilizzo di questo strumento si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet. Gli NFT sono prodotti mediante la tecnologia di blockchain di Ethereum. Ciò posto, è possibile decidere di investire ricorrendo a dei market digitali, che sono piattaforme online dove scambiare gli NFT. La più nota è sicuramente OpenSea, ma ve ne sono molte altre a cui far riferimento. Tuttavia, la maggior parte di essi è open source, il che significa che possono essere creati su una piattaforma e visualizzati o venduti su un’altra piattaforma.

Gli NFT sono relegati al solo mondo online?

La tecnologia NFT non è legata esclusivamente al mondo online. Infatti, questi possono funzionare anche come una “copia digitale” dell’originale di qualsivoglia risorsa fisica, tra cui opere d’arte, oggetti di lusso e/o da collezione. Il token, grazie alla tecnologia blockchain è in grado di assicurare l’originalità del possesso, agevolando gli scambi sul mercato digitale.

Che differenza c’è tra cripto attività ed NFT?

Lo strumento degli NFT, pur basandosi sulla stessa tecnologia delle criptovalute, se ne distingue. Esse infatti sono fungibili, alla stregua del denaro, quale forma di moneta tradizionale. Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, un NFT assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Infine, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale.

Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software. Le  monete digitali sono state definite come una valuta non tradizionale, vale a dire diversa dalle monete con valore liberatorio. Conformemente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha definito le Criptovalute una tipologia di “moneta virtuale”. Si tratta di una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale.

Gli NFT si contraddistinguono invece, per l’infungibilità. Quindi se, la criptovaluta ha di per sé un valore predeterminato, è sostanzialmente la rappresentazione di un mero valore. Un NFT invece assegna un valore unico a un asset digitale. Quindi, ciascuno NFT ha un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain, che consente di individuare quello che è il suo valore. Quindi, non ogni NFT deve avere necessariamente lo stesso valore, a differenza della moneta, sia essa digitale o tradizionale. In questo modo si certifica di essere l’unico proprietario, ad esempio, di un’opera d’arte digitale, un video o anche solo di un tweet.

Come guadagnare con gli NFT?

Gli NFT sono anche un ottimo strumento di investimento. In realtà, come qualsiasi altro investimento, anche quello negli NFT contempla il ricorso ad un mercato. Anche per guadagnare con gli NFT bisogna procedere necessariamente con un acquisto e/o una vendita. Quando il contenuto digitale è associato ad un NFT, mediante l’acquisto, l’investitore si assicura un bene equivalente ad un’opera d’arte, che viene garantito mediante la tecnologia dalla blockchain. Ovviamente, sarà comunque possibile regalare o scambiare gratuitamente tali strumenti. Il processo di tokenizzazione consente comunque di certificare la proprietà digitale, come una sorta di certificato di autenticità, un po’ come accade tipicamente sul mercato dell’antiquariato o del collezionismo.

Come investire?

La prima cosa da fare per guadagnare con gli NFT è investire in alcune criptovalute. Suddetti strumenti infatti nascono dalla stessa piattaforma Ethereum, impiegata anche per lo scambio di criptovalute. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare la blockchain di Ethereum (o alcune piattaforme specifiche) si avrà bisogno di alcune criptovalute. Ciò in quanto per realizzare la tecnologia in esame occorre pagare delle commissioni per il servizio in crypto.

Ma come si compra una criptovaluta?

  • Crea un wallet. Il processo non richiede altro che la creazione di un account sul fornitore prescelto.
  • Compra criptovalute. Una volta creato il portafoglio, il passaggio successivo è acquistare alcune criptovalute scegliendo un’opzione di pagamento tra quelle possibili. Attenzione: il prezzo delle criptovalute può fluttuare vertiginosamente in pochi istanti.
  • A questo punto il gioco è fatto. L’unica cosa che resta da fare è tenere traccia della chiave privata che sarà stata assegnata alla criptovaluta acquistata, quindi trasferire la criptovaluta nel wallet. Naturalmente queste sono delle indicazioni estremamente sintetizzate, tuttavia utili per avere un’idea del ruolo dell’investimento in criptovalute per creare e vendere NFT.

Acquistare NFT

Per acquistare un NFT dobbiamo quindi servirci di una blockchain. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della blockchain di Ethereum, anche se il mercato si sta rapidamente affollando di concorrenti, tra cui spicca Flow Blockchain (che si è “accaparrata” la vendita tramite NFT delle migliori giocate dell’NBA) oltre ad alcuni arrivi dell’ultimo minuto come Binance Smart ChainTRON e EOS.

Cos’è la blockchain?

Con il termine blockchain identifichiamo un insieme di tecnologie che permettono di mantenere un registro distribuito di dati strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni (e non solo). Tramite suddetta nuova tecnologia, viene archiviato in una posizione centrale, ma viene invece replicato su molti nodi diversi. Le transazioni vengono compilate in blocchi e questi blocchi sono collegati tra loro per formare una catena di dati che non può essere modificata. Tele strumento presuppone che ogni volta che viene eseguita una transazione il consenso e la modifica viene distribuita su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro, così da aumentare le capacità di autenticazione offerte dalla singola blockchain.

La tecnologia blockchain comporta quindi un decetramento delle informazioni. La c.d decentralizzazione implica che le informazioni contenute nel registro digitale vengono distribuite tra più nodi, così da garantire sicurezza e resilienza dei sistemi anche in caso di attacco ad uno dei nodi o in caso di perdita di un nodo.

Blockchain e NFT

Nei paragrafi precedenti abbiamo dato alcune definizioni che possono sembrare contrastanti. Infatti, abbiamo da un lato detto che tali NTF nascono da Ethereum, da altro che impiegano la tecnologia blockchain. Entrambe le dichiarazioni però non sono contrastanti, ciò in quanto l’Ethereum è l’evoluzione della blockchain. Infatti, a partire dal 2015, la blockchian è stata sviluppata mediante il sistema di smart contract, ossia programmi informatici eseguiti da una blockchain. Questo smart contract è un programma informatico che deve essere eseguito secondo quanto dichiarato dal suo codice pubblico. In particolare, dei programmatori hanno sviluppato degli smart contract, chiamati non fungible tokens (NFT), che tengono traccia di chi crea. Suddetto programma vende e compra specifiche sequenze di numeri, che nel nostro caso saranno proprio gli hash delle opere d’arte.

I più noti sono gli NFT di Ethereum, che seguono degli standard conosciuti come ERC-721 ed ERC-1155. Di cosa si occupa quindi la blockchain di Ethereum. Il sistema garantisce che l’NFT non cambi (il certificato è unico e non può diventare qualcos’altro nel tempo) e dall’altro certifica i “passaggi di proprietà” degli hash gestiti dall’NFT (registrati sulla sua blockchain inalterabile).

Market di NFT

Un passo fondamentale per procedere a guadagnare mediante questa tecnologia è scegliere un marketplace di NFT. Esso non è altro che una piattaforma online dove mettere in vendita e comprare NFT. Possiamo ricordare i più famosi, quali:

  • OpenSea
  • Rarible
  • Mintable

Ovviamente poi dovrai provvedere ad aprire un profilo sulla piattaforma, mediante il quale procedere allo scambio. Dopo aver scelto il marketplace, aver creato un profilo e la connessione con il proprio portafoglio ETH. Potrai agevolmente seguire le stesse le istruzioni fornite dal marketplace. Fatto ciò, dovrai provvedere a creare alcuni NFT. In primo luogo, per procedere alla commercializzazione degli NFT, dopo aver investito in alcune criptovalute, scelto un marketplace di NFT e aver collegato il proprio crypto wallet. Dovrai procedere a realizzare una nuova raccolta. che il primo passaggio per creare un nuovo business con gli NFT. Il passaggio successivo consiste nel caricare l’opera, prima selezionando “nuovo elemento” nel menu e poi seguendo le istruzioni. Al termine dell’operazione avrai creato un nuovo NTF, che potrai mettere in commercio.

La tassazione degli NFT in Italia

I non fungible token sono dei certificati digitali che attribuiscono unicità a beni a cui sono associati e si caratterizzano per essere universalmente accessibili e che sono custoditi e scambiati su piattaforme a distributed ledger technology; le stesse dove sono registrati gli scambi di criptovalute ma, rispetto a queste ultime, i NFT sono, per definizione, unici. Infatti, la cessione di un NFT non rappresenta, in senso stretto, la cessione del bene sottostante ma piuttosto la cessione di uno o più diritti sul bene stesso.

Sul punto la Circolare n. 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla regolamentazione fiscale delle cripto attività ha fornito importanti chiarimenti anche per gli NFT. In particolare, il documento (§ 3) precisa che rientrano nella categoria dei redditi diversi (ex art. 67, co. 1, lett. c)-sexies del TUIR) i proventi e le plusvalenze derivanti anche dalla cessione di NFTgià emessi“. Qualora, invece, ci si trovi di fronte a NFT in prima emissione” dall’autore dell’opera di ingegno non siamo di fronte ad un reddito diverso (ai sensi della citata lettera c-sexies). Questo, in quanto tale provento deve considerarsi conseguito (alternativamente):

  • Nell’esercizio di impresa commerciale da parte dell’autore;
  • Reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, nel caso in cui sia l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni;
  • Reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente.

Tabella: tassazione NFT in Italia

Cercando di riassumere, il soggetto che compra un NFT per puro collezionismo, senza intento di rivendita nel breve periodo, al momento della cessione non è soggetto a tassazione. In questo scenario viene a mancare l’intento speculativo della cessione. Tuttavia, è opportuno tenere in considerazione eventuali obblighi ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW.

Nel caso in cui si effettui una vendita occasionale di un NFT, occorre distinguere se la vendita avviene da parte dell’autore, ed allora si rientra nelle categoria dei redditi diversi ex art. 67, co. 1, lettera l) del TUIR (quadro RL del modello Redditi), altrimenti, se è già emesso si rientra nella lettera c)-sexies del TUIR (quadro RT del modello Redditi). In questo scenario la vendita deve essere saltuaria e non continuativa.

Nel caso in cui, invece, la vendita venga effettuata da parte di soggetto dotato di partita Iva occorre prestare attenzione al fatto che la vendita venga effettuata:

  • Dall’autore dell’NFT: in questo caso la cessione avviene da parte dell’artista (solitamente si tratta di attività con codice Ateco 90.03.09 – “creazioni letterarie ed artistiche“). Ai fini reddituali si ricade nell’attività di lavoro autonomo ex art. 53, co. 2 lett. b) del TUIR;
  • Da un commerciante (quindi cessione di NFT già emessi): in questo caso la cessione avviene da parte di un commerciante (solitamente si tratta di attività identificate da un codice Ateco come il 47.91.10 – “compravendita di beni e servizi attraverso internet“). Ai fini reddituali si ricade nell’attività di impresa, in relazione al regime fiscale utilizzato.

Risvolti transnazionali nella cessione degli NFT

Per quanto riguarda i possibili risvolti transnazionali del fenomeno occorre tenere in considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la giurisdizione estera in cui ha sede il marketplace con cui l’NFT è stata generato ed alienato. Nel caso l’articolo di riferimento è il 14, legato ai redditi derivanti da professioni indipendenti. Nel caso in cui, invece, siamo di fronte a sfruttamento economico del diritto di autore si deve fare riferimento all’art. 12.

Monitoraggio fiscale nel quadro RW degli NFT

Le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi non costituiti in forma societaria), gli enti non commerciali (tra cui i trust), le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, sono soggetti alla disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale, che impone la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il quadro RW accoglie la totalità degli investimenti e delle attività, finanziarie o patrimoniali (ivi incluse le opere d’arte), detenuti all’estero.

La compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale degli NFT segue le disposizioni previste per le cripto attività. Infatti, deve essere indicato il valore degli NFT in criptovaluta al controvalore espresso in euro.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RW per gli NTF occorre tenere presenti alcune precisazioni. Per quanto riguarda l’indicazione della natura del bene sottostante è possibile utilizzare i seguenti codici:

  • Codice 17” relativo alle opere d’arte (per gli NFT che contengono opere);
  • Codice9” (altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato), relativi agli utility token che incorporano il diritto ad accedere ad un servizio.

In entrambe le casistiche non deve essere compilata (come per le valute virtuali) la colonna 4 relativa al Paese estero di detenzione dell’investimento. Inoltre, deve essere barrata la casella 20 per indicare la non applicazione dell’IVAFE.

Disciplina ai fini IVA

In merito agli aspetti Iva, occorre tener presente che le parti di una transazione possono essere interessate:

  • Al solo NFT, ipotesi che normalmente ricorre quando perseguono fini speculativi, disinteressandosi del sottostante che verosimilmente non riscatteranno mai;
  • Anche al sottostante, che può essere rappresentato da beni, servizi o diritti, i quali nascono ab origine come digitali oppure come “fisici”. In quest’ultimo caso, l’asset fisico (c.d. “asset off chain”) può circolare parallelamente al suo corrispondente file digitale incorporato nell’NFT oppure non circolare affatto, essendo il suo trasferimento fisico rimesso alla volontà delle parti, cessionario in primis.

Quando le parti sono interessate al solo NFT, essendo questo di per sé un prodotto digitale, si ritengono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici di cui all’articolo 7 , paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011/UE, che ne dà un definizione “aperta”. Ai sensi della disposizione appena richiamata: «I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; (…)».

Tali prestazioni dunque assumeranno rilevanza ai fini Iva all’atto del pagamento del corrispettivo, secondo le regole di territorialità proprie di questa ipologia di servizi, tra le quali si ricorda l’articolo 7-octies del decreto Iva che in caso di operazioni (B2C), attribuisce importanza allo Stato dove è domiciliato il committente o è ivi residente senza domicilio all’estero. L’aliquota è quella propria delle prestazioni generiche.

Quando invece le parti sono interessate anche al sottostante, l’NFT assume la natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento dei beni, servizi e diritti che incorpora, acquisendo rispetto a essi natura accessoria. Ne consegue la prevalenza della disciplina Iva del sottostante. Pertanto se il sottostante è:

  • Anch’esso un asset digitale (c.d. asset on-chain perché nativo digitale), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi elettronici;
  • Un asset materiale (c.d. “asset off-chain”), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto asset.

Aspetti ereditari

La detenzione di NFT impone anche l’interrogarsi su eventuali normative da applicare in caso di successione. Il tema dell’eredità digitale, ovvero la successione ereditaria del patrimonio digitale, è un fenomeno che si sta affermando e su cui si attendono disposizioni normative precise. Al momento, infatti, dobbiamo registrare una mancanza di disposizioni specifiche sull’argomento (vedasi però l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021). Una soluzione potrebbe essere quella dell’esecutore testamentario, ossia un soggetto che già custodisce delle credenziali di accesso agli NFT. Tuttavia, si tratta di soluzione che non esenta dal rischio. Infatti, si tratta di soluzione praticabile solo se il possessore è disposto a lasciare gli accessi ai suoi token prima della sua morte.

Nella prassi, quindi, si assiste all’utilizzo di strumenti alternativi per la detenzione di questi assets, come ad esempio i trust, dove il trustee è persona di fiducia, che viene identificata per custodire il patrimonio di un disponente, anche in ottica ereditaria. Tuttavia, si attende che il legislatore possa intervenire con una disciplina organica sul tema.

Conclusioni

La tassazione degli NFT (Non-Fungible Tokens) in Italia è un argomento complesso e in evoluzione, che riflette la dinamicità del mercato delle cripto-attività e l’innovazione tecnologica. Attualmente, gli NFT sono soggetti a una tassazione che varia in base alla natura dell’operazione e allo status del soggetto che effettua la transazione. La vendita di NFT da parte di privati, in generale, è soggetta a tassazione solo se rientra in un’attività commerciale o speculativa. Tuttavia, per gli operatori professionali e le aziende, gli NFT vengono trattati come qualsiasi altro bene o servizio, con l’obbligo di dichiarare i profitti e pagare le relative tasse. È importante tenere presente che la normativa fiscale può evolversi rapidamente, soprattutto in un settore in rapida crescita come quello degli NFT. Pertanto, sia gli investitori individuali sia le aziende dovrebbero mantenere un approccio informato e cautamente proattivo riguardo alla tassazione degli NFT in Italia.

Domande frequenti

Come vengono tassati gli NFT in Italia?

La tassazione degli NFT in Italia dipende dalla natura dell’operazione e dallo status del venditore. Per i privati, la vendita di NFT potrebbe essere tassata solo se è considerata attività commerciale o speculativa. Per le aziende e i professionisti, gli NFT sono tassati come qualsiasi altra attività commerciale.

Un privato che vende un NFT deve sempre pagare le tasse su quella vendita?

Non necessariamente. Se la vendita di NFT non è considerata un’attività commerciale o speculativa, potrebbe non essere tassata. Tuttavia, è consigliato consultare un esperto fiscale per una valutazione accurata.

C’è differenza nella tassazione degli NFT a seconda che il venditore sia un individuo o una società?

Sì, esiste una differenza. Mentre un individuo potrebbe non dover pagare tasse sulla vendita di NFT a meno che non sia considerata attività commerciale, una società deve dichiarare i guadagni come parte del suo reddito aziendale e pagarne le tasse di conseguenza.

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