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Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

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Con il termine autonomia patrimoniale si indica il grado di separazione esistente tra il patrimonio di una persona e quello di un’altra persona, fisica o giuridica. Nelle società, l’autonomia patrimoniale indica il divario tra il patrimonio personale dei soci e quello della società. Maggiore è il livello di autonomia patrimoniale di una società, minore o assente è l’incidenza sul patrimonio personale dei soci.

L’autonomia patrimoniale si distingue in perfetta o imperfetta. L’autonomia patrimoniale delle società di persone è imperfetta, in quanto per i debiti sociali possono essere chiamati a rispondere anche i soci. In questo caso i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, al contempo i creditori particolari dei soci non possono agire sul patrimonio sociale. Le società di capitali, hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio.

Autonomia patrimoniale perfetta

Le società di capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta. Le società di capitali si suddividono in:

Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. Le società che beneficiano di un’autonomia patrimoniale perfetta, hanno personalità giuridica, ciò li rende dei soggetti di diritto, permettendo ad esse di possedere un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci.

Pertanto per i debiti sociali, i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale.

Infatti, in queste forme societarie il singolo socio non può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali. I creditori possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello dei singoli soci. I soci risponderanno, eventualmente, nei soli limiti della quota conferita nel patrimonio sociale e non oltre la medesima.

Il patrimonio degli amministratori e dei soci può essere utilizzato solo quando questi ultimi devono risarcire dei danni ai creditori.

L’art. 2325 c.c. dispone che:

“Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362″.

Autonomia patrimoniale imperfetta

L’autonomia patrimoniale imperfetta è riconosciuta alle società di persone, ovvero:

Al contrario delle società di capitali, nelle società di persone, i soci potranno essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali. I soci, dunque, rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, ed è per questo che si dice autonomia patrimoniale imperfetta, l’ente giuridico, cioè, non è del tutto distinto dalla persona dei soci, nonostante che nei rapporti esterni con i terzi sia la società medesima a manifestarsi ed impegnarsi.

Occorre comunque rispettare il beneficio di escussione, ovvero, il creditore sociale prima di agire contro il singolo socio, dovrà sempre preventivamente tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società. Soltanto in caso di soddisfazione parziale o di totale insoddisfazione, potrà agire contro il singolo socio ed il suo patrimonio personale. Il fallimento della società di persone si estende ai soci. 

Un’eccezione riguarda la società in accomandita semplice, in cui a rispondere con il proprio patrimonio saranno i soci accomandatari, ma non gli accomandanti. Secondo quanto disposto dall’art. 2313 c.c., i soci accomandatari saranno tenuti a far fronte alle passività sociali personalmente, illimitatamente e in via solidale. I soci accomandanti, potranno essere chiamati a rispondere per le obbligazioni sociali soltanto con la quota conferita.

Il patrimonio societario

Per quanto riguarda il patrimonio societario occorre distinguere le tipologie di società, se di capitali o di persone. Nelle società di capitali, il grado di separazione del proprio patrimonio, costituito dalle quote di conferimento dei soci, da quello personale dei soci è maggiore rispetto alle società di persone.

Le società di capitali hanno personalità giuridica ciò li rende dei soggetti di diritto, permettendo ad esse di possedere un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci. Di conseguenza il patrimonio di queste società ha una sua autonomia (perfetta), con la conseguenza che i creditori sociali potranno rifarsi contro il patrimonio della società per soddisfare le proprie pretese.

Occorre comunque rispettare la regola della preventiva escussione”. Il creditore sociale dovrà prima rifarsi con il patrimonio sociale, solamente nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente, potrà agire esecutivamente contro il singolo socio e il suo patrimonio personale.

Le società di persone hanno un proprio patrimonio formato dai conferimenti dei soci, ma non hanno personalità giuridica, pertanto, la società non è del tutto distinta dai soci che la compongono, a prevalere è l’elemento personale. Il grado di separazione tra il patrimonio sociale e quello dei soci, come detto, è minore ovvero assente

I soci delle società di persone rispondano alle obbligazioni in via solidale, ovvero, ogni creditore può indifferentemente domandare a chiunque dei soci delle società di persone il pagamento dell’intero importo del credito che vanta. Il socio che ha pagato il debito per conto della società, potrà poi esercitare l’azione di regresso verso gli altri soci, al fine di ottenere il rimborso della quota che ha versato.

Anche in caso di fallimento le conseguenze variano a seconda del tipo di autonomia patrimoniale. Il fallimento della società provoca il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili. Se la società è caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, il fallimento della società non comporta anche il fallimento dei soci.

Che differenza c’è tra autonomia patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale imperfetta?

  • le società di capitali beneficiano di un’autonomia patrimoniale perfetta, per la quale il patrimonio personale dei soci non potrà essere toccato da eventuali creditori sociali;
  • le società di persone hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, in seguito alla escussione preventiva del patrimonio societario, sarà possibile far valere i propri diritti sul patrimonio dei singoli soci.

L’autonomia patrimoniale imperfetta è tipica anche delle ditte individuali nelle quali la persona fisica coincide con il titolare dell’azienda. 

Responsabilità dei soci nelle società di persone

Nelle società di persone la responsabilità dei soci è:

  • solidale;
  • illimitata;
  • e sussidiaria.

Si dice solidale perché ogni creditore, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le sue pretese, può indifferentemente domandare a chiunque dei soci il pagamento dell’intero importo del credito che vanta. Il pagamento di uno dei soci estingue l’obbligo anche per gli altri, tuttavia il socio adempiente potrà esercitare l’azione di regresso verso gli altri soci per recuperare il rimborso delle quota che ha versato.

Illimitata, perché i soci sono chiamati a rispondere per i debiti sociali anche con il proprio patrimonio personale. Sussidiaria, perché i soci rispondono personalmente solo qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le proprie pretese.

Occorre comunque effettuare alcuni precisazioni, nella società in accomandita semplice, la responsabilità solidale, sussidiaria e illimitata vale solo per i soci accomandatari, e non per gli accomandanti, i quali possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti della quota conferita.

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio, i soci sono obbligati nei soli limiti della quota conferita nel patrimonio sociale, anche in questo caso, nella società in accomandita per azioni, soltanto i soci accomandatari rispondano illimitatamente e solidalmente.

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