Home Fisco Internazionale Monitoraggio fiscale e quadro RW Immobile estero non dichiarato: il ravvedimento

Immobile estero non dichiarato: il ravvedimento

0

Analisi sulle implicazioni fiscali e le soluzioni possibili legate alla mancata indicazione in dichiarazione di immobili detenuti all’estero da parte di persone fisiche residenti. Le diverse tipologie di sanzioni da applicare per perfezionare la procedura di ravvedimento operoso e presentazione della dichiarazione integrativa.


La mancata indicazione da parte del contribuente del proprio immobile detenuto all’estero può comportare delle problematiche per quanto riguarda diverse tipologie di violazioni fiscali. In linea generale, abbiamo affrontato la tematica del ravvedimento operoso del quadro RW in questo articolo: “Mancata compilazione del quadro RW: il ravvedimento“. In questo contributo, invece, andremo ad approfondire le peculiarità che riguardano il ravvedimento legato alla mancata indicazione di beni immobili situati all’estero. Casistica nella quale devono essere analizzati specifici aspetti che influenzano il ravvedimento.

Nel panorama fiscale attuale, la corretta dichiarazione degli immobili detenuti all’estero rappresenta un aspetto cruciale per i contribuenti italiani. La presente analisi si propone di esaminare le conseguenze legali e fiscali derivanti dalla mancata dichiarazione di tali beni e di delineare le procedure di regolarizzazione disponibili.

Implicazioni della mancata dichiarazione dell’immobile detenuto all’estero

L’omissione della dichiarazione degli immobili esteri nel quadro RW (e negli eventuali quadri reddituali collegati) può comportare per il contribuente diverse fattispecie di violazione che (a seconda dei casi) devono essere analizzate singolarmente. In particolare, si tratta di quelle riportate nella tabella seguente. Il caso è quello di un contribuente fiscalmente residente che ha presentato la dichiarazione omettendo l’indicazione dell’immobile estero messo a reddito tramite locazione.

VIOLAZIONESANZIONE
Mancata compilazione quadro RW per il monitoraggio fiscaleSanzione dal 3% al 15% del valore dell’immobile non dichiarato, dal 6% al 30% se l’immobile è detenuto in paese “black list“, ex art. 5 del D.L. n. 167/90.
Infedele dichiarazione IVIEIl mancato versamento dell’IVIE comporta, in caso di dichiarazione infedele, una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (art. 19, co. 17 del D.L. n. 201/11.
Infedele dichiarazione reddito da locazioneIl reddito diverso di fonte estera non dichiarato comporta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta e non versata (opera l’aumento di 1/3 della sanzione da infedele dichiarazione, ex art. 1, co. 8 D.Lgs. n. 471/97).

Deve essere evidenziato che, mentre le prime due violazioni scattano in ogni caso di omessa indicazione di immobile estero, la terza opera solo nel caso in cui l’immobile estero sia stato messo a reddito nel periodo. Appare opportuno ricordare che la fattispecie è quella di dichiarazione infedele, per poter intervenire con il ravvedimento operoso. Situazione diversa, invece, sarebbe quella di dichiarazione omessa, non oggetto di analisi in questo contributo.

La mancata compilazione del quadro RW per l’immobile estero ai fini del monitoraggio fiscale

Il monitoraggio degli immobili detenuti all’estero passa attraverso la compilazione del quadro RW. In linea generale la mancata indicazione comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore dell’immobile non dichiarato, dal 6% al 30% se l’immobile è detenuto in paese “black list“, ex art. 5 del D.L. n. 167/90. Tale sanzione, ordinariamente, trova applicazione per ogni periodo di imposta oggetto di violazione. Tuttavia, l’art. 4, co. 3, ultimo periodo del D.L. n. 167/90 prevede quanto segue.

ESENZIONE DA MONITORAGGIO PER IMMOBILI ESTERI OVE NON SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Secondo questa disposizione l‘indicazione dell’immobile estero nel quadro RW deve essere effettuata nell’anno di acquisizione del diritto reale sullo stesso, non dovendo essere reiterata negli anni successivi nel caso in cui la situazione non si sia modificata. Questa semplificazione ha impatto sul ravvedimento operoso in quanto potrebbe essere sufficiente effettuare il pagamento una sola sanzione del 3% o del 6% (a seconda dei casi) ridotta a 1/6 relativamente all’ultimo anno accertabile, oppure ad 1/7 o 1/8 per violazioni più recenti. Tuttavia, su questa impostazione non vi sono chiarimenti di prassi utili, pertanto, può essere opportuno un chiarimento preventivo con gli uffici l’Agenzia delle Entrate.

Codice tributo versamento di sanzioni derivanti dal monitoraggio fiscale e quadro RW

Per il versamento della sanzione relativa alla compilazione del quadro RW il versamento deve essere effettuato con modello F24. Per il versamento della sanzione derivante dal monitoraggio fiscale con il quadro RW deve essere utilizzato il seguente codice tributo.

CODICE TRIBUTODESCRIZIONE
8911Sanzioni per il monitoraggio fiscale

Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è avvenuta la violazione (e non l’anno di imposta della dichiarazione). Tale codice tributo si ritiene applicabile anche per il versamento delle sanzioni derivanti dal quadro RW. Questo in quanto non sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate specifici codici tributo.

L’infedele dichiarazione IVIE

Per quanto riguarda, invece, le violazioni connesse all’IVIE (Imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero), le cose cambiano. L’IVIE è dovuta annualmente, pertanto, la sanzione riguarda ogni anno di omesso versamento. In questo scenario la casistica di applicazione delle sanzioni è legata all’infedele dichiarazione secondo la quale è prevista la sanzione base del 90% dell’imposta dovuta ridotta con ravvedimento in base al tempo intercorso tra pagamento e commissione della violazione. Deve esse evidenziato che in questo caso non trova applicazione l’aumento di 1/3 delle sanzioni in quanto non si tratta di violazione reddituale ma di natura patrimoniale (vedasi la Risoluzione n. 82/E/2020 Agenzia delle Entrate).

Codice tributo versamento di sanzioni IVIE

Per il versamento della sanzione relativa al ritardato versamento IVIE deve essere utilizzato il modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il seguente.

CODICE TRIBUTODESCRIZIONE
8942Sanzioni IVIE

Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è avvenuta la violazione (e non l’anno di imposta della dichiarazione). Il codice è stato istituito con la Risoluzione n. 12/E/2023.

L’infedele dichiarazione dei redditi da locazione esteri

Nel caso in cui la violazione comprenda anche i redditi da locazione dell’immobile di fonte estera la sanzione del 120% (sanzione base del 90% aumentata di 1/3) ridotta in base al tempo con il ravvedimento deve essere pagata per ogni anno in cui il reddito diverso non è stato dichiarato. I rediti da locazione di fonte estera trovano collocazione nel quadro dei c.d. “redditi diversi” del modello dichiarativo.

Codice tributo versamento di sanzioni dichiarazione infedele

Per il versamento della sanzione relativa al ritardato versamento imposte da dichiarazione infedele deve essere utilizzato il modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il seguente.

CODICE TRIBUTODESCRIZIONE
8911Sanzioni dichiarazione infedele

Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è avvenuta la violazione (e non l’anno di imposta della dichiarazione).

Come si perfeziona il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso si presenta come un meccanismo fondamentale per la correzione delle omissioni, consentendo ai contribuenti di sanare le irregolarità con una riduzione significativa delle sanzioni. Naturalmente, occorre prestare attenzione alle particolarità indicate.

Al fine di perfezionare la procedura di ravvedimento operoso è necessario che per ciascuna annualità:

  • Venga presentata la dichiarazione integrativa, comprensiva del quadro RW (l’immobile deve dichiarato una sola volta, per l’ultima annualità accertabile) ed il quadro RL (per il reddito da locazione) debitamente compilati;
  • Vengano pagate la sanzione ridotta per l’infedele dichiarazione IVIE e per l’infedele dichiarazione dei redditi;
  • Vengano pagate le imposte e gli interessi legali.

Conclusioni

È essenziale per i contribuenti essere pienamente consapevoli delle responsabilità fiscali relative alla detenzione di immobili all’estero. La conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle procedure di regolarizzazione come il ravvedimento operoso è fondamentale per una gestione efficace e conforme delle dichiarazioni fiscali.

Exit mobile version