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Anticipo Cassa Integrazione Banche: modalità e tempi di pagamento

La Circolare del 16 aprile 2020 dell'Associazione bancaria italiana chiarisce le modalità ed i tempi di erogazione dell'anticipo della CIG dalle banche.

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Anticipo Cassa Integrazione banche, quando arriva il pagamento? L’Associazione Bancaria Italiana, nella Circolare del 16 aprile 2020, chiarisce i tempi e le modalità di erogazione. Le Responsabilità penali e patrimoniali del datore di lavoro e del lavoratore chiarite dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

L’Associazione Bancaria Italiana, nella Circolare del 16 aprile 2020, ha chiarito che i beneficiari della Cassa integrazione ordinaria o in deroga a causa del Covid-19, che hanno richiesto l’anticipo le somme alla propria banca, a breve riceveranno il bonifico per i mesi di febbraio e marzo.

L’importo viene accreditato il mese successivo a quello di riferimento.

Anticipo Cassa Integrazione

Per avere maggiori informazioni sull’anticipo Cassa Integrazione da parte della banca:

“Anticipo della cassa integrazione dalle banche”

“Cassa integrazione: a chi spetta e faq”

“Come ottenere fino a 1.400 euro dalla banca di cassa integrazione”

“Cassa integrazione covid-19: semplificato il modello sr-41”

Anticipo Cassa Integrazione

L’Associazione bancaria italiana (ABI) nella Convenzione Nazionale del 30 marzo, a consentito che ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus, di ricevere dalle banche un anticipo della Cassa Integrazione, (CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario), previsti nel Decreto Cura Italia n. 18/2020.

In attesa dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale, le banche di riferimento anticipano l’assegno ai lavoratori di aziende in cassa integrazione totale che hanno richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

L’importo massimo dell’anticipo della Cassa Integrazione dalle banche è di 1.400 euroriparametrati a 9 settimane e riproporzionati in caso di sospensione inferiore a zero ore reiterabili in caso di proroga degli art. 19 e 22 del Decreto Cura Italia.

Entro 7 mesi l’INPS dovrà procedere con il versamento dell’integrazione salariale. In caso di ritardi, o anche di rigetto della domanda, lavoratore e datore di lavoro rispondono in solido della somma anticipata.

Chiarimenti dell’Associazione bancaria italiana: quando arrivano i pagamenti?

Con la Circolare del 16 aprile 2020, l’Associazione bancaria italiana ha chiarito quali sono i tempi e le modalità dei versamenti:

“I versamenti verranno fatti generalmente ex post con cadenza mensile, ossia a partire da questi giorni per le mensilità di febbraio e /o marzo, dai primi di maggio per la mensilità di aprile e dai primi di giugno per mensilità di maggio. Laddove la cassa integrazione si concluda nel corso del mese, il pagamento dell’integrazione salariale riferita a quella parte di mese può avvenire anche immediatamente dopo la conclusione della cassa integrazione”.

bonifici per l’anticipo Cassa Integrazione dalle banche avverranno con le seguenti tempistiche:

MensilitàBonifico
Febbraio e/o marzoIntorno al 20 aprile
AprilePrimi giorni di maggio
MaggioPrimi giorni di giugno

Anticipo Cassa Integrazione: modalità di effettuazione dei pagamenti

La Circolare ABI del 16 aprile, inoltre, ha chiarito quali sono le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti:

  • INPS effettuerà i versamenti sul conto dei lavoratori tramite bonifico SEPA eseguito dalla Banca d’Italia a partire dal conto di contabilità speciale dell’INPS;
  • Le somme verranno bonificate dall’INPS sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal datore di lavoro;
  • Accredito sarà caratterizzato dalla causale “BENEF/COVID19”.

Responsabilità penali e patrimoniali

Nella stessa data del 16 aprile la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha esaminato l’accordo concluso tra il Ministero del Lavoro, ABI, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per anticipare i trattamenti di integrazione del reddito.

La violazione di alcuni obblighi, infatti, può determinare condotte di rilievo penale a cui, datore di lavoro e lavoratore, devono prestare attenzione.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro che non sia associato alle parti sottoscrittrici della Convenzione, deve aderire espressamente a tale accordo emettendo una dichiarazione del datore di lavoro “di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione”.

Il datore di lavoro che è aderente ad una delle associazioni che hanno sottoscritto la Convenzione è tenuto, secondo la Fondazione Studi, ad una adesione specifica all’attivazione della procedura.

L’adesione del datore di lavoro è prevista in ogni istanza del lavoratore e la sua firma è richiesta ai fini del benestare della domanda.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore che sottoscrive le richieste predisposte dai contraenti dispone una cessione di credito, dichiara di volere la domiciliazione del pagamento dello stipendio e delle indennità di cassa integrazione, secondo le coordinate che deve indicare con il modello predisposto indicandolo anche nella modulistica INPS (Mod. SR41).

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi senza che sia intervenuta l’erogazione del trattamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Responsabilità penali

La violazione di alcuni obblighi ivi previsti e di individuare le fattispecie criminose astratte alle quali ricondurli, possono determinare responsabilità di tipo penale.

Il lavoratore e datore di lavoro sono tenuti, in solido, ad informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale.

Inoltre, sono tenuti a fornire alla Banca dati corretti circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale, e di qualsiasi comunicazione che il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti a dare alla Banca in dipendenza dell’apertura di credito mediante la quale è stata disposta l’anticipazione dell’indennità.

E’ inoltre previsto che il datore di lavoro risponde in solido con il lavoratore, nei confronti della Banca per il mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per sua colpa.

In tale ipotesi non si configura in alcun modo un illecito penale, ma una responsabilità di tipo patrimoniale.

Qualora, il lavoratore non estingua il debito relativo all’anticipazione, che può verificarsi qualora:

  • L’INPS non abbia accolto la domanda di integrazione salariale;
  • Mancato pagamento da parte dell’INPS allo scadere del termine dei 7 mesi;

Il datore di lavoro è a versare alla banca le somme dovute, in solido con il lavoratore.

L’inadempimento anche del datore di lavoro, però, secondo l’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ha valenza patrimoniale e non potrebbe avere carattere di illiceità penale.

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