Home News Concordato preventivo biennale per partite Iva: come funziona?

Concordato preventivo biennale per partite Iva: come funziona?

I contribuenti di minori dimensioni, ovvero quelli per i quali si applicano gli ISA, che nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato non hanno avuto debiti tributari o contributivi pari o superiori a euro 5.000, potranno ricevere una proposta vincolante per il pagamento delle imposte. Il nuovo istituto riguarda i soggetti ISA effettivi sia quelli in regime forfettario. 

0

Il concordato preventivo biennale per partite Iva e aziende è un nuovo strumento di compliance messo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina è dettata dalla delega al governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023). Attraverso questo strumento lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (che applicano gli ISA e con debiti tributari o erariali sotto soglia di 5.000 euro) riceveranno una proposta di pagamento delle imposte da parte del Fisco. Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).

L’obiettivo dichiarato di questo strumento è quello di andare nella direzione di una maggiore partecipazione del contribuente nel meccanismo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare l’imposta da versare (anche se non determinata in modo condiviso). Vediamo, di seguito, le principali informazioni a disposizione su questo istituto.

Concordato preventivo biennale: in cosa consiste?

Il concordato preventivo biennale consentirà ai contribuenti partite Iva e società, di minori dimensioni, che applicano gli ISA (ed anche ai forfettari) di accordarsi con il Fisco in relazione al reddito da dichiarare e quindi alle imposte da versare. Questo in cambio di alcuni vantaggi in termini di accertamenti. Non vi sono effetti ai fini Iva.

A partire dal 2024, partite Iva e aziende piccole e medie potranno ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non riceveranno nessun controllo. Il concordato ha durata biennale ma può essere rinnovato per ulteriori due anni. La possibilità di adesione al concordato preventivo biennale comporta l’impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione.

Per tutti tranne che per le grandi aziende (che avranno un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso. A guadagnarci sarà chi nei due anni successivi ha entrate maggiori del previsto, visto che pagherà meno tasse. E ovviamente rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Erario, dal canto suo, ipotizza di poter incassare 760,5 milioni di euro. Tuttavia, considerate anche le esperienze passate (l’ultima nel 2003), l’effettiva portata di questa disposizione sarà tutta da verificare.

I soggetti ammessi al concordato preventivo biennale

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda i soggetti destinatari di questo tipo di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Potranno beneficiare dello strumento del concordato biennale le seguenti categorie di soggetti:

  • Le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • I contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attività deve essere esercitata da più di due periodi di imposta.
  • Non abbiano debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati;

Chi sarà escluso dal concordato preventivo

Come detto, l’accordo è rivolto ai contribuenti con la partita Iva esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sia quelli che versano le imposte forfait, sia quelli che applicano gli indici sintetici di affidabilità. In pratica, dall’accordo sono escluse le grandi imprese. Ma non solo.

Sono stati posti inoltre paletti a difesa di un’applicazione trasparente: l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, ad esempio, impedisce l’accesso. Inoltre, resteranno esclusi i contribuenti con debiti tributari sopra la soglia di 5.000 euro.

Esclusi anche quelli che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne ad esempio per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“.

Effetti del concordato

L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo. Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.

L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordato il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.

Ulteriore effetto del concordato è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di effettuare le tipologie di accertamento di cui all’art. 39 del DPR n. 600/73. Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, è esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative.

ATTENZIONE!
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione continuerà quindi ad avvenire secondo le regole ordinarie.

Tabella: effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

✅  Avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/17;
✅  Non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).

Il calendario degli adempimenti

Secondo lo schema del decreto il calendario degli adempimenti legati al concordato può essere così schematizzato. Da evidenziare che non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.

ScadenzaAdempimento
15 giugno (entro 15 aprile per il 2025 e 1° aprile dal 2026)Disponibile il software per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP.
15 ottobre (dal 2025 30 settembre)Data entro cui presentare il modello Redditi e Irap. Entro questa data deve essere accettata la proposta di concordato preventivo biennale (per il 2025 il termine sarà il 30 settembre)
30 novembreVersamento del secondo acconto. Per chi ha aderito al concordato la maggiore imposta viene ivi tenuta in considerazione.

La determinazione del reddito

In termini generali, il concordato preventivo biennale prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

  • Reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
  • Valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le basi imponibili saranno considerate al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d’imposta di riferimento determinando una corrispondente variazione del reddito concordato. La definizione del valore della produzione netta concordataria verrà definita sulla base di quanto previsto per il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette.

Questo, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (da ripartire tra i partecipanti in caso di società o associazioni). In altre parole, il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti ad esse equiparati, nonché dei soggetti tassati per trasparenza, il limite di 2.000 euro sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione).

In positivo deve essere evidenziato che eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Per quanto riguarda l’eventuale casistica in cui il contribuente vada a percepire minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati per una misura di almeno il 60%, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà. Tuttavia, è necessaria la presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto ministeriale). Questo scenario, rappresenta senza dubbio il rischio maggiore per il contribuente che potrebbe essere chiamato a versare imposte su redditi effettivamente non percepiti (ma determinati solo ipoteticamente).

Eventuali maggiori componenti positivi

Per coloro che non ottengono la piena affidabilità fiscale, per la determinazione della proposta CPB, si distinguono due elementi valutativi strettamente connessi alla tipologia degli indicatori elementari:

  • Migliorabili direttamente attraverso le ulteriori componenti positive;
  • Migliorabili indirettamente attraverso l’utilizzo combinato di indicatori consentendo una rivalutazione per addivenire alla quantificazione indiretta della quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

Storia reddituale del contribuente

Tra gli elementi che concorrono alla determinazione della proposta concordataria si considera l’analisi della redditività del contribuente nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione, qualora disponibili, in analogia con l’impianto metodologico degli ISA valorizzando in tal modo quanto già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, viene analizzato l’andamento del reddito operativo realizzato dal contribuente nell’esercizio dell’attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, compresa quella oggetto di dichiarazione. Il rapporto tra il reddito operativo dell’anno di applicazione e la suddetta media determina un coefficiente di rivalutazione della base concordataria definita fino al passo precedente.

Decadenza dal regime

La cessazione degli effetti del concordato (dal momento dell’inizio) può avvenire al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

  • Nel caso in cui, per effetto di un accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, verrà individuata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risulteranno commesse altre violazioni di non lieve entità (appositamente elencate dalla norma);
  • Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa, ove i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • Presenza di debiti tributari o contributivi pari a o superiori a 5.000 euro (accertati con sentenza o atti definitivi). Non rientrano nel calcolo i debiti sospesi o rateizzati;
  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Condanna per uno dei reati tributari commessi in vigenza di concordato o negli tre periodi d’imposta;
  • Omesso versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito dell’adesione al concordato preventivo biennale;
  • Commissione di una delle violazioni tributarie specificamente previste dalla normativa (es. l’ omessa dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione IVA, etc).

Pubblicato il modello di proposta di concordato

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Modello utile per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Pubblicata anche la validazione e pubblicazione delle specifiche tecniche relative all’invio telematico del modello.

Conclusioni

Prima di tutto si tratta di una misura che, considerata la portata, potrebbe essere da prendere in considerazione per realtà in crescita costante che potrebbero trarre vantaggio dal fatto di andare anno per anno ad aumentare i redditi percepiti. Tuttavia, per altre realtà dove i redditi oscillano di anno anno per vari motivi, questo strumento potrebbe trovare scarso appeal. Inoltre, i termini per accettare così ridotti potrebbero portare il contribuente a non prendere in considerazione questo strumento, soprattutto in situazioni di incertezza economica.

Inoltre, al momento, vi sono ancora una serie di aspetti che non trovano risposta: la rilevanza reddituale ai fini contributivi del concordato, le problematiche legate a passaggi di regimi da un anno all’altro, le problematiche dei soci di società di persone, etc. Tutti aspetti sui quali sarebbero opportuni chiarimenti quanto prima.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version