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Stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro: note di variazione

Risposta a Interpello n. 107 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate riguardante lo stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro.

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La risposta a Interpello n. 107 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sullo stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro, con particolare riguardo all’IVA. L’Agenzia delle Entrate ritiene ragionevole l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 107 del 2020 ha fornito alcuni chiarimenti, su alcuni questioni riguardanti le modalità di recupero dell’Iva fatturata e non incassata, con l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto Iva.

L’istanza di interpello è stata presentata da una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani, la quale si è occupata, per conto del medesimo Comune, dell’applicazione e della riscossione della Tariffa.

In particolare, la società ha emesso, nel corso degli anni, a carico degli utenti una fattura composta dalla Tariffa e dalla relativa IVA, assolvendo al contempo all’obbligo di pagamento del tributo che veniva versato all’Erario all’atto dell’emissione.

Stralcio di debiti

La procedura prevedeva che la riscossione coattiva fosse affidata all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (allora Equitalia), che quindi aveva preso in carico i ruoli.

Il Decreto Fiscale 2019 ha previsto lo stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro senza alcuna richiesta da parte dei debitori e dell’ente creditore.

E’ una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.

Stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’Interpello n. 107 del 16 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia, dal punto di vista dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che sia possibile recuperare l’Iva, versata all’Erario, e non incassata, mediante emissione di nota di variazione, potendo qualificarsi la situazione come una di quelle cause simili alla nullità, annullamento, rescissione, risoluzione e revoca di cui all’art. 26 del Decreto Iva.

Il soggetto che ha stralciato il proprio debito e che a suo tempo aveva detratto l’Iva sulle fatture che poi risultano definitivamente insolute, ha l’obbligo di effettuare una rettifica Iva a proprio sfavore.

Rettifica Iva

La possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata dall’art. 26 del Decreto Iva, che recepisce l’art. 90 della Direttiva IVA, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva.

In particolare, è previsto che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui è effettuata l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

L’Agenzia delle Entrate, ritiene possibile l’emissione di una unica nota di variazione relativa a tutte le posizioni creditorie, in quanto:

  • La normativa che ha previsto lo stralcio dei ruoli prevedeva che non dovessero sorgere oneri amministrativi per l’ente creditore;
  • L’invio della nota di accredito al debitore, può considerarsi superflua, dal momento che il debitore ha comunque la possibilità di controllare l’avvenuto stralcio consultando la sua posizione personale online oppure rivolgendosi agli uffici competenti, così da poter rettificare la detrazione dell’Iva a suo tempo effettuata.

L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione è ovviamente consentito entro i termini del decreto IVA, ossia al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che il decreto Iva, consente un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare.

Resta importante che la variazione e la sua causa siano registrate.

Stralcio di debiti inferiori a 1.000 euro: emissione della nota di variazione

L’operazione, per la quale era stata originariamente emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, corrispondente al debito di importo residuo fino a 1.000 euro, considerando che la detrazione dell’imposta è consentita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al massimo entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA 2020, (30 giugno 2020 per effetto dell’emergenza Covid-19).

Circa le modalità di emissione della nota di credito è ragionevole l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege.

La disposizione, inoltre, dispone la cancellazione automatica dei debiti in questione, senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’ente creditore, ferma restando la possibilità per il debitore di controllare l’avvenuto stralcio consultando la sua posizione personale online.

Imposte dirette

Quanto alle imposte dirette, il TUIR dispone che le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del co. 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, come nel caso del Decreto fiscale 2019 che garantisce la sussistenza del presupposto della definitività della perdita e la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle quote annullate ne garantisce allo stesso tempo la certezza e la precisione.

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