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Cassa Integrazione per Covid-19: come fare?

Cosa succede a chi non può lavorare? Le misure del Governo per i lavoratori dipendenti obbligati a restare a casa da lavoro. Come presentare la domanda di Cassa Integrazione.

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Attraverso il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia“) arriva un sostegno per i lavoratori dipendenti e le aziende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal Covid-19. Si tratta di misure introdotte al fine di facilitare il ricorso alla Cassa Integrazione.

L’emergenza epidemiologica che sta investendo il nostro Paese, sta assumendo contorni sempre più gravi per le imprese che sono costrette a ridurre l’attività produttiva o, nella maggior parte dei casi, a sospenderne temporaneamente l’attività.

In particolare, al Titolo II “Misure a sostegno del lavoro”, Capo I “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” del Decreto, sono stabilite una serie di interventi per facilitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni, che si aggiungono alle norme già adottate nel D.L. n. 9/2020 emanate sempre in conseguenza del propagarsi del Coronavirus (Covid-19).

Le disposizioni, che riguardano questa volta l’intero territorio nazionale, interessano non solo la cassa integrazione ordinaria ma anche quella straordinaria e in deroga.

Cassa Integrazione

Il Decreto estende la Cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

Inoltre, specifiche norme sono previste per il trattamento ordinario di integrazione salariale di aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona la cassa integrazione 2020, a chi spetta, a quanto ammonta la retribuzione e quali sono le novità del decreto 17 marzo 2020.

Aziende con CIGO e assegno ordinario

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 si occupa delle aziende già coperte dalla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà. Si tratta di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.

Vediamo, prima di tutto, cosa sono, in dettaglio, queste forme di integrazione salariale.

La Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. n. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

L’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà

L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della Cassa Integrazione Ordinaria, nonché quelle richieste per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi – nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la Cassa Integrazione Ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la Cassa Integrazione Straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Gli interventi del Decreto Cura Italia

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 19, prevede che:

  • I datori di lavoro che – nel 2020 – sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19;
  • Non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto;
  • Si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015. Questo, ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.;
  • Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. n. 148/2015).

La durata della richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria

La richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Non si applica la contribuzione addizionale

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. Infine, con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Applicazione della Cassa Integrazione in Deroga

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la Cassa Integrazione in Deroga.

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

ATTENZIONE:
Non si tratta di un accordo sindacale aziendale, ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

Il trattamento della Cassa Integrazione in Deroga

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • Possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  • Sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Cassa Integrazione Ordinaria per aziende già in CIGS: la domanda di trasformazione

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso la CIGS, possono presentare domanda di concessione della CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario:

  • Sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;
  • Può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, le aziende sono esonerate:

  • Dal versamento del contributo addizionale;
  • Dall’obbligo della consultazione sindacale;
  • Dall’obbligo di rispettare la procedura amministrativa.

Sempre in merito alla domanda di trasformazione degli ammortizzatori sociali, il legislatore ha previsto altresì che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

Passaggio dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce (art. 21), per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. Questo, per un periodo non superiore a 9 settimane.

Cassa integrazione 2020: importo delle retribuzioni

L’importo che riceverà il lavoratore per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali stabiliti annualmente.

Per quest’anno, i limiti reddituali sono pari a:

  • 993,21 euro lordi (935,21 euro netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro;
  • 193,75 euro lordi (1.124,04 euro netti), per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.

Cassa Integrazione: guida e FAQ

Per approfondire la disciplina riguardante la Cassa Integrazione ti lascio a questo articolo dedicato:

20 COMMENTI

  1. Mi è sorto un dubbio in merito ai datori che versano all’Ebna e quindi al Fondi bilaterali con meno di 5 dipendenti anche xchè lo stesso Ente dice che benché azienda con meno di 5 poiché applica contratto dell’artigianato è tenuto a versare. Ora la finalità di questi fondi è tra le varie prestazioni l’integrazione salariale. Però nel caso degli art. da 19 a 22 del DPCN n.18/2020 si deve richiedere x l’azienda in questione l’assegno ordinario mirando sui fondi la domanda al posto dell’INPS oppure richiedere la cassa integrazione in deroga aspettando la legge quadro Regionale con richiesta sia alla regione che poi anche all’INPS?

  2. Salve io vorrei sapere se l’azienda dove lavora ha fatto la domanda di cassa integrazione xche Nn mi fanno sapere e capire nulla ci sta un mo x sapere grazie

  3. Salve io faccio parte di un azienda settore commerciale che in aprile ha comunicato a noi lavoratori l iscrizione alla cassa integrazione dal 9 marzo, adesso stiamo lavorando ad orario ridotto, chi più chi meno,quindi sensa sospensione totale attività. Nella busta paga di marzo alcuni di noi che erano stati in malattia sono stati retribuiti con la cassa integrazione, mentre io ho letto da circolare INPS 197 del 2015 che in caso di sospensione parziale attività l’indennità di malattia dovrebbe prevalere su cassa integrazione. Grazie

  4. Salve Dott. Migliorini,
    mi permetto di contattarla per chiederle se la normativa sulla cassa integrazione in deroga si applica anche ai lavoratori dipendenti da aziende straniere (europa) ma con contratto italiano di telelavoro.
    Grazie in anticipo.

  5. Buongiorno vorrei fare una domanda, la mia azienda oltre alla sede amministrativa con vendita all’ingrosso ha anche un negozio. Da oggi l’ufficio riapre mentre il negozio forse riaprirà il 18. Eravamo in cassa integrazione però da oggi dospesa X tutti anche X noi del negozio che però non può aprire. E ci fanno usare le ferie fino a quando potrà riaprire. È giusto? Si può fare qualcosa X noi del negozio?

  6. Buongiorno,
    nel caso il dipendente venga messo in ferie per alcuni mesi, è possibile poi recuperare la cassa integrazione già richiesta dall’azienda? Nel mio caso di lavoratore a tempo indeterminato so già che non tonerò a lavorare in quanto l’azienda mi licenzierà quando sarà possibile, per mancanza di fondi, quindi potrebbe esserci il rischio di ritrovarmi pagate le ferie ma non la cassa integrazione per licenziamento nel frattempo avvenuto.

  7. Buon giorno desidererei sapere se sull’importo ricevuto con la cassa integrazione in deroga dovrò pagarci l’irpef?

  8. Salve. Vorrei chiedere se era o è possibile chiedere la cassa integrazione da parte del datore di lavoro per i propri dipendenti stagionali che a causa del covid hanno cessato il loro rapporto di lavoro con largo anticipo rispetto alla data contrattuale pattuita?
    Grazie in anticipo.

  9. La domanda è troppo generica perché le condizioni per la cassa integrazione dipendono da una serie di variabili legate al datore di lavoro. Tuttavia, non credo che nella situazione che descrive il datore di lavoro si attivi per la cassa integrazione considerato il contratto stagionale.

  10. Salve
    Una Cortesià io ho il contratto indeterminato sono andato in ferie nel mio paese dal febbraio a 20 marzo.dovevo tornare 20 marzo ma per covid non potevo tornare era tutto chiuso poi sono tornato il 17 giugno ma non mi hanno pagato niente io posso chiedere cassa integrazione o no?

  11. Buongiorno, per favore vorrei chiedere una cosa; se l’azienda dove sono assunta a tempo indeterminato da ben 19 anni, durante la cassa integrazione può tenere solo me a zero ore (da fine marzo ad adesso sono stata integrata solo per due settimane consecutive ad ottobre perché avevano casi Covid e i colleghi mancavano per la isolamento) il discorso è che tutti gli altri colleghi lavorano. Grazie

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