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Visto di conformità Iva

Applicazione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA per l'utilizzo in compensazione orizzontale (sopra la soglia di 5.000 euro) o per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale (sopra la soglia di 30.000 euro). Possibilità di integrare il visto mancante con una dichiarazione integrativa IVA.

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Il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione Iva annuale al fine di poter “certificare” la possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale, oppure per procedere con la richiesta di rimborso del credito Iva annuale o trimestrale (da modello TR), da parte del contribuente. Abbiamo già approfondito gli aspetti soggettivi legati a chi ha la possibilità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni. In questo contributo, invece, concentriamo l’attenzione sulle informazioni principali legate al visto di conformità ai fini Iva.

A cosa serve il visto di conformità?

Il visto di conformità (conosciuto anche come “visto leggero“) di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 241/97 rappresenta “uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria” (Circolare n. 57/E/2009, § 6 dell’Agenzia delle Entrate). I controlli formali che il professionista abilitato deve eseguire sono volti, essenzialmente, ad accertare (C.M. n. 134/99, § 3.1) i seguenti aspetti:

  • La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’
✅ Professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
✅professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
✅ Soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
✅Responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, oltre al possesso della partita IVA devono essere già abilitati ai servizi telematici Entratel.

Il visto di conformità si concretizza nell’attestazione dell’esecuzione dei controlli indicati dall’art. 2 del decreto 164 del 1999. L’attestazione è resa dal professionista con l’indicazione del suo codice fiscale e l’apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali e con il successivo invio all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali, tramite il servizio telematico Entratel.

Quando deve essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva?

Il visto di conformità è un attestato che viene rilasciato da un professionista abilitato (commercialista o revisore legale) e attesta la conformità dei dati contabili e fiscali riportati nelle dichiarazioni fiscali di un’impresa rispetto a quelli dei relativi registri e scritture contabili. In particolare, la necessità di apposizione del visto di conformità si rende necessaria in caso di:

  • Dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 5.000 euro da utilizzare in compensazione nel modello F24 (ex art. 10 del D.L. n. 78/2009);
  • Dichiarazione Iva annuale o trimestrale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 30.000 euro da chiedere a rimborso (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72). Questo, nel caso in cui non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ex art. 38-bis, co. 4 del DPR n. 633/72.

L’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. Questo significa, in altre parole, che la soglia di 5.000 euro o 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A chiarire questo aspetto la Circolare n. 32/E/2014, (§ 2.2.1).

Di seguito andiamo ad analizzare queste casistiche.

Il rimborso del credito Iva

L’importo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso (senza particolari formalità) sino all’importo di 30.000 euro. Nel caso in cui, invece, l’importo ecceda questa soglia il rimborso è legato all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (oppure mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione legale dei conti) ed al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniali. Mentre, nel caso in cui il richiedente si trovi in una delle situazioni indicate dall’art. 38-bis co. 4 del DPR n. 633/72, al posto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario presentare idonea garanzia patrimoniale. Si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:

  • Il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le start up innovative ex art. 2 del D.L. n. 179/2012);
  • Al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro, all’1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;
  • Il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • Il soggetto passivo chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile per cessazione dell’attività.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è attestata mediante la compilazione di un apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR.

Il contribuente che, a tutela dell’erogazione del rimborso, presenta la garanzia fideiussoria all’ufficio finanziario non è tenuto ad avvalersi dell’istituto del visto di conformità ed inoltre non deve presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Compensazione orizzontale del credito IVA

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale, mediante modello F24, richiede l’apposizione del visto di conformità da parte di professionista abilitato (oppure la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conto) nel caso in cui l’importo del credito oggetto di compensazione superi la soglia di 5.000 euro. Questo, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009. Per le start up innovativa il limite in commento è di 50.000 euro annue (ex art. 25 del D.L. n. 179/12), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

In merito alla compensazione orizzontale del credito Iva la Circolare n. 1/E/2010 (§ 2.1), ha fornito alcune importanti precisazioni, che di seguito riportiamo:

  • Il limite di 5.000 euro non riguarda l’ammontare totale del credito Iva annuale riportato in dichiarazione, ma l’importo che viene utilizzato in compensazione orizzontale attraverso il modello F24;
  • Il soggetto passivo che intende utilizzare il credito Iva annuale in compensazione orizzontale senza superare il limite ha la possibilità di presentare la dichiarazione Iva senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa).
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA
La compensazione orizzontale del credito Iva avviene utilizzando il modello F24 portando a compensazione il credito Iva con altri debiti tributari o contributivi, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Deve essere evidenziato che la disciplina in commento non riguarda le compensazioni verticali o interne dei crediti Iva. Tuttavia è opportuno tenere in considerazione che sono incluse dal vincolo le compensazioni dei crediti Iva con i versamenti dovuti a titolo di Iva periodica, qualora il credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato. Devono essere, invece, considerate escluse dall’ambito applicativo dei suddetti vincoli le compensazioni interne in cui il credito Iva sia maturato prima del debito con cui viene compensato, anche se esposte nel modello F24. A chiarire questi aspetti la Circolare n. 29/E/2010 (§ 1.1).

ATTENZIONE:
Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva o sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitaria (VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti a decorrere dalla notifica del provvedimento. Nel primo caso non è possibile compensare fino a quando la partita Iva risulti cessata, nel secondo caso fino a quando le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione non siano rimosse. In presenza dei citati casi il modello F24 telematico da utilizzare per le compensazioni viene scartato dalla procedura.

Visto di conformità sul modello TR Iva trimestrale

L’apposizione del visto di conformità può riguardare anche i crediti Iva emergenti dal modello TR, sia ai fini della richiesta di rimborso sia ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale.

In particolare, per quanto riguarda le eccedenze di credito Iva emergenti dal modello TR possono essere chieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro. L’apposizione del visto è necessaria per i rimborsi di importo superiore alla soglia (ed eccezione dei casi previsti dall’art. 38-bis, co. 4 del DPR n. 633/72). Deve essere evidenziato che la soglia è riferita alla somma delle richieste effettuate nell’anno solare e non al singolo rimborso (Circolare n. 32/E/2014 § 2.1).

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA che emerge dal modello TR non è richiesta l’apposizione del visto di conformità se non al di sopra della soglia di 5.000 euro annui. L’apposizione del visto per la compensazione del credito Iva infrannuale è richiesto anche quanto a seguito della richiesta non vi sia l’effettivo utilizzo in compensazione dello stesso. Il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto va calcolato tenendo conto dei crediti IVAvarimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Su questi aspetti vedasi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 103/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione Iva integrativa in caso di visto mancante

In caso di mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 32/e/2014 § 2.2.1.) ammette la possibilità di presentare una dichiarazione Iva integrativa per modificare tale aspetto. L’integrativa Iva, quindi, può essere utilizzata per modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito Iva chiesto a rimborso ma anche per rimediare alla mancata o errata apposizione del visto.

Il tema è stato affrontato dalla risposta a interpello n. 289/E/2021, in relazione alla situazione di un soggetto passivo che aveva chiesto a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva senza apporre il visto di conformità. La domanda era poi stata archiviata dall’Ufficio per mancata esibizione della documentazione richiesta. L’Agenzia ha confermato che, entro il termine previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/72, è possibile presentare un’integrativa di una dichiarazione Iva per apporre il visto di conformità, in precedenza assente, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito Iva e nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Peraltro, il comportamento non implica l’irrogazione di sanzioni, in quanto le integrazioni non sono riconducibili a un errore o a una violazione.

Dunque, in caso di scelta per il rimborso, è possibile apporre il visto di conformità alla dichiarazione Iva anche in un momento successivo all’invio del modello originario. Mentre, in caso di mancata apposizione del visto per utilizzo in compensazione orizzontale (sopra la soglia di 5.000 euro) l’Agenzia provvederà al recupero del credito indebitamente utilizzato e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del D.L. n. 78/2009). In particolare, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4 del D.Lgs. n. 471/97). Vedasi “Credito IVA inesistente o non spettante: le sanzioni“.

Esonero dal visto di conformità per affidabilità agli ISA

Ai soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui. Ai sensi dell’art. 9-bis co. 11 lett. b) del D.L. n. 50/2017, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, per i crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA. I livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il suddetto regime premiale sono stati individuati dai provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200, 30.4.2020 n. 183037, 26.4.2021 n. 103206, 27.4.2022 n. 143350 e 27.4.2023 n. 140005.

In relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’esonero dal visto di conformità si applica:

  • In presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022);
  • Al credito annuale maturato nell’anno 2023 (risultante dalla dichiarazione IVA 2024);
  • Ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2024 (risultanti dai relativi modelli TR).

Soglia 70.000 euro dal 2024

L’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede l’aumento della soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, modificando l’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del D.L. n. 50/2017.

Per quanto concerne i crediti Iva chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione orizzontale” nel modello F24, il nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è pari a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

Come deve comportarsi il professionista che, successivamente all’invio della dichiarazione fiscale, riscontra di aver emesso un visto infedele?

Il professionista che, dopo l’invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di procedere all’elaborazione e alla trasmissione, all’Agenzia delle entrate, della dichiarazione rettificativa.

L’articolo 7-quater, comma 48, del D.L. n. 193 del 2016 nel modificare l’articolo 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha offerto un maggior lasso di tempo agli intermediari abilitati (professionisti e CAF) per poter intervenire nella correzione del visto infedele. Il nuovo termine previsto per il compimento delle attività rettificative è da riferirsi alla comunicazione della contestazione dell’infedeltà del visto di conformità ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Di conseguenza, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il professionista può comunque trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il professionista può trasmettere, al suo posto, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Conclusioni

Il visto di conformità rappresenta un elemento chiave nel panorama fiscale italiano. Questo, infatti, funge da strumento di validazione della corrispondenza tra le dichiarazioni Iva ed i presupposti che legittimano il credito. La sua applicazione, obbligatoria in specifici scenari delineati dalla normativa fiscale, non solo assicura la trasparenza e l’accuratezza delle dichiarazioni fiscali ma anche agevola le procedure di rimborso Iva, compensazione e cessione di credito Iva. L’importanza di adempiere correttamente a questo obbligo è amplificata dalle potenziali sanzioni e dalle ripercussioni legali e finanziarie che possono derivare da una sua omessa o errata applicazione. Pertanto, la consulenza e l’assistenza di un professionista del settore si rendono spesso indispensabili per navigare con sicurezza attraverso le complessità della normativa e per garantire una gestione fiscale ottimale e conforme alla legge.

Domande frequenti

Chi può rilasciare il visto di conformità per la dichiarazione IVA?

Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato, come un commercialista o un revisore legale, che attesta la veridicità e la conformità dei dati dichiarati con quelli contabili.

Quanto costa l’apposizione del visto di conformità?

Il professionista che effettua la verifica e rilascia il visto di conformità applica un onorario per il servizio reso, il cui ammontare può variare in base alla complessità del lavoro svolto e ad altri fattori. Non vi è un parametro oggettivo per valutare il costo del professionista chiamato all’apposizione del visto di conformità. Nel caso può essere opportuno analizzare le tariffe previste da associazioni di professionisti per avere un’idea del costo che si potrebbe dover sostenere.

Cosa accade se non viene apposto il visto di conformità quando è obbligatorio?

La mancata apposizione del visto di conformità può comportare sanzioni, la perdita di benefici fiscali e potenziali complicazioni legali per l’impresa.

È possibile correggere una dichiarazione IVA già presentata e visata?

Sì, è possibile presentare una dichiarazione IVA rettificativa, che dovrà essere nuovamente visata dal professionista. Le modalità e le tempistiche per la presentazione della dichiarazione rettificativa sono regolate dalla normativa fiscale vigente.

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