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Sanzioni per errata applicazione del reverse charge IVA

L'art. 6 co. 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 prevede che, se il cessionario/committente non effettua l'inversione contabile, è applicabile la sanzione fissa da 500 euro a 20.000 euro. Qualora l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR n. 600/73 (dal libro giornale o dal registro acquisti), la sanzione vari dal 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

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Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Attraverso questo meccanismo il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto a:

Emettere fattura senza addebitare l’imposta e

Indicare la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72).

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad: 

Integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta;

Registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse, che nel registro degli acquisti. 

Quando un soggetto non effettua correttamente un'operazione soggetta a reverse charge, può incorrere in sanzioni.

Le sanzioni sul reverse charge sono disciplinate dai commi 9-bis e seguenti (9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3), dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97. Le sanzioni per operazioni soggette a reverse charge si possono distinguere a seconda delle varie fattispecie possibili di violazione. Di seguito, fornirò con maggiore dettaglio un quadro chiaro e sintetico del funzionamento del sistema sanzionatorio in materia di reverse charge. L'obiettivo è quello di individuare le fattispecie in cui, attraverso un comportamento proattivo, diretto a correggere eventuali errori, si possa evitare di incorrere, comunque, nell'applicazione di sanzioni.

Che cos'è il reverse charge?

Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto emettere fattura senza addebitare l'imposta e ad indicare la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72).

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta. La tipologia delle operazioni soggette ad inversione contabile è numerosa e può capitare (anzi capita spesso) che vi sia confusione nell'applicazione del meccanismo di  applicazione del reverse charge, applicandolo in casi in cui l’operazione andrebbe assoggettata ordinariamente ad IVA, e viceversa, con implic...

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