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Modello TR IVA trimestrale 2024 per compensazione o rimborso

Il modello TR IVA deve essere utilizzato dai soggetti passivi per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza di IVA detraibile dei primi tre trimestri dell'anno. Si tratta dal modello IVA trimestrale, la cui prima scadenza dell'anno è il prossimo 30 aprile.

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Il modello IVA TR (ex art. 8, co. 2 e 3 del DPR n. 542/99) è il modello di dichiarazione trimestrale che deve essere utilizzato dai soggetti passivi IVA che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, l’eccedenza di IVA detraibile relativo ad uno dei primi tre trimestri dell’anno. Il modello, approvato con il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 dall’Agenzia delle Entrate è stato aggiornato in data 14 marzo 2023. Di seguito tutte le informazioni utili per l’utilizzo del modello da parte dei soggetti interessati e le valutazioni da fare in merito alla scelta tra utilizzo del credito IVA in compensazione oppure richiesta di rimborso. Inoltre, gli aspetti legati alla modifica/integrazione del modello e le casistiche in cui è applicabile la sanzione amministrativa.

Chi deve presentare il modello TR?

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso nei seguenti casi:

Art. 30, co. 2 DPR n. 633/72Fattispecie
Lett. a)Soggetti IVA che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel caso di contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/72 è necessario fare riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto.
Lett. b) Dai soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
Lett. c) Dai soggetti IVA che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
Lett. e) Soggetti IVA non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del DPR n. 633/72) o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli ulteriori presupposti dell’art. 30, comma 2, del DPR n. 633/72.
Lett. d) Soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis del DPR n. 633/72.

Compensazione e rimborso IVA con il modello TR trimestrale

Il modello TR deve essere utilizzato dai soggetti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza (art. 38-bis co. 2 del DPR n. 633/72), ovvero intendono utilizzarla in compensazione (art. 8 del DPR n. 542/99) anche con altri tributi, contributi e premi, così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. Deve essere evidenziato che le istruzioni di compilazione del modello sono state aggiornate al fine di tenere conto del limite annuo di 2 milioni di euro previsto per la compensazione dei crediti mediante modello F24 (ex art. 34 co. 1 della Legge n. 388/00; art. 1 co. 72 della Legge n. 234/21).

Calendario di presentazione del modello TR

Ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 542/99, il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.  Nel caso in cui i termini di presentazione cadano di sabato o in un giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (ex art. 7 co. 1 lett. h) del D.L. n. 70/11).

Periodo di riferimentoTermine di presentazione
I trimestre30 aprile
II trimestre31 luglio
III trimestre 31 ottobre

Per quanto riguarda il quarto trimestre dell’anno, il relativo credito può essere utilizzato (in compensazione o a rimborso) solo attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale (non esiste il modello TR del quarto trimestre).

Presentazione telematica del modello

Il modello può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia. La presentazione deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla tabella precedente. Per quanto riguarda le istanze inviate entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, sono ritenute valide se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Integrazione o modifica del modello presentato

È possibile effettuare l’integrazione o la modifica del modello TR presentato nei termini per modificare la scelta in merito alla destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa). Questo, a condizione che la modifica venga effettuata entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, esponendo la modifica in dichiarazione, e purché non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito (vedasi sul punto la Risoluzione n. 99/E/2014; e Circolare n. 35/E/2015). Il mutamento della destinazione del citato credito IVA è consentito:

  • In caso di modifica di utilizzo da rimborso a compensazione, se la fase istruttoria non è stata conclusa e la disposizione di pagamento validata;
  • In caso di modifica di utilizzo da compensazione a rimborso, se il credito non è già stato utilizzato in compensazione.

Con le stesse modalità ed entro i medesimi termini, la citata Circolare n. 35/2015 (§ 8) ha precisato che nel quadro TD del modello IVA TR presentato tempestivamente possono essere corrette o integrate anche le indicazioni relative:

  • Al presupposto per ottenere il rimborso;
  • Alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia;
  • Alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria.

Se è chiesto l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il modello TR deve recare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) e l’attestazione della sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi richiesti.

Integrazione del modello

Nel caso in cui gli elementi integrati o modificati non incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito infrannuale, l’integrazione o rettifica del modello TR è consentita entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il termine ultimo di invio della dichiarazione IVA annuale (ex Risoluzione n. 82/E/2018).

A fronte dell’integrazione/correzione degli elementi del modello non è prevista l’irrogazione di sanzioni, salvo il caso in cui sia stato utilizzato in compensazione il credito IVA infrannuale risultante da un modello IVA TR carente del visto di conformità. In questa ipotesi, infatti, l’utilizzo del credito non era ammesso ed è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% del credito compensato (art. 13 comma 4 del D.Lgs. n. 471/97), ferma restando la possibilità per il soggetto passivo di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).

Composizione del modello TR

Il modello TR è composto da un frontespizio e da una serie di quadri, ovvero i seguenti:

  • Quadro TA, devono essere indicate le operazioni attive per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Nello stesso quadro occorre indicare separatamente le operazioni soggette al reverse charge e quelle soggette allo split payment;
  • Quadro TB, devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili registrati, per i quali, nel periodo di riferimento, è stata esercitata la detrazione;
  • Quadro TC, deve essere indicata l’eccedenza detraibile relativa al trimestre di riferimento (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);
  • Quadro TD. Il quadro è composto a sua volta da 3 sezioni, in cui indicare, fra l’altro, la sussistenza dei presupposti per la richiesta effettuata, l’importo chiesto a rimborso o in compensazione e l’adempimento delle relative formalità (visto di conformità, sottoscrizione alternativa).
  • Quadro TE, che è destinato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.

In particolare, la seconda sezione del quadro TD è destinata ad accogliere la scelta del soggetto in merito alla destinazione del credito IVA tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso. In particolare, l’importo non deve essere superiore all’eccedenza di credito IVA complessiva calcolata con riferimento al periodo, che ha trovato indicazione nel quadro TC. Infatti, l’importo chiesto a rimborso o in compensazione deve tenere conto esclusivamente del credito maturato nel periodo.

Le operazioni da comunicare

Operazioni attive

Le operazioni attive da indicare nel modello sono quelle che trovano annotazione nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento. Le operazioni imponibili devono essere inserite, suddivise secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata, se nel trimestre di riferimento si è verificata l’esigibilità dell’imposta (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti). Oltre alle operazioni non imponibili, vanno indicate anche, tra le altre, le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina IVA prevede l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate applicando il meccanismo dello split payment.

Operazioni passive

Riguardo, invece, alle operazioni passive, vanno riportati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello, nonché gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta.

Scelta legata alla compensazione

La scelta legata all’utilizzo del credito in compensazione è legata alle disposizioni di cui all’art. 10, co. 1 lett. a) n. 7) del D.L. n. 78/09. La compensazione orizzontale di crediti trimestrali per un ammontare superiore al limite di 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), è consentito soltanto: 

  • A condizione che sul modello TR sia apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile;
  • A partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell’istanza (modello TR) da cui il credito emerge.

I crediti IVA infrannuali che emergono dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui, invece, possono, essere utilizzati in compensazione orizzontale:

  • In assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
  • A partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Scelta legata al rimborso

La scelta legata al rimorso del credito IVA che emerge dal Modello TR può essere chiesta a rimborso:

  • Se di importo inferiore o pari a 30.000 euro, senza che siano necessarie ulteriori formalità rispetto all’indicazione nel modello;
  • Se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’art. 38-bis co. 3 del DPR n. 633/72;
  • Se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi di cui all’art. 38-bis co. 4 del DPR n. 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria (fatte salve alcune ipotesi di esonero).

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (vedasi la Circolare n. 32/E/2014, § 2.1). Per quanto riguarda il rimborso infrannuale deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta (art. 1 del DM 23.7.75 e art. 1 co. 16 del D.L. n. 417/91).
Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con decreto ministeriale, è prevista la possibilità di ottenere l’esecuzione del rimborso prioritariamente rispetto agli altri contribuenti iscritti nella graduatoria dei rimborsi trimestrali relativi al medesimo periodo. Tali soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per accedere al rimborso prioritario indicando l’apposito codice nel quadro TD.

Regime premiale ISA

I soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale beneficiano di un regime premiale che prevede, tra l’altro, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia relativa ai rimborsi) per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui (art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del D.L. n. 50/2017).

Aumento della soglia a 70.000 euro sui successivi crediti trimestrali

La sopra indicata soglia di 50.000 euro trova applicazione per il modello TR del primo trimestre. Per i trimestri successivi trova applicazione la modifica avvenuta da parte dell’art. 14 del D.Lgs. n. 1/24, dell’art. 9-bis, co. 11, del D.L. n. 50/17. Tale disposizione ha incrementato a 70.000 euro annui la soglia superata la quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ai fini ISA devono appore obbligatoriamente in visto di conformità.

Questa sogli incrementata trova applicazione a partire dai crediti IVA maturati nell’annualità 2024 e nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2025. Questo, in relazione ai punteggi ISA conseguiti nel 2023 o secondo la media degli anni 2022 e 2023. I nuovi livelli di affidabilità ISA sono stati, infatti, determinati con il provv. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2024 n. 205127.

Per approfondire:
IVA trimestrale ed apposizione del visto
Modello Iva TR: come correggere gli errori?

Conclusioni

Per i rimborsi trimestrali e le relative istruzioni, per la modulistica degli anni precedenti si può fare riferimento all’apposita pagina istituzionale messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dove è possibile trovare maggiori informazioni.

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