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Rimborso IVA annuale: guida alla procedura

Il rimborso IVA annuale è la restituzione finanziaria da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IVA maturato annualmente. Tutte le informazioni in questo articolo.

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Rimborso IVA annuale: alla fine del periodo (mensile o trimestrale), ogni possessore di partita IVA deve calcolare la liquidazione IVA. Questo calcolo consente di determinare l’IVA a credito o a debito del periodo considerato.

L’insieme delle liquidazioni IVA confluisce nella dichiarazione IVA annuale. Qui si determina l’importo del credito o debito IVA definitivo dell’anno.

Il debito IVA derivante dalla dichiarazione annuale deve essere versato alla scadenza prevista (entro il 16 marzo dell’anno successivo o entro le scadenze previste per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi).

Il credito IVA annuale, invece, può essere alternativamente:

  • Utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte erariali;
  • Richiesto a rimborso, tramite un’apposita procedura.

A norma dell’art. 30 co. 1 del DPR n 633/72, l’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte. Questo, se l’importo del credito IVA annuale è di importo superiore a 2.582,28 euro.

In questo contributo mi voglio concentrare sulla procedura legata alla richiesta di rimborso IVA annuale.

Cominciamo!

Rimborso IVA annuale
Rimborso IVA annuale

Condizioni di certificazione del credito IVA annuale

Le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso:

  • Se di importo inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all’indicazione in dichiarazione;
  • Se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti). Questo, oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali;
  • Oppure, se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis co. 4 del DPR n 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

La prestazione di garanzia patrimoniale è obbligatoria, per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, nei seguenti casi (art. 38-bis co. 4 del DPR n 633/72):

  • il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le start-up innovative di cui all’art. 25 del DL n 179/2012);
  • Al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
    • 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;
    • 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro;
    • 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;
  • Il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • Il soggetto passivo chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile per cessazione dell’attività.

Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata è:

  • Al massimo pari a 3 anni a partire dalla data di erogazione del rimborso;
  • Ovvero, se inferiore, pari al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell’accertamento.

Casi particolari sono:

  • Per le PMI – così come definite dal DM 18 aprile 2005 – dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 317/1991, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993;
  • Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c, della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria,anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all’Amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

Soggetti esonerati

Non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è richiesto:

  • Dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
  • Dalle società di gestione del risparmio ex art. 8 del DL 351/2001;
  • Dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.

Rimborso IVA annuale e Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L’articolo 9-bis, co. 11 lett. b) del DL n 50/17 ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA annuali di importo non superiore a 50.000 euro.

Questo vale per i soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 (su una scala di 10). Il beneficio per l’esonero dal visto (o dalla garanzia) è riconosciuto in relazione al credito maturato dall’anno 2019.

La soglia di 50.000 euro è riferita cumulativamente alle richieste di rimborso IVA annuale effettuate comprendendo sia il credito IVA 2019, sia i crediti IVA trimestrali del 2020. Sul punto vedi la Circolare n 20/E/2019 § 7.4.

Per i crediti IVA annuali non superiori a 5.000 euro rimane ferma la possibilità di utilizzo in compensazione “orizzontale” già dal 1° gennaio successivo alla chiusura del periodo di imposta nel quale esso è maturato.

Con riferimento ai crediti IVA superiori ai 5.000 euro annui, per i quali non è richiesta l’apposizione del visto in ragione del livello di affidabilità (ISA) raggiunto, dovrebbe permanere l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA e la compensazione solo a decorrere dal decimo giorno successivo, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. n 241/97.

Rimborso IVA annuale: i presupposti da rispettare

La richiesta di rimborso del credito IVA su base annuale è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

  • Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (c.d. presupposto dell’ “aliquota media“);
  • Effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n 633/72 per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate;
  • Acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • Effettuazione prevalente (superiore al 50%) di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità IVA di cui all’art. 7 – 7-septies del DPR n 633/72;
  • Richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter del DPR n 633/72 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale ex art. 17 co. 3 del DPR n 633/72;
  • Richiesta da parte dei produttori agricoli che applicano il regime speciale sulle cessioni all’esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al DPR n 633/72.

La richiesta di rimborso IVA è comunque ammessa, anche per somme di importo inferiore a 2.585,28 euro, alternativamente:

  • Nel caso in cui vi sia la risultanza di un’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti;
  • In sede di cessazione dell’attività.

A seguito della cessazione dell’attività, per le società cancellate dal Registro delle Imprese, il credito IVA si trasferisce in capo ai soci “pro quota” (Risoluzione n 77/E/2011). Spetta a questi ultimi, pertanto, presentare l’istanza per ottenere l’erogazione del rimborso.

Rimborso Iva: utilizzo in compensazione

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte, il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione), devono presentare il Modello TR.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, dell’ammontare dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso o compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Presupposto dell’aliquota media

Il rimborso IVA annuale può essere richiesto quando il soggetto passivo:

esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17 co. 5, 6 e 7, nonché a norma dell’art. 17-ter

Questo, a norma dell’articolo 30, co. 2 lett. a) del DPR n 633/72.

Il DL n 250/95 ha, quindi, previsto che il requisito di cui trattasi è soddisfatto quando il soggetto passivo effettua acquisti e importazioni con applicazione di un’aliquota media superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

Ai fini del requisito dell’aliquota media sono computate, come operazioni ad “aliquota zero“, le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, nonché quelle relative all’oro industriale e all’argento puro.

Sono, inoltre, assimilate ad operazioni ad “aliquota zero” anche le operazioni effettuate con il meccanismo del Reverse charge (Circolare n 37/E/2006) e mediante “split payment” (Circolare n 15/E/2015; § 11).

Nel computo dell’aliquota media non devono essere considerati acquisti e cessioni di beni ammortizzabili (R.M. 19.3.98 n. 17), né devono essere tenute in considerazione le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n 633/72 e le operazioni non rilevanti per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell’art. 7 e ss. (C.M. 5.3.90 n. 13).

Sono, altresì, irrilevanti gli acquisti e le importazioni per i quali l’imposta non può essere detratta ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR n 633/72.

Computo delle autofatture

Ai fini della verifica del presupposto del rimborso IVA annuale previsto dall’art. 30 co. 3 lett. a) del DPR n 633/72, fondato sulla differenza tra le aliquote medie delle operazioni attive e passive, vanno considerate anche le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR n 633/72, riguardanti le operazioni con l’estero.

Nella specie, devono essere computate, ai fini della determinazione dell’aliquota IVA media, anche le prestazioni di servizi rese da un soggetto extra UE, non soggetto passivo IVA in Italia, nei confronti di una società italiana, e da quest’ultima autofatturate.

E’ irrilevante il fatto che, per tali operazioni passive autofatturate, il committente italiano non sia soggetto al versamento dell’imposta. Su punto vedi Cass. 18.12.2013 n.28274.

Esempio di aliquota media

Vediamo un esempio. Aliquota media operazioni passive: 20,5%
Aliquota media operazioni attive: 14%
L’Aliquota media operazioni attive aumentata del 10%: 15,4% Considerato che l’aliquota media sulle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive aumentata del 10%, è possibile richiedere a rimborso l’eccedenza IVA, in sede di dichiarazione annuale.

Presupposto delle operazioni non imponibili

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso IVA annuale:

“quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate”

Al di là del fatto che il tenore letterale della norma faccia riferimento alle sole operazioni di cui agli artt. 8, 8- e 9, devono intendersi computate, ai fini del rimborso, anche le ulteriori operazioni non imponibili individuate, riepilogate nella tabella seguente.

Operazioni rilevantiNorma di riferimento
Operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticanoart. 71 del DPR n 633/72
Operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionaliart. 72 del DPR n 633/72
Cessioni intracomunitarieart. 41 del DL n 331/93
Triangolari “comunitarieart. 58 del DL n 331/93
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori della Ueart. 50-bis co. 4 lett. g) del DL n 331/93
Operazioni delle agenzie di viaggio e turismo in regime specialeart. 74-ter del DPR n 633/72
Esportazioni di beni usatiart. 37 del DL n 41/95

Coerentemente con il tenore della disposizione che fa riferimento al 25% delle “operazioni effettuate“, il raffronto delle operazioni non imponibili deve essere effettuato con riferimento al volume d’affari (art. 20 del DPR n 633/72) aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.

Presupposto legato all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili

Il rimborso IVA annuale, ai sensi dell’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR n 633/72,

limitatamente all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche

Per individuare i beni ammortizzabili, deve farsi riferimento agli artt. 102 e 103 del TUIR, intendendo quindi i beni per quali è prevista la deducibilità degli ammortamenti, a prescindere all’eventuale inutilizzabilità del bene da parte dell’acquirente.

Ai fini del rimborso IVA, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, l’imposta rimborsabile deve essere calcolata scorporando il valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato stesso e quello dell’area che ne costituisce pertinenza (Circolare n 8/E/2009).

Inoltre, è stato chiarito che i beni ammortizzabili, oggetto del rimborso, devono essere utilizzati direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di beni concessi in leasing, il rimborso spetta alla società concedente, in quanto soggetto che detiene il diritto di proprietà del bene. Tale principio vale a prescindere dalle modalità di contabilizzazione del bene ammortizzabile (ris. 122/E/2011).

Beni e servizi per studi e ricerche

Con riferimento al presupposto per il rimborso dell’imposta relativa a beni e servizi impiegati per studi e ricerche, è richiesto l’impiego diretto e strumentale dei beni o dei servizi nell’ambito dell’attività esercitata dal soggetto passivo (Risoluzione n 147/E/2009).

Acquisto di beni ammortizzabili

Il soggetto passivo IVA che acquista beni ammortizzabili, tra cui, normalmente, rientrano i fabbricati e le porzioni di fabbricati, ha diritto a chiedere a rimborso la relativa imposta.

L’IVA, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesta a rimborso:

  • Annualmente, mediante la dichiarazione annuale, a norma dell’art. 30 co. 3 lett. c) del DPR n 633/72;
  • Trimestralmente, mediante il modello TR, a norma dell’art. 38-bis co. 2 del DPR n 633/72, se l’acquisto (o l’importazione) di beni ammortizzabili è superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e degli acquisti di servizi imponibili per il medesimo periodo di riferimento.

La definizione di “bene ammortizzabile” è ripresa dalla normativa in tema d’imposte sui redditi (artt. 102 ss. del TUIR). Essa comprende, pertanto, beni ammortizzabili di natura materiale e immateriale. Il bene acquistato deve rappresentare un fattore con utilità pluriennale impiegato come strumento di produzione del reddito.

Presupposto legato ad eccedenze di IVA detraibile per un triennio

Il rimborso IVA annuale emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso se dalle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti risultino eccedenze di IVA detraibile.

Il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei 3 anni considerati, relativamente alla parte non ancora richiesta a rimborso, anche se di ammontare inferiore a 2.582,28 euro (R.M. art. 30 co. 3 del DPR n 633/72).

Il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei 3 anni considerati, relativamente alla parte non ancora richiesta a rimborso, anche se di ammontare inferiore a 2.582,28 euro (sul punto, cfr. R.M. 2.8.99 n. 132/E/99).

In sostanza, la condizione per il rimborso in questione è la successione di tre dichiarazioni IVA annuali con risultanza di un’eccedenza di IVA a credito. Il rimborso spetta con riferimento all’ammontare del credito IVA inferiore tra i tre, a condizione che l’eccedenza detraibile in questione:

  • Non sia già stata chiesta a rimborso;
  • Non sia stata utilizzata in compensazione “orizzontale“;
  • Infine, non sia stata riportata “a nuovo” nella dichiarazione successiva.

Rimborso IVA annuale e società di comodo

Per le società di comodo (intendendo per tali sia le società non operative ex art. 30 della L. 724/94 sia le società in perdita sistematica ex art. 2 co. 36-decies e ss. del DL 138/2011) è prevista la preclusione al rimborso del credito IVA, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione.

La preclusione permane anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’art. 30 della L. 724/94.

Rimborso IVA: consulenza

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le informazioni utili per permetterti di valutare se hai la possibilità di chiedere un rimborso IVA.

Naturalmente gli aspetti elencati nell’articolo devono essere approfonditi assieme al tuo Commercialista di fiducia. Questo, in quanto, spesso, se ti trovi in situazioni di cronicità del credito IVA, può essere opportuno pensare ad utilizzo sia in compensazione che a rimborso del credito. Il tutto per individuare il corretto mix che meglio si adatta alle esigenze della tua attività.

Considera questo articolo solo come una base che può essere utile per conoscere l’argomento. Infatti, la procedura per la richiesta di un rimborso IVA è spesso complicata, in quanto la richiesta di garanzie spesso frena l’applicazione della procedura.

Se hai bisogno di una consulenza su questo aspetto non aspettare. Segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me e ricevere una consulenza fiscale personalizzata.

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