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Lavoratori N.A.T.O.: esenzioni ed imponibilità in Italia

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Criteri di collegamento previsti per la tassazione delle pensioni percepite da pensionati che hanno lavorato per la NATO. Gli stipendi di organizzazione internazionale come la NATO sono esenti da tassazione. Tuttavia, il reddito da pensione è soggetto a tassazione IRPEF. Esenzione prevista anche per la “inability pension” erogata al dipendente inabile al lavoro.


Il reddito dei dipendenti di organizzazioni internazionali prevede dei precisi criteri di collegamento o esenzione da tassazione in relazione alla specificità dell’attività lavorativa prestata. Per questo motivo, gli stipendi erogati dalla NATO ai suoi lavoratori sono esenti da tassazione nei singoli stati di residenza dei lavoratori. L’organizzazione trattiene un’importo a titolo di tassazione complessiva al fine di evitare problematiche di concorrenza tra stati. Tuttavia, questo specifico trattamento non è riservata ai redditi da pensione percepiti da ex dipendenti di organizzazioni internazionali, come nel caso della NATO.

Esenzioni per i redditi e imponibilità delle pensioni erogate in Italia ai dipendenti NATO

Stipendi e indennità NATO
Gli stipendi, le indennità e le altre remunerazioni pagate dalla NATO ai suoi impiegati possono essere esenti dalla tassazione nazionale. Questo significa che il paese ospitante (dove l’individuo risiede o lavora) potrebbe non imporre tasse sul salario ricevuto dalla NATO.
Potrebbe essere necessario fornire documentazione appropriata o certificati per beneficiare delle esenzioni fiscali, come una tessera di identificazione NATO o altri documenti ufficiali.
Va notato che le specifiche esenzioni e le normative fiscali variano a seconda del paese e dell’accordo pertinente tra la NATO e lo Stato membro in questione. Pertanto, è importante che i lavoratori della NATO si informino in modo dettagliato sulle leggi fiscali locali e sui loro diritti e obblighi in un determinato paese ospitante.

I redditi da pensione erogati ad ex dipendenti della NATO residenti in Italia sono soggette ad imposizione fiscale, non potendo trovare applicazione l’esenzione prevista per gli stipendi. Infatti, l’esenzione è limitata esclusivamente agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati dell’organismo internazionali riguarda il rapporto lavorativo. Quando, invece, il lavoratore non è più impiegato presso l’organizzazione e percepisce un reddito da pensione, questo diventa fiscalmente imponibile.

Sul punto deve essere evidenziata la posizione dell’Ordinanza n. 19287 del 16 settembre 2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale le pensioni erogate dalla NATO sono imponibili fiscalmente scontando tassazione (IRPEF e relative addizionali). Il caso analizzato è quello di un ex dipendente NATO il quale ha impugnato un silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate a fronte della presentazione di un’istanza legata al rimborso IRPEF chiesto per i redditi da pensione percepiti. L’ex dipendente, infatti, riteneva applicabile, anche al reddito da pensione, dell’esenzione fiscale disciplinata dall’art.8 lett. c) del DPR n. 2083/62 in favore degli impiegati civili “internazionali” della NATO. La disposizione in commento contiene le disposizioni che riguardano l’applicazione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando NATO. Tale disposizione prevede, tra l’altro, che il personale civile internazionale sia esentato “dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali”. Questa disposizione, per poter essere applicata, richiede il congiunto verificarsi di due specifiche condizioni:

  • Deve trattarsi di “redditi derivanti da stipendi ed emolumenti” e
  • Gli emolumenti devono essere corrisposti al personale civile “dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali”.

Secondo la Corte, tale disposizione prende a riferimento gli stipendi e gli emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro, senza indicare le pensioni corrisposte dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Infatti, la pronuncia in commento ha indicato che: “in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo” (vedasi anche quanto indicato da Cass. n. 2051/2020 e n. 705/2019). Dello stesso tenore anche la Risoluzione n. 285/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, il quale riprendendo quanto detto sino a questo momento chiarisce che per la tassazione di somme percepite a titolo di pensione non trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 8, lett. c) del DPR n. 2083 del 1962.

A conferma delle conclusioni l’Amministrazione finanziaria il Regolamento Pensionistico delle c.d. “Organizzazioni Coordinate”, tra le quali rientra la NATO. In base all’allegato art. 42 di detto Regolamento, reperibile sul sito http://www.coe.int/defaultEN.asp (Council of Europe), le pensioni erogate dalle citate organizzazioni sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso (al riguardo, Circolare n. 127 dell’8 giugno 1978, Risoluzione n. 11 del 10 febbraio 2000 e Risoluzione n. 141 del 10 aprile 2008).

Esenzione da tassazione per la invalidity pension erogata dalla NATO

In questo contesto deve essere evidenziato che è esente da tassazione il reddito percepito a titolo di “invalidity pension” riconosciuto dalla NATO. Si tratta di un provento erogato dalla NATO al soggetto che pur non potendo eseguire alcuna mansione lavorativa per “totale inabilità al lavoro“, è attualmente in servizio presso la NATO. Il caso è quello di un lavoratore che, in costanza di rapporto lavorativo, ha contratto una malattia che lo ha reso inabile al lavoro. A chiarire gli aspetti fiscali legati all’imponibilità o meno di questo tipo di provento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 457/E/2022, con cui è stato chiarito che la retribuzione dovuta prima del momento della malattia invalidante era esente da tassazione. Infatti, l’Agenzia richiama la norma sopra indicata legata all’esenzione da tassazione per stipendi ed emolumenti corrisposti dai quartieri generali interalleati ai loro impiegati (ex art. 8, co. 1, DPR n. 2083/62).

Il richiamo effettuato dall’Amministrazione finanziaria è all’art. 49 del TUIR, secondo il quale sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientrano nella definizione di lavoro dipendente anche:

  • Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • Le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Nella casistica legata ad un soggetto che pur non potendo eseguire alcuna mansione lavorativa per “totale inabilità al lavoro“, è attualmente in servizio presso la NATO con una retribuzione mensile a titolo di “invalidity pension” di importo equivalente allo stipendio che lo stesso percepiva prima della malattia invalidante e nel caso in cui tale reddito attualmente percepito si trasformerà in pensione di vecchiaia solo quando il soggetto compirà 65 anni (ammesso che non rientri prima al lavoro nel caso in cui cessi il suo stato di malattia), considerato che la retribuzione ricevuta prima della malattia invalidante era esente da tassazione, è esente anche il reddito percepito a titolo di “invalidity pension” riconosciuto dalla NATO in costanza del rapporto lavorativo.

Conclusioni

Se sei un pensionato o stai considerando di andare in pensione da un’organizzazione internazionale, ti suggerisco di consultarti con un consulente fiscale esperto in materia internazionale. Essi saranno in grado di fornire una guida specifica e dettagliata sulla tua situazione fiscale personale.

Se desideri analizzare la tua situazione personale è importante essere consapevoli delle implicazioni fiscali e dei potenziali rischi coinvolti. In questi casi, la consulenza di un dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale è essenziale per garantire la conformità alle leggi fiscali internazionali e minimizzare gli impatti fiscali negativi. Inoltre, un professionista esperto può aiutarti a valutare i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni fiscali, come ad esempio quelle individuate in questo articolo. Contattaci per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.

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