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Il passaggio dei beni per successione: guida

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Comprendi le leggi, i beneficiari, la procedura e le tasse del passaggio dei beni ereditari e scopri consigli pratici per gestire al meglio la tua successione

Il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita può essere trasferito ai propri figli ed ai familiari in vario modo. Gli strumenti divergono per la differente procedura da seguire e per i diversi effetti che producono dal punto di vista civilistico e fiscale.

La metodologia naturale legata al passaggio dei beni è legata alla procedura di successione. Si tratta della modalità naturale di trasferimento dei beni e delle partecipazioni in caso di morte del titolare. Di seguito andremo ad analizzare proprio questa disciplina connessa al passaggio dei beni in eredità per successione. Oggetto di analisi sono soprattutto i risvolti fiscali di questa operazione.

La successione dei beni per eredità

La successione dei beni per eredità è il processo mediante il quale i beni di una persona defunta vengono trasmessi agli eredi designati. In generale, la legge stabilisce come i beni devono essere distribuiti tra gli eredi, ma è anche possibile creare un testamento per specificare come si desidera che i propri beni siano distribuiti dopo la morte.

Dal punto di vista giuridico la successione è l’evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un altra persona (il de cuius).

L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata:

  • Dall’art. 2 co. 47 – 53 del D.L. n. 262/2006 (si tratta, quindi, di una nuova imposta e non della riviviscenza della precedente disciplina, Cass. 12779/2018 e Studio Consiglio nazionale Notariato n. 168/2006/T) ;
  • Per quanto non disposto dalle norme del D.L. n. 262/2006, dal D.Lgs. 31.10.90 n. 346 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), come vigente al 24.10.2001.

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo ove sussista un trasferimento di beni, dal quale scaturisce un arricchimento in capo al soggetto tassato (Circolare n. 3/E/2008). Il presupposto impositivo risiede nel trasferimento di ricchezza che deriva dal trasferimento mortis causa. Questo a norma dell’art. 2 co. 48 del D.L. n. 262/2006. Di conseguenza, ogni trasferimento di beni che derivi dall’apertura di una successione mortis causa, è soggetto all’imposta di successione, sia ove si tratti di una costituzione di erede che di un legato, salve le specifiche eccezioni disposte dalla legge.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 346/90, l’imposta sulle successioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per successione, ancorché esistenti all’estero. Ma se, alla data dell’apertura della successione, il defunto non era residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti ivi “esistenti” (come definiti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 346/90). Inoltre, l’Italia ha stipulato 7 Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni specificamente rivolte all’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, da applicare per risolvere casi di doppia imposizione. 

L’imposta di successione è dovuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 36 co. 1 e 5 del D.Lgs. n. 346/90 (C.M. 15.3.91 n. 17):

  • Dagli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari;
  • Dai legatari, che sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa al singolo legato ricevuto e non oltre.

Anche l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario è, ex art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90, solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta, ma solo nel limite del valore della propria quota.

Come si determina l’imposta di successione?

L’imposta sulle successioni si applica con aliquote determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità esistente tra il defunto ed il beneficiario del trasferimento (erede o legatario). Inoltre, sono previste specifiche franchigie al di sotto delle quali l’imposta non è dovuta. Nella tabella sottostante sono state riassunte aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni.

BENEFICIARIOFRANCHIGIAALIQUOTA
Coniuge1 milione di euro4%
Parente in linea retta1 milione di euro4%
Fratello o sorella100.000,00 euro6%
Altro parente fino al 4° grado6%
Affine in linea retta6%
Affine in linea collaterale fino al 3° grado6%
Portatore di handicap ai sensi della L. 104/921,5 milioni di euro4%, 6% o 8% a seconda del vincolo di parentela
Altri soggetti8%

L’imposta sulle successioni si applica sul valore netto dei beni trasferiti al singolo erede o legatario. Non si applica più l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario. L’art. 8 e ss. del D.Lgs. n. 346/90 definisce le regole per la determinazione della base imponibile, gli artt. da 14 a 19 del D.Lgs. n. 346/90 enunciano le regole per valorizzare i singoli beni caduti in successione (ad esempio, immobili, aziende, partecipazioni societarie) e gli artt. da 20 a 24 del medesimo decreto definiscono le passività deducibili. Nella tabella seguente sono state riportate le indicazioni per individuare la base imponibile per alcuni beni che possono cadere in successione.

BENE CADUTO IN SUCCESSIONEBASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Bene caduto in successioneBase imponibile dell’imposta sulle successioni
ImmobiliValutazione automatica (cfr. Valore catastale)
AziendaValore dei beni che la compongono escluso l’avviamento
Quote societarieIn presenza di bilancio o inventario: valori di bilancio
In assenza di bilancio o inventario: valori reali
Titoli quotati in borsa (anche Aim cfr. risposta AdE 514/2019)Media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati (prezzo di mercato)
CreditiSe fruttiferi: il loro importo più gli interessi maturati
Se infruttiferi: il valore attuale al saggio legale di interesse

La dichiarazione di successione

L’imposta di successione è liquidata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione di successione che gli eredi sono tenuti a presentare entro il termine di 12 mesi decorrente, in linea di principio, dall’apertura della successione (che coincide con la data della morte). In caso di errore materiale (ad esempio sulla data di morte), è possibile procedere alla rettifica dell’errore, oltre il termine di 12 mesi, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali (Risposta interpello n. 375/E/2019 e e Risoluzione n. 23/E/97). La dichiarazione di successione può essere omessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni (art. 28 co. 7 del D.Lgs. n. 346/90):

  • L’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) del defunto;
  • L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
  • L’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro (dal 13.12.2014 ex art.  11 del D.Lgs. n. 175/2014; prima di tale data, la soglia era pari a 25.822,84 euro).

Quando si ereditano beni immobili

Indipendentemente dal concorso all’imposta di successione, il fatto di ereditare beni immobili comporta l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. L’importo da versare a titolo di imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili, l’imposta catastale è invece pari all’1% di detto valore. Per ciascun tributo è previsto un importo minimo di versamento che ammonta a 200 euro. Le suddette imposte devono essere commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

Come si determina il valore catastale degli immobili?

Per calcolare le imposte, innanzitutto è necessario conoscere la base imponibile, ossia il valore dell’immobile. Pertanto, occorre considerare la rendita catastale del bene, tale “valore” si trova nella visura catastale. L’importo va rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della classe catastale di appartenenza. Gli immobili, infatti, sono suddivisi in classi, che spaziano dalla lettera A alla lettera F.

IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
– 110, per la prima casa;
– 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
– 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
– 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

Agevolazioni prima casa

Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, indipendentemente dal valore lordo dell’immobile caduto in successione, se si tratta di una casa d’abitazione non di lusso e almeno uno degli eredi possiede i requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa. Inoltre, nei casi di successione mortis causa l’agevolazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma più in generale con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto dell’uso e dell’abitazione. In tal caso è necessario attestare nella dichiarazione di successione l’esistenza delle condizioni che la legge richiede.

REQUISITI RICHIESTI PER L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l’immobile:
– Non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
– Non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
I due predetti requisiti devono sussistere entrambi. Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come ad esempio per il personale delle forze di polizia o per i cittadini italiani emigrati all’estero).

Per approfondire: “Quali sono i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa?“.

Le imposte ipotecaria e catastale sui beni immobili

BENE IMMOBILEIMPOSTEIMPORTO
PRIMA CASAIMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA CATASTALE
200 EURO
200 EURO
ALTRI IMMOBILIIMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA CATASTALE
2% CON MINIMO 200 EURO
1% CON MINIMO 200 EURO

Le imposte sui redditi

Ai fini IRPEF l’erede deve indicare nella propria dichiarazione, a partire dal giorno di apertura della successione, i redditi fondiari degli immobili ereditati. Per la parte dell’anno antecedente la successione, detti redditi saranno indicati nell’ultima dichiarazione che gli eredi presenteranno per conto della persona deceduta. Come prevede l’art. 456 del c.c. la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Da tale momento l’erede diviene titolare del patrimonio della persona deceduta, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse avvenire in un momento successivo. Pertanto, a prescindere dal fatto che non sia stata ancora presentata la dichiarazione di successione, l’erede è tenuto a indicare nella propria dichiarazione (modello 730 o modello Redditi P.F.) il reddito derivante dall’immobile ereditato, indicando il numero dei giorni (calcolati dal momento di apertura della successione) e la percentuale di possesso. Per la parte dell’anno precedente il giorno del decesso, invece, il reddito deve essere riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi che l’erede presenterà per conto del soggetto deceduto.

Acquisizione di immobile per successione e dichiarazione IMU

Ai fini del pagamento dell’imposta comunale, spetta direttamente all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione a trasmetterne una copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. Solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata la dichiarazione di successione gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU per provvedere al pagamento dell’imposta municipale sugli immobili.

La dichiarazione di successione

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste solo nel caso in cui nell’eredità vi siano beni immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti reali immobiliari sugli stessi. La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, in genere, alla data della morte del contribuente, su apposito modulo, che prevede l’invio telematico attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La procedura consente anche l’effettuazione delle volture catastali.

L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione è l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza (domicilio fiscale) del defunto. Al momento della presentazione il contribuente riceve una ricevuta che prova l’avvenuto deposito. Sul punto è importante evidenziare che prima di presentare la dichiarazione di successione è sempre necessario provvedere all’autoliquidazione e al pagamento dei seguenti tributi:

  • Imposta ipotecaria;
  • Imposta catastale;
  • Imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione richiesta);
  • Tassa ipotecaria (per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con addebito sul conto corrente che deve essere intrattenuto presso uno degli istituti bancari in convenzione con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione devono essere indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

A chi presentare la dichiarazione di successione se la residenza del defunto era all’estero o non era nota?

Se la persona non era residente in Italia, la dichiarazione di successione è di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana (che può essere, ad esempio, attestata da un certificato di iscrizione AIRE). Se l’ultima residenza del defunto, invece, fosse sconosciuta o comunque non individuabile, l’Ufficio competente è l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6“.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:

  • Gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
  • I legatari;
  • I loro rappresentanti legali;
  • Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
  • Gli amministratori dell’eredità;
  • I curatori delle eredità giacenti;
  • Gli esecutori testamentari.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Chi rinuncia all’eredità deve presentare la dichiarazione di successione?

Nel caso di rinuncia dell’eredità o dell’avvenuta nomina di un curatore, l’erede o il legatario, per usufruire dell’esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia all’ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata.
Alla comunicazione deve essere allegata una copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità, oppure una copia dell’istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell’ufficio giudiziario competente.

Decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione

Il termine di presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) decorre:

  • Dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina, per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari;
  • Dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in corso alla data di apertura della successione o di dichiarazione di fallimento del medesimo entro 6 mesi;
  • Dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta;
  • Dalla scadenza dei termini per la formazione dell’inventario, nel caso di accettazione con beneficio di inventario.

Ravvedimento della dichiarazione di successione

Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente misura:

  • Se il ritardo non è superiore a 30 giorni, 1/8 della sanzione minima (di 200 euro) più il 3,75% del totale delle imposte non versate;
  • Se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un anno, 1/5 della sanzione minima (di 200 euro) e il 6% del totale delle imposte non versate.

Contenuto della dichiarazione e allegati

Oltre ai dati anagrafici del defunto e degli eredi, nella dichiarazione di successione è necessario indicare:

  • La descrizione analitica degli immobili ereditati;
  • Gli estremi del versamento delle imposte (ipotecaria e catastale) autoliquidate dagli eredi;
  • Le dichiarazioni previste dalla legge per usufruire dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, se nell’eredità vi è un’abitazione costituente “prima casa” per almeno uno degli eredi.

Alla dichiarazione, tra gli altri, devono essere allegati:

  • Il certificato di morte e stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione);
  • Copia originale o autenticata del testamento, nel caso di successione testamentaria;
  • Nel caso di rinuncia all’eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale, copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittimità lesi;
  • Copia del modello di versamento delle imposte ipotecaria e catastale;
  • Prospetto delle imposte autoliquidate.

Quando si ereditano partecipazioni societarie

Per “partecipazione” si intende l’investimento nel capitale di un’impresa. Quando l’investimento è effettuato nel capitale di una società per azioni o in una società in accomandita per azioni, esiste un titolo rappresentativo della partecipazione, costituito dall’azione. A seguito della morte del socio, la partecipazione societaria si trasmette per successione agli eredi, generando effetti che hanno risvolti anche in campo fiscale. Di seguito si forniscono informazioni di base sugli effetti tributari del trasferimento per causa di morte di partecipazioni societarie detenute dal socio persona fisica non titolare di reddito d’impresa.

Imposte sui redditi

Per quanto riguarda le imposte dirette, la tassazione avviene nel momento in cui l’erede cede, realizzando una plusvalenza, la partecipazione acquistata per successione. La plusvalenza si realizza quando la vendita del titolo è effettuata ad un prezzo superiore al suo costo. Per le partecipazioni sociali acquistate per successione (aperte dopo il 25 ottobre 2001) si assume come costo quello che all’epoca aveva sostenuto il de cuius. Pertanto, gli eredi ricevono in proprietà un titolo il cui costo è pari a quello che aveva in capo al de cuius. Tale costo sarà determinante nel momento in cui la partecipazione sarà ceduta a terzi. L’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) sarà determinata dalla differenza positiva (negativa) tra il corrispettivo di vendita e il citato costo d’acquisto. La tassazione delle plusvalenze avviene con imposta sostitutiva del 26%.

Cosa si intende per costo di una partecipazione?

Ai fini fiscali il costo della partecipazione è dato dal costo o valore d’acquisto della stessa, maggiorato degli oneri accessori (bolli, commissioni, ecc.). Il costo va maggiorato degli eventuali versamenti in denaro o in natura effettuati dai soci in conto capitale o a fondo perduto, nonché dell’importo relativo ad eventuali crediti verso la società partecipata cui i soci abbiano rinunciato.

Conclusioni

Il passaggio dei beni per successione è un processo che avviene alla morte di un individuo, in cui i suoi beni vengono trasferiti ai suoi eredi. La successione può essere testamentaria o legittima, a seconda che l’individuo abbia lasciato un testamento o meno. In entrambi i casi, è importante che la successione sia gestita in modo corretto per evitare problemi legali e fiscali. Ci sono diverse opzioni per la gestione della successione, come la creazione di un trust o la vendita dei beni, e gli eredi dovrebbero consultare un avvocato per determinare la migliore soluzione per loro. In generale, il passaggio dei beni per successione può essere complesso, ma con la giusta guida e pianificazione, può essere gestito in modo efficace.

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