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Fornitura di beni con installazione e montaggio: territorialità Iva

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Come si determina la territorialità Iva nei casi di fornitura di beni con installazione e montaggio? Vale la regola generale dei servizi generici (ex art. 7-ter DPR Iva) o articolo 7-sexies, co. 1 in caso di fornitura a privati. Se la fornitura di beni riguarda beni immobili valgono le regole dell’articolo 7-quater del DPR Iva.


La fornitura di beni con posa in opera è una casistica particolare che deroga alle normali cessioni di beni. Per questo motivo tale cessione deve essere correttamente gestito anche dal punto di vista dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva). Infatti, la fornitura di beni con installazione e montaggio a cura del fornitore o da terzi (per suo conto) hanno dei profili Iva del tutto peculiari. Questo, se la consegna del bene installato o montato avviene in altro Paese UE o extra-UE.

Immagina un’azienda italiana che si trova a dover effettuare una prestazione di installazione e montaggio di un bene presso un’azienda estera. Ebbene, come deve emettere la fattura il fornitore italiano? Qual è le territorialità Iva di questa operazione?

Sulla disciplina in materia è intervenuto il legislatore comunitario fornendo alcune interpretazioni nell’ambito del Reg. UE n. 282 del 15 marzo 2011. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/E/11 del 29 luglio 2011.

Cessioni di beni con posa in opera e montaggio: natura dell’operazione

Le cessioni di beni con posa in opera o montaggio sono caratterizzate da due operazioni: una cessione ed una prestazione di servizi. Questo è quanto previsto dalla CM 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.1.3). Tale documento ha precisato che tali forniture rientrano nella categoria delle cessioni, anche se effettuate in esecuzione di un contratto d’appalto, che è un servizio ex art. 3, comma 1, del DPR n. 633/72.

Se, invece, il fornitore si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, l’art. 8 del Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che l’operazione integra una prestazione di servizi.

La terza casistica che si può presentare è che i beni da montare diventino parte di un bene immobile. Il classico caso è quello del montaggio di un ascensore, di infissi o di impianti. Anche in questo caso siamo di fronte a prestazione di servizi.

Per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto il solo montaggio delle parti di un macchinario fornite da un soggetto terzo, stabilendo che si applica la disciplina prevista per la lavorazione di beni mobili.

Quindi, in generale possiamo riassumere quanto segue:

Criteri di territorialità Iva della fornitura di beni con installazione e montaggio

Per verificare i criteri di territorialità IVA per la fornitura di beni con posa in opera occorre fare riferimento all’art. 34 del Regolamento UE n 282/11. Di conseguenza, per la territorialità della fornitura di beni con installazione e montaggio l’Iva è dovuta:

  • Nel Paese del committente, se soggetto Iva (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/1972), ovvero
  • Nel luogo di esecuzione della prestazione, quando il committente non è un soggetto Iva (art. 7-sexies, comma 1, lett. d), del DPR n. 633/1972).

Territorialità per installazione e montaggio parte di bene immobile

Per quanto riguarda il caso i beni assemblati diventino parte di un bene immobile, per individuare il criterio di territorialità Iva occorre fare riferimento alla Circolare n. 37/E/2011 (§ 3.1.2).

Tale documento ha chiarito che, ai fini della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – è fissato stabilmente al suolo e non può essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opera il criterio generale di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente. Bensì, in questo caso opera la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.

In pratica, in merito alla natura immobiliare o meno della prestazione di installazione o montaggio, occorre avere riguardo alla destinazione del bene fornito dall’impresa italiana. Ove, infatti, il medesimo diventi parte di un bene immobile, opera la deroga territoriale dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72. Per questo motivo la prestazione è soggetta a Iva nel luogo di ubicazione dell’immobile. Questo, a prescindere dallo status fiscale del committente (soggetto IVA o “privato consumatore”).

In linea con questa conclusione può richiamarsi l’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011, introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2017 – dal Reg. UE n. 1042/2013. Disposizione secondo cui i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, tra i quali sono annoverabili – ai sensi della lett. m) del citato art. 31-bis – i servizi di installazione e montaggio di macchinari e attrezzature che, una volta installati, diventino parte di un bene immobile.

Esempio di territorialità Iva nella fornitura di beni con posa in opera

Proviamo adesso a vedere un esempio di territorialità Iva nella fornitura di beni con posa in opera. Ipotizziamo l’impresa italiana Alfa che ha stipulato un contratto con un cliente di altro Paese UE. Il contratto prevede la fornitura di un impianto con l’installazione a cura o a spese del fornitore (Alfa). L’impresa fornitrice Alfa affida un una seconda impresa Italia Beta la fornitura di una parte dell’impianto, con installazione da parte di quest’ultima impresa.

Ipotizziamo che ad identificarsi sia la prima impresa italiana (Alfa), vediamo, come avviene la fatturazione e la gestione Iva:

  • Beta emette fattura alla posizione Iva locale di Alfa in regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 41, comma 1, lett. c) del D.L. n. 331/93;
  • Alfa attraverso la sua identificazione nel Paese del cliente con l’applicazione del “reverse charge“;
  • Alfa emette fattura al committente in regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 41, comma 1, lett. c) del D.L. n. 331/93.

Questo è quanto prevede l’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La stipula di due contratti distinti

È il caso, inoltre, di osservare che la stipula di due contratti distinti, di cui uno per la fornitura dei beni e l’altro per la prestazione di installazione e montaggio, potrebbe essere disconosciuta dalle Autorità fiscali del Paese di origine o di quello di destinazione. Considerando distintamente le due operazioni, si ha che:

  1. La cessione dei beni è fatturata in regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. Questo, se il cliente è un soggetto Iva identificato nel Paese UE di destinazione dei beni, ovvero con addebito dell’Iva, se il cliente non è un soggetto Iva identificato nel Paese UE di destinazione dei beni;
  2. servizio di installazione o montaggio è escluso da Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72, se il cliente è un soggetto Iva stabilito in altro Paese. Ovvero ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. d), del DPR n. 633/72, se il cliente non agisce in veste di soggetto Iva, con la conseguenza che – in tale ipotesi – spetta all’impresa italiana identificarsi nel Paese UE di installazione o montaggio.

Conclusioni

La territorialità dell’Iva su beni con installazione e montaggio è una questione cruciale nel commercio internazionale. Questa regola determina che l’Iva su beni che richiedono installazione o montaggio sia generalmente applicata nel paese dove tali servizi sono effettuati. Questo approccio è adottato per assicurare che l’Iva sia pagata nel paese in cui il bene viene effettivamente utilizzato o consumato, prevenendo problemi di doppia tassazione o non tassazione. Le aziende che operano in contesti internazionali devono pertanto essere consapevoli di queste regole, registrarsi ai fini Iva nel paese di installazione se necessario, e assicurarsi di adempiere a tutte le obbligazioni fiscali pertinenti.

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