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Operazioni con San Marino con fattura elettronica

Come fatturare a San Marino? Quali sono le regole per la fatturazione l'applicazione dell'Iva e la liquidazione del tributo per l'acquisto o la cessione di beni verso San Marino e per la prestazione di servizi.

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Le regole di territorialità per le operazioni attive e passive tra operatori economici nazionali e di San Marino. Dal 1° luglio 2022 obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni intercorse tra i due paesi.

La Repubblica di San Marino è un Paese extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione Europea. Operare con questo piccolo Paese richiede l’applicazione di una particolare procedura: sia per quanto riguarda le operazioni attive che per quelle passive. In questi casi, sovente si assiste ad errori per quanto riguarda la fatturazione, l’integrazione dell’IVA e le modalità di assolvimento dell’imposta. In questo articolo, senza alcuna pretesa di esaustività, mi sono posto l’obiettivo di andare ad analizzare quali sono, concretamente, le modalità di fatturazione e di applicazione dell’IVA nelle operazioni poste in essere con operatori economici residenti a San Marino.

Fatturazione elettronica con San Mario: le regole

A partire dal 1° luglio 2022 le operazioni intercorse tra operatori economici italiani e di San Marino devono essere certificate dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Tale obbligo, previsto dall’art. 12, del D.L. n. 34/19, è entrato adesso nel vivo dopo il termine del periodo transitorio, dove potevano ancora essere emesse fattura cartacee (D.M. 21.6.2021).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica occorre prestare riferimento al Provvedimento 5.8.2021 dell’Agenzia delle Entrate. Tale disposizione prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti/identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in base alle regole tecniche previste nel Provvedimento 30.4.2018. Sostanzialmente, gli Uffici tributari di San Marino sono tenuti all’elaborazione delle fatture elettroniche come “nodo attestato” a SdI. In questo modo tale nodo è in grado di trasmettere le fatture elettroniche emesse dai cedenti sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti italiani. In particolare, gli operatori economici italiani devono utilizzare il seguente codice destinatario per l’emissione delle fattura verso San Marino.

Codice destinatario fatture verso San Marino2R4GTO8

Per quanto riguardo l’attività di controllo/accertamento per quanto riguarda le fatture emesse verso San Marino è competente la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Esclusioni dall’obbligo di fattura elettronica

L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda, in generale, tutti gli operatori residenti stabili o identificati in Italia, che effettuano cessioni/acquisti di beni da soggetti passivi sammarinesi. Sono esclusi dall’obbligo i contribuenti minimi ed i forfettari con compensi/ricavi, ragguagliati ad anno inferiori a 25.000 euro (i quali possono continuare ad emettere fattura cartacea). Superata la soglia anche tali operatori devono adottare la fattura elettronica anche per le operazioni poste in essere tra Italia e San Marino.

Operazioni economiche con operatori di San Marino: le regole di riferimento

Le peculiarità della disciplina che andremo a vedere di seguito derivano essenzialmente dal fatto che non esiste un confine preciso ed identificabile tra l’Italia (stato UE) e la Repubblica di San Marino (stato extra-UE). Per questo motivo le regole di funzionamento degli scambi commerciali tra questi due paesi risentono di un forte carattere di specialità. Ai fini IVA, le operazioni commerciali che intercorrono tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono dettati dal D.M. 24 dicembre 1993 (firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991). Si tratta di un accordo entrato in vigore il 1° gennaio 1994 a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell’accordo sull’unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino.

Acquisto di beni in San Marino da operatore italiano

L’operazione di acquisto di beni da parte di soggetti passivi Iva italiani nei confronti di operatori aventi sede presso San Marino prevedono due diversi regimi. Si tratta di regimi validi ai fini della corretta applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto. In particolare, i titoli II e III del D.M. 24 dicembre 1994 distinguono a seconda che le cessioni di beni verso l’Italia siano effettuate con o senza addebito dell’imposta, in fattura, da parte dell’operatore sammarinese.

Per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni pur trattandosi di uno Stato extra-UE. Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative, ovvero:

  • Acquisto con addebito di imposta da parte del fornitore di san Marino e
  • Acquisto senza addebito d’imposta.

Nel primo caso, l’IVA è già stata versata dall’operatore cedente sammarinese. Nel secondo caso l’IVA deve essere assolta dall’operatore italiano (cessionario) attraverso il meccanismo del reverse charge, tramite l’integrazione della fattura ricevuta. Vediamo entrambe le casistiche.

Acquisto di beni da San Marino con addebito di IVA

In caso di cessione di beni da operatore cedente sammarinese a operatore cessionario italiano, con addebito di IVA, dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti. In particolare, le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi dotati del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti/trasportati in Italia accompagnate da DDT (o altro documento idoneo) sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino a SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano. Per le fatture elettroniche emesse con addebito dell’IVA, l’imposta è versata dal cedente sammarinese all’Ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino e trasmette alla stessa gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. La Direzione Provinciale, entro 15 giorni controlla la rispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino. L’esito positivo del controllo effettuato dalla Direzione Provinciale è comunicato all’Ufficio Tributario di San Marino ed al soggetto acquirente che, da quel momento, ha la possibilità di effettuare la detrazione dell’IVA. L’esito del controllo è rinvenibile attraverso il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni con San Marino, con addebito dell’IVA.

Acquisto di beni da San Marino senza addebito di IVA

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza addebito di IVA. L’acquirente italiano, che riceve la fattura elettronica tramite SdI, deve assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72 (autofattura), indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche. Pertanto, l’acquirente nazionale deve compilare ed inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, in particolare (vedasi le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate (vers. 1.7):

  • Nel campo “cedente prestatore” i dati del cedente sammarinese;
  • Nel campo “data“, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero);
  • Nel campo “dati fatture collegate“, l’DSdI, attribuito da SdI, della fattura di riferimento.

Deve essere evidenziato che al fine di poter assolvere l’IVA non è più necessario attendere l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino. Questo significa che l’acquirente italiano deve visualizzare la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procedere all’applicazione del revese charge.

Acquisti da operatori sammarinesi con ricavi inferiori a 100.000 euro

I cedenti sammarinesi con ricavi dichiarati nell’anno precedente inferiori a 100.000 euro sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica e pertanto devono emettere fattura cartacea, con addebito o meno dell’IVA. In questo caso, in base a quanto previsto dal D.m. 21.6.2021 il cedente sammarinese deve:

  • In caso di addebito IVA, emettere la fattura in 3 esemplari e presentarla all’Ufficio tributario di San Marino, versando l’IVA dovuta. Il cedente trasmette all’acquirente italiano la fattura in originale restituita con datario e timbrata con impronta a secco dell’Ufficio di San Marino. Dal momento del ricevimento della fattura l’acquirente procede con l’annotazione del registro acquisti e con la detrazione dell’IVA;
  • In caso di assenza di addebito IVA, emette la fattura in 2 esemplari da presentare all’Ufficio di San Marino. La fattura deve essere trasmessa all’acquirente, il quale assolve l’imposta ex art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72 indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese e procede all’applicazione del reverse charge. In questo caso occorre effettuare l’integrazione elettronica utilizzando il Tipo Documento TD19.

Cosa succede se non si riceve la fattura nei termini?

Nel caso in cui vi sia mancata o irregolare ricezione della fattura, l’acquirente italiano provvede all’emissione della fattura nei termini di cui all’art. 6, co. 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (quattro mesi + 30 giorni dalla mancata o irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese.

Le cessioni di beni a San Marino

Le cessioni di beni (spediti o trasportati) se effettuate nei confronti di imprese di San Marino sono assimilate alle esportazioni e pertanto non imponibili ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 633/72. Qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti di soggetti privati devono essere assoggettate ad IVA italiana. Per le cessioni di beni a San Marino la fattura deve essere emessa in formato elettronico tramite SdI. Tali fatture, emesse nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), devono essere trasmesse da SdI all’Ufficio tributario di San Marino. Quest’ultimo procede a convalidare la fattura e comunicare l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino. In questi termini è utile evidenziare che la non imponibilità dell’operazione ex art. 8 e 9 DPR n. 633/72 è subordinata alla convalida della regolarità della fattura da parte dell’Ufficio tributario di San Marino.

La cessione deve essere assoggettata ad IVA qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non provvede a convalidare la regolarità. In questo caso il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di credito ex art. 26, co. 1 DPR n. 633/72, senza sanzioni ed interessi.

Importante:
San Marino non fa parte del “territorio della Comunità” europea, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/72, l’art. 71 dello stesso decreto equipara le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle cessioni all’esportazione, non imponibili a Iva ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72.

Acquisti/cessioni di beni vs San Marino ed esterometro

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, l’emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N3.3) determina il venir meno dell’esterometro nei rapporti con San Marino. Analogamente per gli acquisti da San Marino senza IVA con integrazione elettronica da parte dell’acquirente italiano.

Soglia di 5.000 euro come esenzione

L’art. 12, D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha ampliato il novero delle operazioni escluse dall’esterometro, prevedendo che l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame non è richiesto per gli acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione. Pertanto, i predetti acquisti di beni/servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero, devono essere comunicate con l’esterometro solo se di importo superiore alla soglia di 5.000 euro.

Prestazione di servizi con San Marino

Nelle prestazioni di servizi ricevute da un operatore economico italiano, da parte di altro operatore economico sanmarinese, valgono le disposizioni IVA previste nei rapporti con soggetti extracomunitari. Queste disposizioni prevedono l’obbligo per l’operatore economico nazionale che riceve una prestazione da un soggetto extra-UE di provvedere all’assolvimento dell’IVA mediante emissione di una autofattura.

Per quanto attiene alle prestazioni di servizi, è necessario distinguere tra le cosiddette “prestazioni generiche” disciplinate ai fini della territorialità dall’articolo 7-ter e quelle relative agli articoli 7-quater e 7-quinquies (deroghe riferibili tanto ai rapporti B2B quanto ai rapporti B2C). Tale distinzione è necessaria in quanto l’articolo 6 del DPR n. 633/72 individua due diversi criteri di esigibilità dell’IVA.

Facoltà di emissione della fattura elettronica

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente. La possibilità di continuare ad emettere / ricevere fatture in formato cartaceo si riflette sulla necessità di presentare l’esterometro (vedasi art. 20 D.M. 21.62021 e Provvedimento 5.8.2021). In particolare, come desumibile dalle Specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), per i servizi ricevuti da operatori sammarinesi il committente italiano deve utilizzare il Tipo documento TD17.

Le prestazioni di servizi generiche

Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72, si considerino effettuate al momento della loro ultimazione ovvero se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, le prestazioni di servizi generiche. In ogni caso, se anteriormente è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si considera effettuata limitatamente all’importo pagato.

Per le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all’articolo 7-ter, del DPR n. 633/72, l’articolo 21 del DPR n. 633/72 prevede che il committente si autofatturi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, vale a dire la data di ultimazione della prestazione o del suo pagamento (per la quota parte versata). Quanto all’annotazione sul registro delle fatture emesse, l’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/72 prevede che per le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter, questa debba essere effettuata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura e a presentare la comunicazione “esterometro” (il codice da utilizzare è “N6” per l’applicazione del reverse charge).

Le altre prestazioni di servizi

Quanto alle restanti prestazioni in deroga“, di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72 (tra cui a titolo esemplificativo le prestazioni di servizi su beni immobili, prestazioni di ristorazione e catering, servizi di locazione, servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ed educativi), non si considerato effettuate alla data di ultimazione, ma soltanto la data in cui sono effettuati i pagamenti, nel qual caso le prestazioni si considerano effettuate per il corrispettivo pagato.

Per queste prestazioni l’autofattura, da parte del committente deve essere emessa entro il giorno in cui è effettuato il pagamento a nulla rilevando la data di ultimazione della prestazione. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, DPR n. 633/72, l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata nei successivi quindici giorni, ma con riferimento alla data di emissione.

Per entrambe le categorie di prestazioni, l’annotazione nel registro Iva degli acquisti, così come previsto dall’articolo 25, comma 1, del DPR n. 633/72 deve essere effettuato antecedentemente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta che va esercitato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/72, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla data di effettuazione dell’operazione. Da precisare che per entrambe le categorie di operazioni, trattandosi di operazioni rilevanti nel paese in cui la prestazione è svolta sono fuori campo IVA in Italia, quindi, l’emissione di autofattura da parte del committente non è necessaria.

Per approfondire: “Operazioni con l’estero: autofattura o integrazione“.

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