Home IVA nei rapporti con l'estero Regime del Margine per la vendita di beni usati

Regime del Margine per la vendita di beni usati

Caratteristiche e modalità applicative per l'utilizzo del Regime del Margine IVA legato alla rivendita di beni usati: auto, oggetti di antiquariato, orologi, etc.

4

Il regime del margine è un regime speciale IVA volto a regolare le vendite di beni usati da parte di operatori economici, che hanno acquistato gli stessi beni da soggetti privati. L’IVA si applica solamente sul margine di vendita, ovvero la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.


Che cos’è il regime del margine?

REGIME DEL MARGINE
Il regime del margine è un regime speciale di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) utilizzato in alcuni paesi dell’Unione Europea. È destinato principalmente a rivenditori di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e antichità. Invece di calcolare l’IVA sulla vendita totale del bene, come avviene normalmente, il rivenditore calcola l’IVA solo sul margine di profitto che ha guadagnato dalla vendita del bene.
Nel regime standard di IVA, l’IVA è applicata al prezzo totale del bene o servizio venduto e il venditore può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti correlati. Nel regime del margine, il rivenditore paga l’IVA solo sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del bene, che è il margine di profitto.

Il regime del margine è un regime speciale di applicazione dell’IVA, disciplinato dagli articoli 36 e seguenti del D.L. n. 41/95. Si tratta di un regime rivolto ai soggetti che abitualmente effettuano operazioni di commercio al dettaglio, all’ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d’arte o da collezione. Ad esempio, rientrano in questa disciplina le cessioni di beni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all’asta, ancorché in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell’esercizio d’impresa o di arte e professione.

La finalità del regime è quella di evitare fenomeni di doppia imposizione per i beni che dopo l’uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest’ultimo praticato. Vediamo, quindi, come applicare il questo regime speciale legato alla vendita di beni usati (ad esempio autoveicoli), da parte di soggetti passivi IVA (imprenditori o professionisti).

ESEMPIO:
Per esempio, se un rivenditore acquista un oggetto per 100 euro e lo vende per 150 euro, sotto il regime standard di IVA, l’IVA sarebbe calcolata su 150 euro. Ma sotto il regime del margine, l’IVA sarebbe calcolata solo su 50 euro, che è il margine di profitto.

Requisiti soggettivi

Sono interessati al regime i soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Questo a condizione che non abbiano subito, all’atto dell’acquisto, la rivalsa dell’imposta anche se, in taluni casi, il tributo possa aver concorso alla determinazione del prezzo pagato. Tale regime, quindi, trova applicazione:

  • Ai rivenditori al dettaglio, all’ingrosso, in forma ambulante che, per professione abituale, commerciano i beni sopra indicati. Nonché alle imprese ed ai professionisti che ne effettuano occasionalmente la cessione;
  • Alle agenzie di vendite all’asta, per le cessioni effettuate anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell’esercizio d’impresa (o di arte e professione).

In entrambi i casi i beni devono essere stati acquistati da soggetti privati, o equiparati ad essi, nel territorio dello Stato o in altro Paese UE. Sono esclusi dall’applicazione del regime i commercianti che effettuano cessioni di beni da essi stessi importati o acquistati con detrazione dell’IVA.

Requisiti oggettivi

La disciplina del margine riguarda le operazioni di compravendita aventi per oggetto:

  • I beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione;
  • Gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (tabella allegata al D.L. n. 41/95).

I beni sopra indicati devono essere stati acquistati da “privati” in Italia o in altro Stato membro. Sono considerati “privati” anche i soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione (artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633/72). Allo stesso modo sono considerati privati anche i soggetti che beneficiano, nel proprio Stato membro di appartenenza, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese e i soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine. Sono, invece, esclusi dall’applicazione del regime rottami, cascami e materiali di recupero e beni immobili.

Chi sono i soggetti privati?

Con il termine “privati” si intendono i soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione e che, pertanto, non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA. Inoltre, rientrano nella categoria anche i beni:

  • Per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’IVA afferente all’acquisto o all’importazione;
  • Ceduti da un soggetto passivo d’imposta Ue in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
  • Ceduti da un soggetto passivo che abbia assoggettato l’operazione al regime del margine.

Determinazione della base imponibile

Per i suddetti beni, è assoggettato a Iva il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (cd. “margine“) fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.  Il regime speciale del margine è applicato attraverso una triplice modalità, ossia commisurando l’imposta dovuta sulla rivendita. Nella tabella seguente le modalità operative con cui è possibile applicare questo regime.

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILEDESCRIZIONE
Regime ordinario o analiticoSi determina dalla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. I costi riferibili all’acquisto del bene e alle prestazioni di riparazione, nonché a quelle accessorie, devono essere computati al lordo dell’imposta, anche se l’Iva risulta separatamente addebitata al rivenditore.
Regime forfetario o percentualeSi determina attraverso l’applicazione di determinate percentuali forfetarie. Si tratta di cessioni per le quali, risultando particolarmente difficoltoso calcolare il margine con il metodo ordinario o analitico, è stato determinato in via presuntiva l’ammontare del margine che viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita. Ciò sia al fine di evitare che il margine sia costituito dall’intero prezzo di vendita, sia al fine di semplificare gli adempimenti previsti dal particolare regime in esame. L’ammontare del margine determinato in modo forfetario assorbe tutti i costi che influenzano la determinazione analitica del margine. Pertanto, in questo regime non è detraibile l’imposta assolta per rivalsa dal soggetto per le prestazioni accessorie e di riparazione ricevute.
Regime globaleSi determina dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti, aumentato delle spese di riparazione ed accessorie, effettuati in ciascun periodo, mensile o trimestrale, di riferimento.

Il regime ordinario

Il regime ordinario di determinazione della base imponibile si applica, esclusivamente, alle seguenti categorie di soggetti:

  • Tutti i soggetti passivi che effettuano, con carattere abituale, cessioni di beni rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina del margine, salvo che abbiano optato per il regime Iva ordinario;
  • Ai soggetti passivi, imprenditori e professionisti, che effettuano occasionalmente cessioni di beni rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina del margine. Salvo che abbiano optato per il regime Iva ordinario;
  • Ai rivenditori di oggetti d’arte, d’antiquariato o collezione. Purché abbiano esercitato l’opzione per tale regime e purché tali beni siano stati importati da Paesi terzi o acquistati direttamente dall’autore o dai suoi eredi/legatari;
  • Ai soggetti che rientrano nel regime globale, ma che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione  del regime ordinario (o analitico);
  • Ai soggetti passivi che cedono un contratto di locazione finanziaria acquisito presso un privato o un soggetto passivo che non ha potuto detrarre l’imposta relativa al contratto stesso.

L’IVA si applica sul margine di ogni singola cessione:

MARGINE = PREZZO DI VENDITA – PREZZO DI ACQUISTO AUMENTATO DI SPESE DI RIPARAZIONE E ACCESSORIE 

Se il margine è di segno positivo, l’imposta dovuta deve essere scorporata dal margine realizzato. Qualora il margine risultasse negativo non è dovuta alcuna imposta; tale differenza non è però deducibile dalle altre operazioni con margine positivo.

Regime forfettario

La determinazione della base imponibile avviene forfetariamente sul prezzo di vendita. Questa modalità si applica esclusivamente nei confronti di coloro che rientrano nel regime ordinario del margine, ma esclusivamente nel caso in cui:

  • Il prezzo di acquisto dei beni oggetto della cessione manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;
  • Esercitano il commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante;
  • Esercitano il commercio di prodotti editoriali non di antiquariato anche in forma non ambulante. I soggetti rientranti nel regime forfetario del margine possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, anche per una o più cessioni, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata effettuata. A tal fine, deve essere barrata la casella 2 del rigo VO9 della dichiarazione IVA annuale. L’IVA si applica sul margine, determinato forfetariamente sul prezzo di vendita:
    • Margine = prezzo di vendita x 60%, se riguarda la cessione di oggetti d’arte, non d’antiquariato, il cui prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza o non è determinabile;
    • Margine = prezzo di vendita x 50%, se si tratta di cessioni:
      • effettuate da ambulanti;  
      • di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli;  
      • di parti, pezzi di ricambio e componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto e di apparecchiature elettromeccaniche;
    • Margine = prezzo di vendita x 25%, se la cessione riguarda prodotti editoriali di antiquariato effettuata da ambulanti, ovvero prodotti editoriali non di antiquariato effettuata da rivenditori sia in forma ambulante sia con sede fissa.

I soggetti che applicano la determinazione della base imponibile forfettaria devono:

  • Per gli acquisti, numerare e conservare la relativa documentazione senza obbligo della loro registrazione;
  • Per le vendite, annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro dei corrispettivi entro il giorno successivo non festivo, separatamente da quelli relativi alle altre operazioni eventualmente effettuati;
  • Determinare il margine;
  • Operare le liquidazioni IVA periodiche;
  • Operare i versamenti periodici IVA.

Regime Globale

Tale regime si applica esclusivamente nei confronti di coloro che svolgono attività di commercio in forma non ambulante di veicoli usatifrancobolli, monete e altri oggetti da collezione, oppure, a coloro che effettuano cessioni di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, beni, anche di genere diverso, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto o qualsiasi altro bene di costo unitario inferiore a 516,46 euro. L’Iva si applica sul margine, determinato globalmente:

MARGINE = VENDITE COMPLESSIVE – ACQUISTI COMPLESSIVI AUMENTATI DELLE SPESE DI RIPARAZIONE E ACCESSORIE

Se il margine globale del periodo è negativo, in quanto l’ammontare degli acquisti supera l’ammontare delle vendite, l’eccedenza del margine può essere computata nella liquidazione del periodo successivo; si tratta di un credito di margine (e non d’imposta). Nel caso in cui emerga un margine globale positivo, ma, in sede di dichiarazione Iva annuale, l’ammontare degli acquisti superi quello delle vendite, con la conseguente evidenziazione di un margine negativo, i versamenti periodici provvisoriamente eseguiti costituiscono un credito d’imposta (C.M. 9.6.1998 n. 144/E). I soggetti che applicano il regime globale del margine devono:

  • Emettere fattura (se obbligati o se richiesta) per le cessioni dei beni in oggetto, indicando, a seconda dei casi, “Regime del margine – beni usati”, “Regime del margine – oggetti d’arte” e “Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, nonché l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale;
  • Istituire due appositi registri speciali, di cui uno per gli acquisti e l’altro per le vendite;
  • Annotare nel registro degli acquisti, entro 15 giorni, e, comunque, non oltre la data della rivendita, natura, qualità, quantità e prezzo di acquisto (unitario o per massa) degli acquisti stessi; le spese di riparazione e accessorie possono essere registrate anche successivamente all’annotazione di rivendita ma comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della fattura;
  • Annotare nel registro delle vendite, entro il giorno successivo non festivo, natura, qualità, quantità e corrispettivi, comprensivi d’imposta, delle cessioni;
  • Determinare il margine globale;
  • Annotare sul registro speciale delle cessioni l’imposta dovuta in relazione alle operazioni soggette al regime globale del margine;
  • Annotare, sia pure soltanto per maggiore chiarezza, il margine globale del periodo sul registro dei corrispettivi o delle fatture emesse distintamente per aliquote;
  • Operare le liquidazioni IVA periodiche;
  • Operare i versamenti periodici;
  • Riportare nel rigo VF14 della dichiarazione IVA annuale l’ammontare degli acquisti effettuati in applicazione del regime, annotati nell’anno di riferimento nel registro. Nel rigo VF30 deve essere barrata la casella “2” (beni usati), per l’indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, mentre nel rigo VF57 va indicata l’imposta detraibile così determinata.

Opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA

Il metodo globale rappresenta il regime naturale ai fini della determinazione del margine per il commercio di determinati beni usati (es. veicoli), fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di applicare, su base opzionale, il regime analitico per quanto riguarda l’intera attività esercitata. L’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime analitico è disciplinata dall’art. 2 del DPR n. 442/97. L’opzione deve essere esercitata attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA (oppure tramite comportamento concludente tenuto dal contribuente durante il periodo di imposta). L’esercizio del regime analitico rimane valida fino al completamento del biennio successivo a quello dell’opzione (art. 36 comma 8 del D.L. n. 41/95).


La fatturazione delle operazioni

I soggetti che applicano il regime del margine devono applicare alcune indicazioni in fattura. Il primo aspetto da considerare è che l’applicazione del regime non permette di applicare regimi agevolati, come il regime forfettario. Il secondo aspetto, invece, riguarda gli obblighi di fatturazione. Infatti, chi applica il questo regime fiscale è tenuto ad adempiere alla fattura elettronica. Al momento dell’emissione della fattura i contribuenti che applicano questo regime devono indicare che si tratta di operazioni soggette:

Articolo 36 del D.L. n. 41/1995

In fattura deve poi trovare esposizione il corrispettivo al lordo dell’Iva. La fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’Iva e anche se il cedente è esonerato dall’obbligo di fatturazione, per le cessioni che rientrano nel margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi ordinari. Il passaggio a questi ultimi è possibile per i contribuenti che operano con la determinazione della base imponibile con metodo analitico o forfetario per ogni singola cessione. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività o annuale inerente all’anno in cui l’operazione interessata dalla scelta di passaggio del regime viene effettuata. In tal caso l’Iva inerente alle spese accessorie potrà essere portata in detrazione esclusivamente al momento della rivendita dei beni stessi.

Regime del Margine e operazioni con l’estero

Operazioni con soggetti UE

Per quanto concerne le operazioni con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati membri, gli acquisti e le cessioni di beni soggette al regime speciale del margine non sono considerate operazioni intracomunitarie, bensì operazioni “interne” da assoggettare ad imposta nello Stato membro del cedente (art. 37 co. 2 del D.L. n. 41/95). Tali operazioni non devono essere incluse negli elenchi intrastat ai fini fiscali (Circolare n. 36/E/2010). Tuttavia, per le stesse operazioni, la C.M. n. 177/95 prevede la presentazione dei modelli ai fini statistici.

Se i beni usati sono acquistati presso un privato (o un soggetto che opera in regime di franchigia per le piccole imprese) residente in altro Stato membro, non si realizza un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93, e la successiva rivendita del bene in Italia è assoggettata al regime del margine. Le cessioni di beni usati nei confronti di privati residenti in altro Stato membro restano soggette alla disciplina del margine, non applicandosi il regime delle vendite a distanza (art. 37 co. 2 del D.L. n. 41/95; C.M. 177/95). In pratica la vendita di beni in regime speciale del margine verso soggetti privati UE sconta l’applicazione del regime, con IVA italiana.

Sul punto è utile riepilogare quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 582/E/2021. Nel caso prospettato un soggetto passivo extra UE (Svizzera) acquista (o importa) oggetti d’arte al fine di rivenderli nel territorio dell’Unione europea, Italia inclusa, a “privati” o a soggetti passivi IVA. Secondo l’Amministrazione finanziaria tale soggetto è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, al fine di poter effettuare operazioni ivi territorialmente rilevanti (nel regime speciale del margine).

Operazioni extra-UE

Per i beni importati l’imposta viene assolta in dogana, per cui tali operazioni restano escluse dall’ambito di applicazione del regime del margine. Fanno eccezione le importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, per la cui rivendita i soggetti passivi IVA possono optare per l’applicazione dell’imposta con il regime speciale del margine (art. 36 co. 2 del D.L. n. 41/95). In tale ipotesi, l’IVA all’importazione viene applicata con aliquota del 10%, mentre l’imposta sulla rivendita viene applicata con aliquota ordinaria. A norma dell’art. 37 del D.L. n. 41/95, per le cessioni di cui agli artt. 8, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 del DPR n. 633/72, il margine risulta non imponibile ai fini IVA (Circolare n. 8/D/2003).

Conclusioni

Il regime del margine rappresenta un aspetto importante della normativa IVA che offre opportunità e soluzioni per rivenditori di beni usati, opere d’arte, antichità e oggetti da collezione. Progettato per evitare la doppia imposizione e agevolare gli operatori in specifici settori, il regime consente di calcolare l’IVA solo sul margine di profitto. Tuttavia, esso è accompagnato da una serie di regole e condizioni che devono essere rigorosamente rispettate. Pertanto, è sempre consigliabile consultare un consulente fiscale o un esperto per assicurarsi che tutte le norme siano rispettate.

Domande frequenti

Cos’è il regime del margine?

È un regime speciale di IVA destinato a rivenditori di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e antichità. Permette di calcolare l’IVA solo sul margine di profitto, invece che sul prezzo totale di vendita.

A chi si applica questo regime?

Si applica principalmente ai rivenditori di beni usati, opere d’arte, antichità e oggetti da collezione.

Perché è utile il regime del margine?

È utile per evitare la doppia imposizione dell’IVA e per facilitare il processo fiscale per i rivenditori che non possono recuperare l’IVA sugli acquisti originali.

Come si calcola l’IVA nel regime del margine?

L’IVA è calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, ossia il margine di profitto.

Posso utilizzare il regime del margine per tutti i tipi di beni?

No, il regime è specifico per certi tipi di beni come quelli usati, opere d’arte, antichità e oggetti da collezione.

Il regime del margine è un regime opzionale o obbligatorio?

Il regime del margine costituisce un metodo alternativo e facoltativo di applicazione dell’IVA volto ad evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta nel commercio di beni usati.

Devo tenere una contabilità separata per le transazioni sotto il regime del margine?

Sì, è generalmente necessario mantenere una contabilità separata per tracciare correttamente le transazioni effettuate sotto questo regime.

Exit mobile version