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Il quadro VH della dichiarazione IVA 2024

Il quadro VH della dichiarazione Iva 2024 deve essere compilato solo in caso di variazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) inviate durante il periodo di imposta.

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Il quadro VH della dichiarazione IVA è un quadro particolare. Questo, infatti, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui si intenda andare ad inviare, modificare, integrare o correggere i dati incompleti, errati od omessi all’interno delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Sul punto vedasi la Risoluzione n. 104/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi, ovvero quando le liquidazioni IVA risultano corrette il quadro della dichiarazione IVA deve restare in bianco.

Operativamente, in caso di dati incompleti inesatti o omessi di una o più liquidazioni periodiche IVA, il quadro VH deve essere compilato in modo completo. Infatti, nel caso devono essere riportati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di modifica, integrazione o correzione anche nel caso in cui questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione. Inoltre, deve essere prestata particolare attenzione nel caso in cui l’integrazione o la correzione dei dati comporti la compilazione senza i dati del quadro. Aspetto, questo, che si verifica nel caso in cui il risultato delle liquidazioni periodiche è pari a zero. Ebbene, in questo caso è necessario, comunque, andare a barrare la casella VH” posta al termine del quadro VL, relativa ai “quadri compilati” della dichiarazione IVA.

In ogni caso è opportuno evidenziare che per la compilazione del quadro VH della dichiarazione IVA è necessario seguire le indicazioni riportate all’interno delle istruzioni per la compilazione presenti nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, invece, riportiamo le indicazioni principali per la predisposizione del quadro.

Istruzioni operative per la compilazione del quadro VH

A seguito dell’introduzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA prevista dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (conv. Legge n. 122/2010), il quadro VH deve essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle predette comunicazioni. In questo caso devono essere indicati nel quadro VH tutti i dati richiesti, compresi quelli relativi alle liquidazioni periodiche IVA non oggetto di variazioni, anche se riportati nel quadro VP della presente dichiarazione annuale.

In caso di mancata, parziale o errata trasmissione della comunicazione delle liquidazioni la regolarizzazione può avvenire:

  • Prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, attraverso la trasmissione di una comunicazione delle liquidazioni al fine di inviare, integrare o correggere i dati inizialmente omessi, incompleti o errati;
  • Direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • Successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, con la trasmissione di una dichiarazione annuale integrativa.

L’obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni contenente i dati inizialmente omessi, incompleti o errati non sussiste se la regolarizzazione avviene con la dichiarazione annuale IVA o successivamente alla sua presentazione.

Qualora non sia stata trasmessa una nuova comunicazione delle liquidazioni in sostituzione di quella errata, si ritiene che la regolarizzazione debba avvenire direttamente nella dichiarazione annuale. Le istruzioni della comunicazione delle liquidazioni, a conferma di questo, precisa che: “Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale […]”.

La compilazione dei righi da VH1 a VH16

righi da VH1 a VH16 del quadro VH della dichiarazione IVA devono essere compilati andando ad indicare i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate. Inoltre, deve essere indicato anche il codice corrispondente al metodo utilizzato per la sua determinazione. Nei righi VH15 e VH16 deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.

Le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo utilizzano questi righi indicare i crediti e/o i debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta.

L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro deve essere corrispondente all’IVA dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non deve essere compilato dai contribuenti indicati nel DPR n. 542/1999 (c.d. contribuenti trimestrali “per opzione“), in quanto l’IVA dovuta, o a credito, per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate e che, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono:

  • Indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l’importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi, e
  • Barrare, nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata, esclusivamente la casella “Liquidazione anticipata”.

Se l’importo dovuto non supera l’importo minimo di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. L’importo deve comunque essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. In relazione a questa fattispecie, il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

Liquidazioni mensili

Rigo quadro VHMese di riferimentoCodice tributo
VH1Gennaio6001
VH2Febbraio6002
VH3Marzo6003
VH5Aprile6004
VH6Maggio6005
VH7Giugno6006
VH9Luglio6007
VH10Agosto6008
VH11Settembre6009
VH13Ottobre6010
VH14Novembre6011
VH15Dicembre6012
VH17Acconto IVA6013

Liquidazioni trimestrali

RigoTrimestre di riferimentoCodice tributo
VH4I trimestre: gennaio, febbraio e marzo6031
VH8II trimestre: aprile, maggio e giugno6032
VH12III trimestre: luglio, agosto e settembre6033
VH16Non deve essere compilato
VH17Acconto IVA6035

Esempio

Ipotizziamo un soggetto passivo IVA che liquida l’imposta con cadenza trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR n. 542/99) ha inviato i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’anno oggetto di dichiarazione trasmettendo all’Agenzia delle Entrate la comunicazione ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010. L’IVA da versare relativa al I trimestre comunicata è errata e il soggetto passivo compila il quadro VH della dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta al fine di regolarizzare la situazione.

Esempio di errori che non comportano compilazione del quadro VH

Ipotizziamo, ad esempio, il caso nel quale nella compilazione della comunicazione delle liquidazioni non sono stati considerati dati che non incidono sulla determinazione dell’IVA da versare o a credito di cui al rigo VP14 colonne 1 e 2 (es. l’ammontare di un’operazione non imponibile IVA). In questo caso, in sede di dichiarazione annuale, possono essere sanati anche gli errori sulle comunicazioni delle liquidazioni concernenti operazioni esenti o non imponibili attraverso l’indicazione dei dati corretti nel quadro VE e VF. Non è chiaro, tuttavia, se in questo caso si applichi comunque la sanzione amministrativa per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni di cui all’art. 11 co. 2-ter del D.Lgs. n. 471/97.  

Vi possono essere anche altri casi di errori che non impattano nel quadro VH. Si pensi al caso del mancato computo nella comunicazione delle liquidazioni di un’operazione passiva soggetta al meccanismo del reverse charge che incide:

  • Sul totale delle operazioni passive (rigo VP3) per l’ammontare dell’imponibile;
  • Sull’IVA esigibile (rigo VP4) e sull’IVA detratta (rigo VP5) per il medesimo ammontare, pari all’IVA assolta con l’inversione contabile, se integralmente detraibile.

In questo caso l’omissione può essere regolarizzata attraverso l’esposizione dei dati corretti negli altri quadri della dichiarazione annuale IVA.

La compilazione del rigo VH17

Il rigo VH17 deve riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA:

  • 1: storico;
  • 2: previsionale;
  • 3: analitico – effettivo;
  • 4: soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Il rigo non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per tutto l’anno d’imposta. Tali soggetti devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo nel rigo VK28.

Nel rigo VH17 deve essere indicato l’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 colonna 2 del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni. La compilazione del rigo VH17, relativo all’importo dell’acconto dovuto e al metodo utilizzato per la determinazione dello stesso, si ritiene richiesta solo qualora il soggetto passivo intenda compilare il quadro VH al fine di inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Tabella: riepilogo metodi di calcolo acconto IVA

Soggetto passivoBase di calcolo
MensileImposta dovuta per il mese di dicembre
Trimestrale “per natura”Imposta dovuta per il quarto trimestre
Trimestrale “per opzione”Imposta dovuta a saldo

La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto e al netto degli interessi dovuti per il periodo di imposta, in quanto questi ultimi rappresentano semplicemente l’interesse corrisposto per la dilazione del pagamento degli importi dovuti.

Q essere redatto solamente dai titolari di partita IVA che devono integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE.

Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono comprendere l’imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile, barrando la relativa casella “Subfornitori (vedasi la circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Casi particolari di compilazione del quadro VH

Le istruzioni del modello IVA riportano per il quadro VH alcune specifiche casistiche particolari legate alla compilazione. In questi casi è necessario tenere presenti le indicazioni fornite nell’Appendice delle istruzioni del modello. Le casistiche particolari sono le seguenti:

  • I soggetti colpiti da eventi eccezionali;
  • I contribuenti con contabilità separate;
  • Le società controllanti e controllate, nei casi di cessazione del controllo nel corso dell’anno di imposta o di fusioni;
  • I contribuenti con contabilità presso terzi.

Per la trattazione di queste casistiche, considerata la loro specificità, rimandiamo all’Appendice delle istruzioni di compilazione del modello IVA.

Conclusioni

Il quadro VH della dichiarazione IVA deve essere compilato in caso di errori o integrazione di dati mancanti nelle liquidazioni periodiche IVA (ad esempio, errori di calcolo, omissioni di dati). È possibile utilizzare il quadro VH per correggere tali errori. In questo caso, è necessario compilare i righi da VH1 a VH16 indicando l’IVA a debito o a credito corretta per ciascun periodo di imposta.

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