Investment management exemption

L'obiettivo principale dell'investment management exemption è promuovere l'Italia come un centro globale per la gestione degli investimenti, attirando investitori stranieri senza sottoporli a un'onere fiscale in Italia sui loro investimenti.

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L’Investment Management Exemption (IME) è un principio fiscale rilevante in vari paesi, tra cui anche l’Italia. Si tratta di una disposizione che esenta da tassazione in Italia i profitti derivanti da attività di investimento gestite nel Paese per conto di investitori non residenti. Questa esenzione è particolarmente significativa per i fondi d’investimento e i loro gestori.

In particolare, tra le ipotesi negative di stabile organizzazione rientra anche quella della figura dell’asset manager di veicoli di investimento esteri. A prevedere l’inclusione di questa fattispecie all’interno dell’art. 162, co. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies del TUIR è l’art. 1, co. 255 della Legge n. 197/22. Si tratta di una disposizione che risulta già essere in vigore in altri stati e conosciuta come “investment management exemption“.

La ratio di questa norma

La ratio di questa disposizione è quello di evitare che soggetti gestori di investimenti per conto di società non residenti possano assumere il ruolo di stabile organizzazione in Italia di questi veicoli. In particolare, la norma prevede che si considerino indipendenti i soggetti (anche non residenti) che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, abitualmente concludono contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuiscono anche con operazioni preliminari o accessorie all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di partecipazioni, strumenti finanziari, derivati e crediti.

Dello stesso tenore anche l’art. 162 comma 9-bis del TUIR, il quale esclude dall’ipotesi di stabile organizzazione materiale nel caso in cui la sede fissa di affari in Italia non sia considerata a disposizione del veicolo di investimento estero per il mero fatto che l’attività vi viene svolta rechi un beneficio al suddetto veicolo.

Investment management exemption: condizioni di applicazione

La disciplina della investment management exemption opera, tuttavia, esclusivamente al ricorrere di alcune condizioni, contenute nell’art. 162 comma 7-quater del TUIR. In particolare, si tratta delle seguenti:

  • La localizzazione del veicolo non residente. La società di investimento deve essere residente o localizzata in uno Stato o territorio appartenente alla white list di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire l’efficacia di eventuali controlli;
  • Il rispetto dei requisiti di indipendenza del veicolo, al fine di evitare abusi. Per questo si attende la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • L’assenza di cariche nel veicolo. Il soggetto che svolge l’attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo stesso superiore al 25% (a questi fini, si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto);
  • Rispetto della disciplina sul transfer price per la remunerazione dell’asset manager. Quest’ultimo deve ricevere per l’attività svolta in Italia una remunerazione supportata dalla documentazione prevista per i prezzi di trasferimento dall’art. 1 comma 6 del D.Lgs. n. 471/97.

Tutte e quattro le condizioni sopra indicate devono essere rispettate congiuntamente non solo al fine di escludere lo status di agente dipendente dell’asset manager, ma anche al fine di escludere la sussistenza della stabile organizzazione materiale italiana. Tuttavia, in relazione alla novità della disposizione si attendono futuri chiarimenti legati alla pubblicazione dei decreti attuativi della disposizione.

Investment management exemption: disposizioni attuative

Sono state emanate le disposizioni attuative dell’investment management exemption. Come abbiamo detto si tratta della presunzione legale di non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia nella figura dell’asset manager che svolge servizi di supporto all’attività di investimento di un fondo estero. Normativa inclusa nall’art. 162 co. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies del TUIR. Le disposizioni attuative sono state emanate da:

  • Il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha pubblicato il DM 22.2.2024, il quale esplicita i requisiti di indipendenza del fondo non residente rispetto ai suoi sottoscrittori, nonché dell’asset manager rispetto al fondo;
  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provv. 28.2.2024 n. 68665. Questo, contiene i criteri di valutazione della congruità della remunerazione dell’asset manager.

Requisiti di indipendenza del fondo di investimento non residente

Possono essere considerati indipendenti gli organismi di investimento collettivo del risparmio comunitari:

  • Conformi alla Direttiva 2009/65/Ce (direttiva UCITS) o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (direttiva GEFIA);
  • Gli OICR extra-UE istituiti negli Stati della white list il cui patrimonio è raccolto presso una pluralità di investitori e soggetto a un regime di vigilanza assimilato a quello dei fondi europei;
  • Gli enti che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.

La relazione illustrativa allo schema di decreto evidenzia che gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) possano essere considerati veicoli di investimento indipendenti. Non è invece riscontrabile l’indipendenza del gestore degli investimenti rispetto agli investitori nei casi di family office e club deal.

L’agente indipendente

Per quanto riguarda l’agente indipendente, è stabilito che le caratteristiche di indipendenza debbano riguardare anche i dipendenti e gli amministratori di tale soggetto. È richiesto che questi soggetti:

  • Non ricoprano ruoli negli organi di amministrazione e/o controllo del veicolo di investimento o delle sue controllate (il divieto deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall’organo di amministrazione e non alle specifiche deleghe approvate dall’organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti);
  • Non detengano una partecipazione agli utili del veicolo di investimento (o nelle sue controllate) superiore al 25% (si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’asset manager, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo; va inoltre considerata l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa).

Remunerazione dell’asset manager residente in Italia

L’art. 162 co. 7-quater lett. d) del TUIR prevede che il compenso dell’asset manager deve essere conforme a criteri di arm’s length, supportati da apposita documentazione redatta secondo i criteri della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68665 distingue tra servizi di gestione degli investimenti e servizi strumentali alla gestione degli investimenti. Rappresentano “servizi di gestione degli investimenti”, tipicamente, l’acquisto, la vendita e la negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, e di crediti, l’amministrazione del patrimonio raccolto (compresi i servizi legali o le perizie) e le attività di commercializzazione (es. offerte promozionali, inviti rivolti alla clientela potenziale, ecc.

Per queste attività, il metodo più appropriato è ritenuto quello del confronto del prezzo (CUP). Tuttavia:

  • Se l’asset manager e il veicolo di investimento condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi e il metodo del confronto del prezzo non sia applicabile con eguale affidabilità, il metodo più appropriato sarebbe il metodo transazionale della ripartizione degli utili (Profit Split);
  • Se, ancora, nessuno dei metodi in questione porta a risultati affidabili, può essere utilizzato un altro metodo raccomandato dalle Linee Guida OCSE.

I “servizi strumentali alla gestione degli investimenti” comprendono una o più delle seguenti attività:

  • Attività che consentono di sviluppare l’attività di gestione degli investimenti, come la consulenza;
  • Attività con carattere ausiliario, come lo studio, la ricerca e l’analisi in materia finanziaria, l’elaborazione e la comunicazione di dati finanziari, la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, l’amministrazione di immobili ad uso funzionale o i servizi di natura amministrativa o contabile. Per questa seconda categoria di attività i metodi vanno prescelti in base alle circostanze del caso tra quelli delineati dalle Linee Guida dell’OCSE.

Conclusioni

L’introduzione e l’attuazione dell’Investment Management Exemption in Italia segnano un passo significativo verso l’allineamento del paese con le pratiche internazionali nel campo della gestione degli investimenti. Questa disposizione mira a rendere l’Italia più attraente per i gestori di investimenti internazionali e i loro clienti, creando un ambiente fiscale più favorevole e competitivo.

Con l’IME, l’Italia si posiziona come un hub potenzialmente più accattivante per la gestione di portafogli internazionali, offrendo opportunità per l’industria finanziaria e per l’economia più ampia. Questo può tradursi in un incremento degli investimenti stranieri e in una maggiore presenza di gestori di investimento globali nel paese.

Tuttavia, è cruciale che le imprese e gli individui che cercano di beneficiare dell’IME comprendano le sue sfumature e requisiti. La necessità di una chiara conformità e di una comprensione approfondita delle normative evidenzia l’importanza di una consulenza fiscale specializzata. Le imprese devono garantire che tutte le condizioni siano soddisfatte per evitare complicazioni legali o finanziarie.

In ultima analisi, l’IME rappresenta un’opportunità per l’Italia di rafforzare la sua posizione nel panorama finanziario globale, attirando investimenti e know-how internazionali. La sua efficacia nel raggiungere questi obiettivi dipenderà dalla capacità del paese di attuare queste normative in modo efficace e dal modo in cui la comunità internazionale di investimenti risponderà a queste opportunità.

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