Home Fisco Internazionale Monitoraggio fiscale e quadro RW Investimenti finanziari esteri nel quadro RW: le regole

Investimenti finanziari esteri nel quadro RW: le regole

Attività finanziarie detenute all'estero ed obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F. ai fini del monitoraggio fiscale e del versamento dell'IVAFE.

19

Il quadro RW del modello Redditi PF deve essere compilato dai contribuenti per l’indicazione degli investimenti finanziari esteri. Questo ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento della relativa imposta patrimoniale Ivafe. Tutte le info in questo articolo.  

I soggetti residenti fiscalmente in Italia sono obbligati, ai fini del monitoraggio fiscale, a dichiarare nel modello Redditi i patrimoni mobiliari ed immobiliari detenuti all’estero. L’obbligo sorge in relazione a qualsiasi attività finanziaria detenuta all’estero e suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. In particolare, in questo articolo voglio concentrare la mia attenzione sulla dichiarazione degli investimenti finanziari esteri.

I soggetti residenti titolari di un investimento finanziario estero (es. un conto corrente o una gestione patrimoniale, ma anche fondi pensione privati, valute virtuali, etc) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione (modello Redditi P.F). L’investimento all’estero deve essere dichiarato indipendentemente dalle modalità della sua acquisizione (acquisto, successione, etc), in relazione al versamento dell’imposta patrimoniale dovuta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Presupposto affinché scatti l’obbligo di monitoraggio fiscale è che gli investimenti finanziari esteri siano detenuti senza l’intervento di intermediari finanziari residenti. Intermediari finanziari che, qualora chiamati in causa, sarebbero tenuti a fungere da sostituto di imposta e quindi ad applicare le ritenute fiscali sui redditi derivanti da questi investimenti esteri.

Come avrai capito la detenzione di investimenti esteri da parte di soggetti residenti presuppone l’adempimento ad una serie di obblighi. Ancora oggi sull’argomento c’è ancora tantissima confusione. Basti pensare che molte persone ancora oggi pensano che pagando l’IVAFE si possa evitare di compilare il quadro RW, o peggio ancora, ci sono soggetti che non sono a conoscenza dei rischi e delle sanzioni a cui vanno incontro dall’omessa compilazione del quadro.

L’obiettivo di questo contributo è essenzialmente quello di sciogliere questi dubbi legati al monitoraggio fiscale degli investimenti finanziari esteri. Non si tratta di un articolo esaustivo sull’argomento, ma utile a fornirti un primo inquadramento sulla questione.

Investimenti finanziari esteri
Investimenti finanziari esteri

Il quadro RW del modello Redditi PF

La compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F. è disciplinata sulla base del Provvedimento n 151663 dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, è intervenuta sull’argomento anche la Circolare n. 38/E/2013 che tratta in dettaglio la disciplina del monitoraggio fiscale. In particolare, il quadro RW del modello Redditi P.F. è il prospetto che deve essere compilato per la dichiarazione dei patrimoni mobiliari detenuti all’estero da parte dei soggetti residenti fiscalmente residenti in Italia.

Tale quadro comprende sia i dati sul valore iniziale e finale delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, sia i dati utili per il calcolo dellIVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere) per le persone fisiche residenti in Italia. All’interno di questo quadro devono trovare indicazione, distintamente, tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Per approfondire: “Quadro RW del modello Redditi: guida“.

Chi sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW?

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia, hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. Questo per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo si applica anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche. Questo però solo nei casi in cui ne risultino “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I casi di esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda determinate categorie di soggetti, per determinate attività finanziarie da loro detenute nel corso dell’anno. In particolare è possibile segnalare:

  • I soggetti frontalieri – Si tratta di soggetti residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi. L’esonero riguarda sia le attività finanziarie che patrimoniali detenute nel paese in cui tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa;
  • Lavoratori all’estero per lo Stato Italiano  o organizzazioni internazionali – Si tratta di persone che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Oppure, si tratta di soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali. In questo caso l’esonero riguarda tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che il soggetto abbia prestato attività lavorativa all’estero in via continuativa. Questo per un numero di giorni maggiore a 183 nell’arco dell’anno (anche non in via continuativa).

Quali sono le attività finanziarie esonerate dal monitoraggio in RW?

Oltre alle categorie di soggetti sopra descritti, la normativa prevede una serie di esenzioni dal monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi. Si tratta di esenzioni legate a specifiche attività finanziarie detenute, che di seguito vengono riepilogate:

  1. Attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad intermediari residenti;
  2. Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento di intermediari finanziari residenti;
  3. Attività patrimoniali e finanziarie i cui redditi  siano riscossi tramite l’intervento di intermediari residenti;
  4. Forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (esclusi quelli derivanti da accordi individuali);
  5. Tutti i beni di natura finanziaria e/o patrimoniale oggetto di scudo fiscale, sempreché siano detenute in Italia o siano oggetto di custodia presso un intermediario residente.

Quali sono le attività finanziarie e patrimoniali da dichiarare?

L’obbligo di dichiarare le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero riguarda:

  1. Le attività estere di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, di fonte estera;
  2. Le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche attraverso fiduciarie non residenti o altri intermediari non residenti;
  3. Infine, le attività di natura patrimoniale detenute all’estero (anche in cassette di sicurezza), suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Aspetto importante da sottolineare è che devono essere indicate anche le attività finanziarie detenute per interposta persona. Inoltre, devono essere segnalati anche i diritti reali su attività all’estero, come ad esempio l’usufrutto. Per quanto riguarda le attività finanziarie detenute in comunione (il classico caso è il conto corrente cointestato tra i coniugi) vanno indicate per intero con specificazione della percentuale di possesso.

La presunzione di fruttuosità degli investimenti finanziari esteri

Per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone ed equiparate, le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi di interesse.

L’interesse viene calcolato in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

La presunzione di fruttuosità avviene a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo di imposta. La prova contraria deve essere data dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell’espressa richiesta notificatagli dall’Ufficio delle imposte (art. 6, D.L. n. 167/1990).

I titolari effettivi degli investimenti finanziari esteri

L’obbligo di monitoraggio degli investimenti finanziari esteri sorge non solo nel caso di possesso diretto  o per interposta persona delle attività all’estero. Tuttavia, l’obbligo riguarda anche i titolari effettivi in base alla normativa antiriciclaggio.

Il titolare effettivo è il reale detentore degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, anche se non li possiede direttamente.

In pratica si tratta del soggetto che possiede o controlla almeno il 25% di una società o di un’entità giuridica, con la particolarità che nel calcolo si computano anche le posizioni dei familiari.

La compilazione del quadro RW del modello Redditi

Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate:

  • All’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione, e
  • Al termine dello stesso, ovvero al termine del periodo di detenzione e il periodo di possesso.

La valorizzazione avviene con gli stessi criteri validi per il’ pagamento dell’IVAFE. I soggetti non tenuti a pagare l’IVAFE dovranno usare gli stessi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Investimenti finanziari esteri in RW: indicazioni operative

Passiamo adesso ad analizzare alcuni risvolti operativi legati all’indicazione nel modello Redditi PF degli investimenti finanziari esteri. Si tratta di risvolti pratici che nella pratica quotidiana generano solitamente confusione e quindi errori.

Disinvestimento nel periodo di imposta

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo di imposta.

Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta ha totalmente disinvestito. Quindi se nell’anno si è totalmente disinvestito l’obbligo di compilazione del quadro RW rimane per il periodo in cui l’attività finanziaria è stata detenuta. È stato soppresso l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel periodo di imposta hanno interessato le suddette attività.

Compilazione semplificata del quadro RW

Quando si detengono più attività finanziarie della stessa tipologia, come ad esempio azioni, obbligazioni o conti correnti, è possibile avvalersi della compilazione semplificata del quadro.

La compilazione semplificata consente di indicare in ciascun rigo il valore complessivo di attività finanziarie omogenee, anche se detenute con intermediari diversi.

È ammessa la compilazione semplificata del quadro RW a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto. Si tratta di un prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all’Amministrazione finanziaria, (Circolare n. 38/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate).

Valute estere

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro. Controvalore da determinare utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.

Per approfondire: “Conversione al cambio medio delle valute estere nel quadro RW“.

Investimenti finanziari detenuti in comunione

In caso di investimento o attività detenuta in comunione, ciascun cointestatario dovrà indicare la propria quota di competenza. Questo nel caso in cui il diritto sull’intero bene debba essere esercitato congiuntamente. In caso di piena disponibilità del bene cointestato, ciascuno dei conintestatari è tenuto a compilare il quadro RW con riferimento all’intero valore dell’attività.

Per approfondire: “Gestione dei conti cointestati nel quadro RW“.

Delega al prelievo

Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW. Salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.

Usufrutto

Qualora sul bene sussista un diritto di usufrutto, sono tenuti alla compilazione del quadro RW sia l’usufruttuario che il nudo proprietario.

Disponibilità è possibilità di movimentazione del conto

Il quadro RW deve essere compilato anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione degli investimenti finanziari esteri.

Ad esempio tutti i cointestatari di un c/c devono compilare il quadro RW, indicando l’intero ammontare del conto medesimo, a condizione che ciascuno abbia la piena disponibilità delle somme.

Gli obblighi di dichiarare le consistenze delle attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri (art. 4 del D.L. n. 167/1990) sussistono solo per le attività di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera, che siano imponibili in Italia.

Investimenti finanziari esteri detenuti per il tramite di società

L’obbligo dichiarativo riguarda anche gli investimenti esteri intestati a società o fondazioni o trust, ma riconducibili a persone fisiche. Soggetti individuati come i titolari effettivi di questi investimenti finanziari esteri. Il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione estera. Ed anche la percentuale di partecipazione.

Si ha una partecipazione rilevante ai fini antiriciclaggio quando la partecipazione al capitale supera il 25%.

L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero. L’obbligo non riguarda, invece, l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti. Questo qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta direttamente o indirettamente e la percentuale di partecipazione. Percentuale determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società. Nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi.

Trust e fondazioni

Analizziamo adesso il caso del soggetto titolare effettivo di entità giuridiche come trust e fondazioni. In questo caso il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate. Nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri. Questo indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.

Esempi di compilazione del quadro RW

Vediamo di seguito alcuni esempi pratici di compilazione del quadro RW in situazioni particolari.

Interessi obbligazionari

Un contribuente detiene titoli obbligazionari emessi da società residenti in altri Paesi europei per un controvalore di € 40.000 euro collegati ad un conto corrente presso una banca in Belgio. Vediamo quali sono gli obblighi dichiarativi a seguito di interessi percepiti.

Ipotizzando che la persona fisica abbia deciso di investire senza anonimato facendo figurare la banca belga soltanto come contenitore di titoli sottoscritti direttamente.

Il detentore titoli italiano comunica all’operatore economico, agente pagatore (ad esempio, francese), che effettua il pagamento degli interessi le sue generalità quale beneficiario effettivo ed ottiene la non applicazione della ritenuta alla fonte.

L’agente pagatore comunicherà all’autorità competente del proprio Paese le generalità e gli interessi erogati assolvendo così agli obblighi informativi.

La persona fisica residente in Italia dichiarerà nel Modello Redditi PF. In particolare il quadro RW per la consistenza degli investimenti e assoggetterà a tassazione gli interessi percepiti con le aliquote previste dall’articolo 26 del DPR n. 600/73. Così come disposto dall’articolo 18 del DPR n 917/86.

Dossier titoli

Un contribuente detiene un dossier titoli emessi da soggetti residenti in altri Stati membri tramite un intermediario finanziario italiano. Intermediario che gestisce gli aspetti fiscali del dossier. In questo caso non trova applicazione la disposizione comunitaria sullo scambio d’informazioni in quanto il dossier è gestito da una persona giuridica residente nello stesso Paese del beneficiario.

Di conseguenza il percettore finale degli interessi non dovrà dichiarare i redditi percepiti, nel quadro RW del Modello Redditi. In presenza di un dossier titoli (“relazione finanziaria”) intrattenuto con un intermediario estero, gli adempimenti dichiarativi dovranno prevedere:

  • L’indicazione del valore iniziale e
  • Del valore finale di detenzione della relazione finanziaria,

In questo caso non rilevano le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Non si devono pertanto calcolare i giorni di possesso titolo per titolo.

Partecipazioni detenute all’estero

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera. Essa dovrà compilare il quadro RW per indicare la quota di partecipazione in tale società.

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50%. Società che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%. Quest’ultima detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW.

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta) e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50%. Società che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta). In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera diretta e indiretta pari al 40%.

Per approfondire: “Partecipazioni in società black list e quadro RW“.

Operazioni in valuta estera

Nel caso in cui le operazioni da riportare nel quadro RW siano state eseguite in valuta estera, il soggetto interessato deve indicare il controvalore in euro. Controvalore che deve essere individuato utilizzando, il cambio riportato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.

Con la Risoluzione n. 77/E/16 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al cambio da utilizzare nella conversione in euro dei valori, espressi in valuta, relativi agli investimenti esteri da indicare nel quadro RW. In particolare, è stato precisato che la determinazione del controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta dipende dal criterio utilizzato per l’individuazione del suo valore. Più precisamente nel caso in cui si utilizzi:

  • Il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
  • Il valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei 5 tassi di cambio. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Investimenti finanziari esteri: regime sanzionatorio

Ultimo ma non meno importante aspetto da prendere in considerazione è il regime sanzionatorio. Regime legato alla mancata o incompleta compilazione del quadro RW. Questo in caso di investimenti finanziari esteri detenuti ma non correttamente dichiarati. Le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW sono le seguenti

  • Dal 6 al 30% degli importi non dichiarati se le attività sono detenute in Paesi Black List di cui al Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Questo senza tener conto delle limitazioni previste nei decreti stessi;
  • Dal 3 al 15% degli importi non dichiarati se le attività sono detenute in Paesi collaborativi.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di attività finanziarie detenute in paesi black list è necessario tenere in considerazioni che vi sono delle presunzioni legali da tenere in considerazione. Si tratta della presunzione che l’attività finanziaria non dichiarata si sia formata con redditi sottratti a tassazione e per questo motivo la seconda presunzione prevede il raddoppio dei termini di accertamento. Questo è quanto previsto dall’art. 12, co. 2 D.L. n. 78/09.

Per approfondire: “Mancata compilazione del quadro RW: ravvedimento operoso“.

Per approfondire: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività finanziarie in paradisi fiscali non dichiarate“.

Investimenti finanziari esteri: consulenza

Se detieni investimenti finanziari esteri e devi compilare il quadro RW, evita di commettere errori. Rivolgiti sempre a professionisti esperti in questo ambito.

Ho pensato per  te ad una consulenza legata alla tassazione dei redditi esteri e alle indicazioni pratiche per la corretta compilazione dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi.

Commenti:
Considerata l’elevata quantità di commenti che ci arrivano ogni giorno è opportuno effettuare alcune precisazioni. Saranno pubblicati soltanto commenti che arricchiscono il testo dell’articolo con particolari situazioni, utili anche per altri lettori. Se non trovi il tuo commento pubblicato significa che abbiamo già fornito risposta al quesito e che, quindi, la risposta si trova nel testo dell’articolo o in altri commenti. Se comunque desideri una risposta o l’analisi della tua situazione personale, puoi contattarci attraverso il servizio di consulenza fiscale.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Exit mobile version