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I regimi patrimoniali del matrimonio (comunione e separazione dei beni)

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Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa pattuizione tra i coniugi, è quello della comunione legale dei beni. Il codice civile prevede che, qualora i i coniugi non esprimano alcuna volontà specifica si applichi la comunione legale dei beni, tuttavia, i coniugi possono scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio sia successivamente, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto dinanzi ad un notaio alla presenza di due testimoni). Di fatto, quindi, i coniugi possono stipulare un’apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come la separazione dei beni o la comunione dei beni convenzionale.

Prima di scegliere se optare per la comunione o la separazione dei beni occorre tenere a mente che vengono considerati nel regime non solo i beni ma anche i debiti accumulati in seguito al matrimonio.

Comunione legale dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione. La scelta in merito al regime patrimoniale deve essere fatta durante la celebrazione del matrimonio. In mancanza di una dichiarazione in merito da parte dei coniuge, viene applicata sempre la comunione dei beni, secondo quanto disposto dall’art. 159 c.c.:

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni

E’ comunque prevista la possibilità per entrambi i coniugi di modificare il regime patrimoniale, la modifica deve essere effettuata davanti a un notaio e può essere richiesta anche più volte nel corso del matrimonio.

Una delle caratteristiche principali di questo regime patrimoniale consiste nel fatto che i beni acquistati durante il matrimonio divengono comuni ad entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno dei coniugi all’atto di acquisto. Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio. Sono previste alcune particolari regole particolari per la titolarità delle aziende e per i risparmi.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 177 c.c. fanno parte della comunione legale dei beni:

  • i beni acquistati insieme o separatamente durante il matrimonio; 
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (ad esempio le somme ricevute per l’affitto di un appartamento che era di proprietà di uno dei due coniugi prima del matrimonio) 
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (ad esempio stipendi e compensi professionali); 
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 179 c.c. sono esclusi:

  • i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

Determinati beni rientrano immediatamente nella comunione, altri invece che lo diventano soltanto in un momento successivo:

  • Fanno parte immediatamente della comunione: beni mobili e immobili, aziende create dopo il matrimonio, i frutti dei propri beni, proventi da attività;
  • Non fanno parte subito della comunione: ai frutti dei beni personali, ai guadagni dell’attività separata, si applica la comunione differita, o de residuo, in quanto tali beni rimangono nella titolarità esclusiva di un coniuge ma allo scioglimento della comunione, ciò che residua cade automaticamente in comunione e deve essere diviso a metà. Si tratta di interessi o utili che il coniuge percepisce dai beni personali, come ad esempio canoni di locazioni, dividendi di azioni ecc., e dei guadagni derivanti dall’attività lavorativa di ciascun coniuge. Rientrano in questa categoria tutti i tipi di reddito, siano essi derivanti da lavoro subordinato, autonomo, da attività professionale ecc.. 

Il denaro depositato presso conti correnti bancari nei quali siano confluiti i guadagni dell’attività separata svolta da un coniuge, entrano a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione.

Ricordiamo anche che, con la comunione dei beni, in caso di morte di un coniuge, l’altro ha diritto al 50% dei beni acquistati durante il matrimonio. Con la separazione dei beni, il coniuge avrà diritto alla quota legittima.

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Annullamento degli atti compiuti senza il consenso del coniuge

L’art. 184 c.c. prevede che, gli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni mobili registrati o immobili e diritti sugli stessi in comunione legale compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge, possono essere annullati entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso.

Qualora gli atti abbiano ad oggetto diritti su beni mobili, l’altro coniuge sarà tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell’atto di disposizione oppure a versare l’equivalente in danaro.

Scioglimento della comunione dei beni

Lo scioglimento della comunione può avvenire a causa:

  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • separazione giudiziale dei beni.

Con il venir meno della comunione, si procede alla divisione giudiziale dei beni in comune. Per quanto riguarda il profilo processuale, la comunione si considera sciolta solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto che omologa la separazione consensuale.

Gli effetti dello scioglimento della comunione sono:

  • il subentro di una situazione di comunione ordinaria sostituendosi a quella legale;
  • l’ingresso nel patrimonio dei cosi detti de residuo;
  • il diritto di procedere alla divisione del patrimonio comune.

Secondo quanto disposto dall’art. 192 c.c., preliminarmente, ossia prima di procedere con la divisione i coniugi devono effettuare i rimborsi e le restituzioni, qualora, uno dei due coniugi abbia prelevato somme dalla comunione per fini diversi dall’adempimento degli obblighi familiari. 

Cosa succede in caso di debiti?

Un aspetto importante da tenere in considerazione riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.

I beni della comunione rispondono direttamente:

  • per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia;
  • per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.

I beni della comunione, invece, rispondono in via sussidiaria nel caso di obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia.

In questo caso i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore, in caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

L’ordinanza n. 20845 del 21 luglio della Corte di Cassazione afferma che, in mancanza di una precisa disciplina normativa, in caso di debiti contratti dal marito o dalla moglie, viene ritenuto legittimo privare del bene detenuto in comunione legale entrambi i coniugi. Quindi in caso di comunione dei beni, viene colpito tutto l’immobile, anche se l’altro coniuge era all’oscuro della vicenda. Tale meccanismo sarebbe giustificato in quanto, l’esecuzione sulla sola quota del coniuge imprenditore non è possibile, perché a differenza della normale comproprietà, la comunione legale fra coniugi non ha quote. Ciascuno dei coniugi ha diritti sull’intero bene e non su una quota. E quindi è tutto l’immobile ad essere colpito, e non solo una quota. Al coniuge non imprenditore andrà riconosciuta soltanto la metà del ricavato. Che non sempre, nelle vendite forzate, corrisponde al valore effettivo della quota dell’immobile.

Nella separazione dei beni, invece, ciascun coniuge è titolare della propria quota. Quindi in caso di situazioni debitorie da parte di uno solo dei coniugi, sarà soltanto la quota di questi ad essere sottoposta ad esecuzione, restando indenne la quota di spettanza dell’altro coniuge.

Per approfondimenti:

Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l’applicazione del regime patrimoniale di separazione. In questo caso i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascun coniuge rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente.

I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

La separazione dei beni prevede, comunque l’obbligo in capo a ciascun coniuge di contribuire in modo proporzionale alle loro possibilità alle spese per soddisfare le necessità della famiglia. Pertanto, tale scelta, non esime i coniugi delle responsabilità verso il nucleo familiare

Come si costituisce

Ricapitolando, la separazione dei beni opera solo in presenza di apposita scelta da parte dei coniugi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;
  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, dinanzi ad un notaio con la presenza di due testimoni.

Cosa accade in caso di debiti?

La responsabilità per gli eventuali debiti grava separatamente su ciascuno dei coniugi. I creditori possono soddisfarsi solo sui beni del coniuge loro debitore, senza avere la possibilità di aggredire i beni dell’altro coniuge.

Perché scegliere la separazione dei beni?

Scegliere per la separazione dei beni assicura sicuramente una maggior tutela dei patrimoni dei coniugi. La scelta sulla separazione dei beni piuttosto che sulla comunione, deve essere effettuata sulla base delle proprie dinamiche familiari e gli interessi della famiglia.

Il vantaggio di questo regime patrimoniale è rinvenibile qualora uno dei due coniugi sia un imprenditore per cui appare più opportuno separare i patrimoni. Nel caso della separazione dei beni, qualora uno dei due coniugi contragga un debito, il patrimonio dell’altro coniuge non potrà essere aggredito. I creditori potranno aggredire soltanto il patrimonio del coniuge loro debitore. Viceversa, nel caso di comunione dei beni l’altro coniuge potrebbe vedersi aggredito il patrimonio fino al 50% del proprio patrimonio.

Pertanto, potrebbe essere più vantaggioso qualora uno dei coniugi (o entrambi) svolga un’attività lavorativa che lo espone a rischi finanziari. Scegliere il Regime della separazione dei beni non sminuisce ne pregiudica la solidità del matrimonio, né implica una mancanza di fiducia nei confronti del coniuge, ma potrebbe essere una soluzione vantaggiosa al fine di garantire una solidità economica del nucleo familiare.

Inoltre, la separazione dei beni non comporta nessuna penalizzazione sulla pensione di reversibilità nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse venire a mancare.

Forme alternative

Comunione convenzionale

I coniugi possono anche costituire un regime patrimoniale volto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.

Con questo regime patrimoniale, essi hanno una libertà comunque limitata, in quanto possono includere nella comunione soltanto alcuni beni personali non inclusi nella comunione.

Fondo patrimoniale

I coniugi possono anche costituire un fondo patrimoniale, con l’obiettivo di far fronte esclusivamente ai bisogni e alle necessità della famiglia, creando un vincolo di destinazione ad alcuni beni.

Può essere costituito da entrambi i coniugi, per volontà di uno di essi, per atto pubblico, oppure da una terza persona, anche per testamento, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito per fare fronte ai bisogni della famiglia.

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, a meno che, l’atto costitutivo non disponga diversamente.

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